Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11841 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11841 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28291-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonché contro
R.G.N. 28291NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/02/2024
CC
avverso la sentenza n. 1731/2021 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 04/05/2021 R.G.N. 1187/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1. con sentenza 4 maggio 2021, la Corte d’appello di Roma, previo riconoscimento del loro diritto alla percezione dell’Elemento di Riordino del Sistema retributivo (E.R.S.) previsto dall’accordo aziendale dell’11 luglio 2000, ha condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di NOME COGNOME, di NOME COGNOME, di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME (tutti dipendenti della società, già RAGIONE_SOCIALE, assunti in date precedenti l’11 luglio 2000 con contratti di formazione e lavoro biennali, convertiti in rapporti a tempo indeterminato da tali date) delle rispettive somme di € 28.097,65 (il primo), di € 28.715.27 (il secondo), di € 4.215,94 (il terzo), di € 4.163,40 (il quarto), della somma indicata nel prospetto contabile allegato al suo ricorso introduttivo limitatamente al periodo compreso nel quinquennio precedente la notifica dello stesso(il quinto): così riformando la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato le domande;
contrariamente al Tribunale, essa ha ritenuto la spettanza della voce retributiva ai lavoratori, assunti all’epoca della sua istituzione ancorché con contratti di formazione e lavoro, per effetto della loro trasformazione successiva in rapporti in lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 3, quinto e
dodicesimo comma d.l. 726/1984 conv. con mod. in legge n. 863/1984 in relazione al computo (in caso di assunzione del lavoratore in formazione, entro i limiti temporali ivi fissati, dal medesimo datore di lavoro) del periodo di formazione nell’anzianità di servizio, siccome norma di equiparazione tout court al lavoro della formazione e lavoro, ‘con prescrizione di carattere generale, a tutto campo, senza limitazione alcuna’ , secondo l’interpretazione consolidata nell’indirizzo giurisprudenziale di legittimità;
con atto notificato il 4 novembre 2021, la società datrice ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui i lavoratori, salvo NOME COGNOME che non ha svolto attività difensiva, hanno resistito con controricorso;
il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1. la ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 s.s. c.c. in riferimento all’Accordo Aziendale 11 luglio 2000 e in raffronto all’accordo preliminare di rinnovo del CCNL RAGIONE_SOCIALE del 2 marzo 2000, per avere la Corte territoriale, nell’interpretazione dell’accordo aziendale, inammissibilmente esteso i principi della sentenza delle Sezioni unite n. 20074/2010 relativi al computo -in caso di assunzione del lavoratore in formazione, entro i limiti temporali fissati dall’a rt. 3 d.l. 726/1984 cit., dal medesimo datore di lavoro -del periodo di formazione nell’anzianità di servizio, senza rispettare la volontà delle parti, non avendo accertato la natura dell’E.R.S. (assimilabile al C.ARAGIONE_SOCIALEU. Competenza RAGIONE_SOCIALE) sostitutiva, per confluenza in essa, di precedenti e specifici emolumenti riservati al personale a tempo indeterminato, con rilevanza pertanto della
natura giuridica del rapporto di lavoro esistente al momento della sua introduzione, priva di alcun collegamento con l’anzianità di servizio (primo motivo); violazione degli Accordi Nazionali dell’11 aprile 1995 e del 27 novembre 2000, per la ridefinizione, con il secondo Accordo Nazionale (diversamente dal primo, di determinazione di un trattamento retributivo di ingresso, per i neo assunti con contratto di formazione e lavoro, costituito ‘dalla retribuzione conglobata, dall’ex indennità di contingenza, dalla indennità di mensa e dalla indennità domenicale’ ), della struttura della retribuzione aziendale (relativamente alla ‘quota delle voci salariali aziendali da riservare ai nuovi assunti, escludendo prioritariamente quelle voci non collegate a prestazioni effettivamente svolte e al premio di risultato di cui all’art. 6 del vigente CCNL’ ); avendo avuto attuazione detto accordo nazionale 2 marzo 2000 con quello aziendale 11 luglio 2000, unificante in un solo elemento retributivo (l’E.R.S.) le indennità, i premi e i compensi legati alla presenza ed alla prestazione effettive (art. 1, lett. a), l’indennità mensile di base costituente indennità, compensi e competenze accessorie istituite con gli accordi 1983, 1988, 1990, 1994 (art. 1, lett. b), nonché il premio di risultato istituito con accordo nazionale del 1997 legato al miglioramento di parametri di qualità, produttività e competitività conseguiti in base alla realizzazione di progetti (art. 1, lett. c); come confermato dalla ‘clausola di interpretazione autentica’ dell’accordo 24 marzo 2004 ( rectius : 2005); senza alcun suo collegamento con l’anzianità di servizio (secondo motivo); violazione o falsa applicazione dell’art. 3, quinto comma d.l. 726/1984 conv. con mod. in legge n. 863/1984 e della Direttiva 1999/70/CE, per avere la Corte territoriale co nsiderato l’E.R.S. alla stregua
degli Aumenti Periodici di Anzianità (A.P.A.), travisandone la natura e la ratio (terzo motivo);
essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;
con indirizzo più recente ormai consolidato, a superamento di uno più risalente nel senso della spettanza dell’RAGIONE_SOCIALE. anche ai lavoratori assunti con contratto all’epoca di formazione e lavoro poi trasformatosi a tempo indeterminato (Cass. 29 ottobre 2012, n. 18553; Cass. 22 novembre 2012, n. 20598; Cass. 23 novembre 2012, n. 20761; 1 Cass. 1 luglio 2013, n. 6445; Cass. 19 febbraio 2015, n. 3344), questa Corte ha ritenuto che ‘non violano il d.l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in legge n. 863 del 1984 e neppure introducono un trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione senza incidere sulla conservazione dell’anzianità di servizio; ciò avuto riguardo ad elementi della retribuzione degli autoferrotranvieri attribuiti ai soli dipendenti già in forza di un rapporto a tempo indeterminato, che in tutto o in parte già ne beneficiavano, per evitare decurtazioni della retribuzione, con esclusione ritenuta legittima, quindi, per coloro che, alla data della stipula dei relativi accordi collettivi, non li percepivano perché assunti con contratto a termine di formazione e lavoro, senza che ciò comporti disconoscimento dell’anzianità di servizio; nella specie non par dubbio che l’emolumento in contesa sia stato previsto “nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione”, con l’intento di realizzare una semplificazione ed una razionalizzazione del
trattamento retributivo dei lavoratori già assunti a tempo indeterminato, sicché l’elemento mensile consolidato denominato “Elemento di Riordino del Sistema Retributivo (ERS)” non è fondato direttamente sul computo dell’anzianità di servizio, bensì è “determinato per confluenza” dalla percezione pregressa di voci retributive che sono state riordinate in unico elemento, anche a compensazione della mancata erogazione di “premi, compensi ed indennità di origine aziendale” diversi da quelli confluiti nel nuovo sistema retributivo’ (Cass. 26 novembre 2021, n. 36926, in motivazione sub p.ti 2.2 e 2.3, con ampio richiamo di precedenti conformi; da ultimo: Cass. 23 maggio 2023, n. 14175);
5. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e, con decisione nel merito, il rigetto della domanda dei lavoratori, con la compensazione delle spese dell’intero processo tra le parti, in conseguenza del mutamento di indirizzo giurisprudenziale sulla questione.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del lavoratore.
Dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero processo .
Così deciso nella Adunanza camerale del 28 febbraio 2024