Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1097 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 1097 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 23698-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE ROMA RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 755/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2021 R.G.N. 3044/2018;
Oggetto
Retribuzione rapporto privato
R.G.N. 23698/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 10/10/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto da COGNOME NOME contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 2453/2018 e in riforma di tale decisione, condannava l’ATAC a pagare al COGNOME: a) la somma di € 875,78 a titolo di differenze retributive per adeguamento scatto di anzianità ed incidenza sugli altri istituti contrattuali dal 1° gennaio 2011 al 1° agosto 2013, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge; b) la somma di € 7.200,00 a titolo di differenze retributive per l’Elemento di Riordino del Sistema Retributivo per il periodo dal 1° luglio 2010 al 31 dicembre 2015, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge; condannava, altresì, l’ATA C ad accantonare, ai fini del t.f.r., le somme necessarie in relazione ai riconosciuti emolumenti; compensava interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva che COGNOME NOME era stato assunto dalla società RAGIONE_SOCIALE (poi trasformata in RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE e da ultimo RAGIONE_SOCIALE s.p.a.) in data 5 luglio 1999 con contatto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, e cioè fino al 5 luglio 2001, in qualità di ‘Operatore di Stazione’, e che alla scadenza di tale contratto, il datore di lavoro lo aveva trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 5 luglio 2001, mantenendo lo stesso inquadramento.
La Corte, oltre a ritenere parzialmente fondata la domanda relativa all’adeguamento dello scatto di anzianità e all’incidenza sugli istituti indiretti, giudicava fondata la domanda del lavoratore relativa alla corresponsione dell’ERS (rigettata dal primo giudice), perché riteneva la spettanza della suddetta voce retributiva al lavoratore, assunto all’epoca della sua istituzione ancorché con contratto di formazione e lavoro, per effetto della sua trasformazione successiva in rapporto di lavoro a tempo ind eterminato, ai sensi dell’art. 3, quinto e dodicesimo comma, d.l. n. 726/1984, conv con mod. in legge n. 863/1984, in relazione al computo (in caso di assunzione del lavoratore in formazione, entro i limiti temporali fissati, dal medesimo datore di lavoro) del periodo di formazione nell’anzianità di servizio, siccome norma di equiparazione tout court al lavoro della formazione e lavoro, ‘con prescrizione di carattere generale, a tutto campo, senza limitazione alcuna’, secondo l’interpretazione consolidata nell’indirizzo giurisprudenziale di legittimità.
Avverso tale decisione l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Ha resistito l’ intimati con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 s.s. c.c. in riferimento all’Accordo Aziendale 11 luglio 2000 e in raffronto all’accordo preliminare nazionale di rinnovo del CCNL autoferrotranvieri del 2 marzo 2000, per avere la C orte territoriale, nell’interpretazione dell’accordo aziendale, inammissibilmente esteso i principi della sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni unite n. 20074/2010, relativi al computo -in caso di assunzione del lavoratore in formazione, entro i limiti temporali fissati dall’art. d.l. 726/1984 cit., dal medesimo datore di lavoro -del periodo di formazione nell’anzianità di servizio, senza rispettare la volontà delle parti, non avendo accertato la natura dell’E.R.S. (assimilabile al C.A.U. -Competenza Accessoria Unificata) sostitutiva, per confluenza in essa, di precedenti e specifici emolumenti riservati al personale a tempo indeterminato, con rilevanza pertanto della natura giuridica del rapporto di lavoro esistente al momento della sua introduzione, priva di alcun collegamento con l’anzianità di servizio (primo motivo); violazione degli Accordi Nazionali dell’11 aprile 1995 e del 27 novembre 2000, per la ridefinizione, con il secondo Accordo Nazionale (diversamente dal primo, di rideterminazione di un trattamento retributivo di ingresso, per i neo assunti con contratto di formazione e lavoro, costituito ‘ dalla retribuzione c onglobata, dall’ex indennità di contingenza, dalla indennità di mensa e dalla indennità domenicale’ ), della struttura della retribuzione aziendale (relativamente alla ‘ quota delle voci salariali aziendali da riservare ai nuovi assunti, escludendo prioritariamente quelle voci non collegate a prestazioni effettivamente svolte e al premio di risultato di cui all’art. 6 del vigente CCNL ‘); avendo avuto attuazione l’accordo nazionale del 2 marzo 2000 con quello aziendale 11 luglio 2000, unificante in un solo elemento retributivo (E.R.S.) le indennità, i premi e i compensi legati alla presenza ed alla prestazione effettive (art. 1, lett. a), l’indennità mensile di base costituente indennità, compensi e competenze accessorie istituite con gli accordi 1983, 1988, 1990, 1994 (art. 1, lett. b), nonché il premio di risultato istituito con accordo nazionale del 1997 legato al miglioramento di parametri di qualità, produttività e
competitività conseguiti in base alla realizzazione di progetti (art. 1, lett. c); come confermato dalla ‘ clausola di interpretazione autentica ‘ dell’accordo 24 marzo 2004 ( rectius : 2005); senza alcun suo collegamento con l’anzianità di servizio (secondo motivo); violazione o falsa applicazione dell’art. 3, quinto comma d.l. 726/1984 conv. con mod. in legge n. 863/1984 e della Direttiva 1999/70/CE, per avere la Corte territoriale co nsiderato l’E.R.S. alla stregua degli Aumenti Periodici di Anzianità (A.P.A.), travisandone la natura e la ratio (terzo motivo).
