Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12300 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12300 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1252-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1214/2020 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 06/07/2020 R.G.N. 1937/2017;
R.G.N. 1252/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/02/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con sentenza 6 luglio 2020, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado, che l’aveva condannata: a ) al pagamento, in favore di NOME COGNOME (assunto il 12 giugno 2000 da RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata nell’appellante, con contratto di formazione e lavoro di ventiquattro mesi e inquadramento quale ‘operatore qualificato’, con conversione del rapporto a tempo indeterminato dal 12 giugno 2002), della somma di € 7.994,76, a titolo di RAGIONE_SOCIALE.R.S. (Elemento di Riordino del Sistema retributivo) dall’11 luglio 2000 (data dell’accordo aziendale istitutivo) al mese di ottobre 2015 (in quanto soppresso, per la sua confluenza dal novembre 2015 nella nuova voce tabellare E.R.A.) e detratto l’importo percepito a titolo di E.R.G. (Elemento Retributivo Giovanile), non spettantegli in caso di percezione della prima; b ) all’accantonamento della somma di € 577,77 ai fini di T.f.r.;
2. come già il Tribunale, essa ha ritenuto la spettanza della voce retributiva al lavoratore, assunto all’epoca della sua istituzione ancorché con contratto di formazione e lavoro, per effetto della sua trasformazione successiva in rapporto in lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 3, quinto e dodicesimo comma d.l. 726/1984 conv. con mod. in legge n. 863/1984, in relazione al computo (in caso di assunzione del lavoratore in formazione, entro i limiti temporali ivi fissati, dal medesimo datore di lavoro) del periodo di formazione nell’anzianità di servizio, siccome norma di equiparazione tout
court al lavoro della formazione e lavoro, ‘con prescrizione di carattere generale, a tutto campo, senza limitazione alcuna’ , secondo l’interpretazione consolidata nell’indirizzo giurisprudenziale di legittimità;
con atto notificato il 30 dicembre 2020, la società datrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1. la ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 s.s. c.c. in riferimento all’Accordo Aziendale 11 luglio 2000 e in raffronto all’accordo preliminare di rinnovo del CCNL RAGIONE_SOCIALE del 2 marzo 2000, per avere la Corte territoriale, nell’interpretazione dell’accordo aziendale, inammissibilmente esteso i principi della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni unite n. 20074/2010, relativi al computo -in caso di assunzione del lavoratore in formazione, entro i limiti temporali fissati dall’art. 3 d.l. 726/1984 cit., dal medesimo datore di lavoro -del periodo di formazione nell’anzianità di servizio, senza rispettare la volontà delle parti, non avendo accertato la natura dell’E.R.S. (assimilabile al C.A.U. -Competenza Accessoria Unificata) sostitutiva, per confluenza in essa, di precedenti e specifici emolumenti riservati al personale a tempo indeterminato, con rilevanza pertanto della natura giuridica del rapporto di lavoro esistente al momento della sua introduzione, priva di alcun collegamento con l’anzianità di servizio (primo motivo); violazione degli Accordi Nazionali dell’11 aprile 1995 e del 27
novembre 2000, per la ridefinizione, con il secondo Accordo Nazionale (diversamente dal primo, di determinazione di un trattamento retributivo di ingresso, per i neo assunti con contratto di formazione e lavoro, costituito ‘dalla retribuzione conglobata, dall’ex indennità di contingenza, dalla indennità di mensa e dalla indennità domenicale’ ), della struttura della retribuzione aziendale (relativamente alla ‘quota delle voci salariali aziendali da riservare ai nuovi assunti, escludendo prioritariamente quelle voci non collegate a prestazioni effettivamente svolte e al premio di risultato di cui all’art. 6 del vigente CCNL’ ); avendo avuto attuazione l’accordo nazionale 2 marzo 2000 con quello aziendale 11 luglio 2000, unificante in un solo elemento retributivo (l’E.R.S.) le indennità, i premi e i compensi legati alla presenza ed alla prestazione effettive (art. 1, lett. a), l’indennità mensile di base costituente indennità, compensi e competenze accessorie istituite con gli accordi 1983, 1988, 1990, 1994 (art. 1, lett. b), nonché il premio di risultato istituito con accordo nazionale del 1997 legato al miglioramento di parametri di qualità, produttività e competitività conseguiti in base alla realizzazione di progetti (art. 1, lett. c); come confermato dalla ‘clausola di interpretazione autentica’ dell’accordo 24 marzo 2004 ( rectius : 2005); senza alcun suo collegamento con l’anzianità di servizio (secondo motivo); violazione o falsa applicazione dell’art. 3, quinto comma d.l. 726/1984 conv. con mod. in legge n. 863/1984 e della Direttiva 1999/70/CE, per avere la Corte territoriale co nsiderato l’E.R.S. alla stregua degli Aumenti Periodici di Anzianità (A.P.A.), travisandone la natura e la ratio (terzo motivo);
essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;
3. con indirizzo più recente ormai consolidato, a superamento di uno più risalente nel senso della spettanza dell’E.RAGIONE_SOCIALE.S. anche ai lavoratori assunti con contratto all’epoca di formazione e lavoro poi trasformatosi a tempo indeterminato (Cass. 29 ottobre 2012, n. 18553; Cass. 22 novembre 2012, n. 20598; Cass. 23 novembre 2012, n. 20761; 1 Cass. 1 luglio 2013, n. 6445; Cass. 19 febbraio 2015, n. 3344), questa Corte ha ritenuto che ‘non violano il d.l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in legge n. 863 del 1984 e neppure introducono un trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione senza incidere sulla conservazione dell’anzianità di servizio; ciò avuto riguardo ad elementi della retribuzione degli autoferrotranvieri attribuiti ai soli dipendenti già in forza di un rapporto a tempo indeterminato, che in tutto o in parte già ne beneficiavano, per evitare decurtazioni della retribuzione, con esclusione ritenuta legittima, quindi, per coloro che, alla data della stipula dei relativi accordi collettivi, non li percepivano perché assunti con contratto a termine di formazione e lavoro, senza che ciò comporti disconoscimento dell’anzianità di servizio; nella specie non par dubbio che l’emolumento in contesa sia stato previsto “nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione”, con l’intento di realizzare una semplificazione ed una razionalizzazione del trattamento retributivo dei lavoratori già assunti a tempo indeterminato, sicché l’elemento mensile consolidato denominato “Elemento di Riordino del Sistema Retributivo
(ERS)” non è fondato direttamente sul computo dell’anzianità di servizio, bensì è “determinato per confluenza” dalla percezione pregressa di voci retributive che sono state riordinate in unico elemento, anche a compensazione della mancata erogazione di “premi, compensi ed indennità di origine aziendale” diversi da quelli confluiti nel nuovo sistema retributivo’ (Cass. 26 novembre 2021, n. 36926, in motivazione sub p.ti 2.2 e 2.3, con ampio richiamo di precedenti conformi; da ultimo: Cass. 23 maggio 2023, n. NUMERO_DOCUMENTO);
4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e, con decisione nel merito, il rigetto della domanda del lavoratore, con la compensazione delle spese dell’intero processo tra le parti, in conseguenza del mutamento di indirizzo giurisprudenziale sulla questione.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del lavoratore.
Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero processo .
Così deciso nella Adunanza camerale del 28 febbraio 2024