Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5296 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5296 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27872/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale come per legge
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Bologna n. 855/2022,
pubblicata in data 15 aprile 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15
gennaio 2026 dal AVV_NOTAIO dott.ssa NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME, deducendo che in data 21 febbraio 2014 aveva stipulato con RAGIONE_SOCIALE polizza a garanzia del rischio incendio/furto per l’autovettura Audi A1 di sua proprietà e che nella notte tra il 24 ed il 25 febbraio 2014 la vettura era stata incendiata da ignoti, convenne in giudizio la società assicuratrice chiedendone la condanna al pagamento dell’indennizzo, in misura pari al valore dell’autovettura, ossia ad euro 13.800,00, oltre access ori.
Nella contumacia della società convenuta, il Tribunale di Modena accolse la domanda.
1.1. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello RAGIONE_SOCIALE, lamentando il mancato rilievo della nullità del contratto, per essere stata la polizza emessa in data 25 febbraio 2014, e dunque in un momento successivo al verificarsi dell’evento assicurato.
La Corte d’appello, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda originariamente avanzata dall’assicurata, sul rilievo che il contratto era nullo poiché il rischio aveva cessato di esistere prima della conclusione del contratto, essendo stata l’autovettura incendiata ancor prima della stipula della polizza.
1.2. NOME COGNOME propone ricorso per la cassazione della decisione d’appello, sulla base di un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380bis .1. cod. proc civ., in prossimità della quale la
contro
ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla decisione.
Ragioni della decisione
Con l’ unico motivo di ricorso la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ‹‹violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell’art. 1895 cod. civ., atteso che il giudice d’appello, nel ritenere la nullità del contratto di assicurazione, ha annesso rilevanza al rapporto di anterioritàposteriorità tra l’evento dannoso e l’emissione della polizza cioè del documento con cui l’assicuratore dà atto della avvenuta stipulazione del contratto di assicurazione e della avvenuta costituzione del rapporto e forma il contrassegno da esporre o esibire ai fini della responsabilità civile da circolazione del veicolo -mentre avrebbe dovuto annettere rilevanza alla relazione cronologica tra l’evento predetto e la data di stipulazione del contratto -come indicata anche nella polizza e in essa contemplata ai fini della definizione dell’arco temporale di efficacia del rapporto assicurativo››.
Lamenta, in particolare, che la Corte d’appello, nella motivazione della sentenza, dopo avere dato atto come nell’atto introduttivo del giudizio l’assicurata ave va allegato che il contratto di assicurazione era stato stipulato il 21 febbraio 2014, aveva poi rilevato che la polizza era stata emessa il 25 febbraio e, dunque, presumibilmente in orario successivo a quello in cui si era verificato il danno oggetto di copertura assicurativa.
1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di decisività.
1.2. La censura pone la questione del se gli effetti del contratto di assicurazione debbano farsi retroagire alla data di decorrenza indicata
nella intestazione della polizza (nel caso di specie, 21 febbraio 2014) qualora questa non corrisponda alla data di emissione della polizza (nel caso in esame, 25 febbraio 2014).
1.2.1. Per dare risposta al quesito occorre muovere dalla considerazione che il contratto di assicurazione, come qualsiasi altro contratto, è concluso nel momento in cui il proponente ha notizia dell’accettazione della sua proposta. Il contratto di assicurazione, una volta concluso, non è tuttavia per ciò solo produttivo di effetti. L’efficacia del contratto di assicurazione è infatti subordinata dalla legge alla condicio iuris del pagamento del premio (art. 1899 cod. civ.).
1.2.2. Come è stato precisato da questa Corte, questa regola è l’espressione di un principio economico, prima ancora che giuridico, e cioè della c.d. “inversione dei ciclo produttivo” tipica delle operazioni assicurative: l’assicuratore, infatti, ha bisogno del premio per costituire la riserva sinistri, senza la quale non potrebbe far fronte agli impegni nei confronti della massa degli assicurati. Dunque, il contratto di assicurazione esiste come negozio prima ancora che sia pagato il premio, ma solo il pagamento del premio fa sì che esso produca i suoi effetti (Cass., sez. 6 -3, 03/12/2021, n. 38216).
1.2.3. L ‘efficacia dell’assicurazione, cioè del periodo di assicurazione, è individuata quanto al momento iniziale e finale dall’art. 1899 cod. civ., che prevede che il contratto abbia effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione. Tale norma, come già chiarito da questa Corte, non involge un interesse generale, tale da attribuirle carattere di cogenza, sicché non esclude una pattuizione anticipatrice degli effetti contrattuali, ma sempre per un tempo successivo alla stipulazione del contratto (cioè si può pattuire che il contratto produca immediatamente i suoi effetti assicurativi, cfr. Cass., sez. 1, 24/12/1994, n. 11142).
Se il sinistro si avvera prima delle ore 24,00 del giorno in cui è stato pagato il premio non è, pertanto, indennizzabile.
1.3. Nel caso di specie, non solo – come esattamente eccepito dalla controricorrente – la quietanza di pagamento del premio non risulta depositata dalla ricorrente, né risulta indicato nel ricorso l’avvenuto deposito di essa (in violazione dell’onere imposto dall’articolo 366 , n. 6, c.p.c.); ma anzi la polizza depositata dalla controricorrente reca la chiara indicazione che segue: ‘ la presente Polizza comporta l’anticipato pagamento del premio all’atto della firma’ .
Tuttavia ‘l’atto della firma’ ovviamente non poteva certo precedere l’emissione della polizza, non potendosi firmare un documento inesistente. E poiché la polizza, per stessa ammissione della ricorrente, fu emessa il 25 febbraio, è giocoforza concludere che correttamente il giudice d’appello ha escluso la copertura assicurativa, in presenza della conclamata inefficacia del contratto ai sensi dell’art. 1899 c.c.
Nei termini che precedono, pertanto, deve intendersi corretta la motivazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo è comunque conforme al diritto.
Conseguenza di quanto esposto è che diventa irrilevante stabilire se il contratto fosse o meno nullo ex art. 1895 c.c., dal momento che anche se valido, il contratto sarebbe stato comunque inefficace.
Dalla irrilevanza della censura proposta consegue l’inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Va escluso dalla liquidazione delle spese , ai sensi dell’articolo 92, primo comma, primo periodo, c.p.c., il compenso dovuto per la memoria illustrativa depositata dalla parte vittoriosa, dal momento
che la suddetta memoria non è che la trascrizione pressoché integrale del controricorso. Un atto, dunque, non solo superfluo, ma anche ridondante ai sensi del novellato articolo 121 c.p.c..
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.410,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, pari ad euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 15 gennaio 2026
IL PRESIDENTE NOME COGNOME