I così riassunti motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati.
2.1. Allo scrutinio di tali censure occorre premettere che, come si trae chiaramente dal contenuto del ricorso e, segnatamente, dall’oggetto delle stesse censure, la sentenza della Corte distrettuale è stata qui impugnata esclusivamente in relazione alla d omanda del lavoratore circa l’E.R.S., e non anche in ordine al capo della stessa che reca la condanna di ATAC al pagamento di differenze retributive a diverso titolo (in parziale accoglimento del primo motivo di appello del lavoratore): si tratta del capo di sentenza sub a) del dispositivo in narrativa riportato e della parte di condanna che riflette la condanna all’accantonamento per le cennate causali, ai fini del t.f.r.
Tali statuizioni non sono censurate in questa sede, con conseguente passaggio in giudicato interno a riguardo dell’impugnata sentenza.
Tanto specificato, con indirizzo più recente, ma ormai consolidato, a superamento di uno più risalente nel senso della spettanza dell’E.R.S. anche ai lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro poi trasformatosi a tempo indeterminato (Cass. 29 ottobre 2012, n. 18553; Cass. 22 novembre 2012, n. 20598; Cass. 23 novembre 2012, n. 20761; Cass. 1 luglio 2013, n. 6455; Cass. 19 febbraio 2015, n. 3344), questa Corte ha ritenuto che ‘ non violano il d.l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in legge n. 863 del 1984 e neppure introducono un trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione senza incidere sulla conservazione dell’anzianità di servizio; ciò avuto riguardo ad elementi della retribuzione degli autoferrotranvieri attribuiti ai soli dipendenti già in forza di un rapporto a tempo indeterminato, che in tutto o in parte già ne beneficiavano, per evitare decurtazioni della retribuzione, con esclusione ritenuta legittima, quindi, per coloro che, alla data della stipula dei relativi accordi collettivi, non li percepivano perché assunti con contratto a termine di formazione e lavoro, senza che ciò comporti disconoscimento dell’anzianità di servizio; nella specie non par dubbio che l’emolumento in contesa sia stato previsto ‘nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione’, con l’intento di realizzare una semplificazione ed una razionalizzazione del trattamento retributivo dei lavoratori già assunti a tempo indeterminato, sicché l’elemento mensile consolidato denominato ‘Elemento di Riordino del Sistema Retributivo (ERS)’ non è fondato direttamente sul computo dell’anzianità di servizio, bensì è ‘determinato per confluenza’ dalla percezione pregressa di voci retributive che sono state riordinate in un unico elemento, anche a compensazione della
mancata erogazione di ‘premi, compensi ed indennità di origine aziendale’ diversi da quelli confluiti nel nuovo sistema retributivo’ (Cass. 26 novembre 2021, n. 36926, in motivazione sub p.ti 2.2. e 2.3., con ampio richiamo di precedenti conformi; di recente: Cass. 23 maggio 2023, n. 14175).
3.1. Da ultimo il medesimo indirizzo è stato confermato in relazione a procedimenti che vedevano come parte ricorrente per cassazione appunto ATAC s.p.a. in fattispecie analoghe a quella che ci occupa (v. Cass. n. 12300/2024; n. 11841/2024; n. 10077/2024; n. 10060/2024).
Pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, con il rigetto della domanda del lavoratore relativa all’E.R.S. e al corrispondente accantonamento ai fini del t.f.r., e con la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti, in conseguenza del mutamento di indirizzo giurisprudenziale sulla questione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del lavoratore oggetto del ricorso.
Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del