Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30435 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 30435 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2024
SENTENZA
sul ricorso 22846-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1904/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/01/2019 R.G.N. 1167/2016;
Oggetto
R.G.N.22846/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/06/2024
PU
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2024 dal AVV_NOTAIO; udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G. 22846/19
Svolgimento del processo
Con sentenza del giorno 17.1.2019 n. 1904, la Corte d’appello di Milano accoglieva il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Como che aveva accolto il ricorso presentato da RAGIONE_SOCIALE volto a chiedere l’annullamento della pretesa di pagamento di maggiori premi assicurativi, sanzioni e intere ssi avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE con il certificato di variazione del rischio dell’attività svolta, con riguardo alla posizione di tre dipendenti, ex associati in partecipazione, rispetto ai quali la società contribuente si era avvalsa della procedura di stabilizza zione disciplinata dall’art. 7 bis del D.L. n. 76/03.
Il tribunale ha accolto la domanda, osservando che con riguardo alle posizioni assicurative in contestazione, la società aveva esperito la procedura finalizzata alla stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quindi, doveva ritenersi prodotto l’effetto estintivo degli illeciti in materia di contributi assicurativi previsto dalla normativa speciale.
La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’RAGIONE_SOCIALE, ha rilevato come l’effetto estintivo doveva intendersi limitato ad eventuali rilievi concernenti le irregolarità del rapporto di lavoro stabilizzato, senza estendersi a differenze contributive che, come nella specie, non dipendevano dal corretto inquadramento dei
lavoratori, ma bensì, da una erronea classificazione di rischio dell’attività svolta, con attribuzione di un diverso codice di rischio.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, la società RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre l’RAGIONE_SOCIALE non ha spiegato difese scritte (ma ha prodotto solo delega in calce al ricorso notificato).
Il PG ha concluso, in udienza, nel senso dell’accoglimento.
Il Collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Motivi della decisione
Con il motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 7 bis comma 7 del D.L. n. 76/13 e dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che l’estinzione ‘degli illeciti previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali e delle pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti di cui al presente comma’, di cui alla norma in rubrica, non determinasse l’estinzione di tutti gli illeciti e di tutte le pretese contributive, assicurative e fiscali comunque e anche solo connessi ai rapporti stabilizzati: in buona sostanza, secondo la società ricorrente, anche le pretese per differenze assicurative sorte dall’attribuzione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE di una classificazione diversa, ai fini assicurativi , dei tre lavoratori stabilizzati, dovevano ritenersi estinte, sulla base del medesimo art. 7 bis citato.
Il motivo di ricorso proposto è infondato.
A mente del comma 7 dell’art. 7 bis del DL n. 76/13: ‘Il buon esito della verifica di cui al comma 5 comporta, relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio, l’estinzione degli illeciti, previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con riferimento alle forme di tirocinio avviate dalle aziende sottoscrittrici dei contratti di cui al comma 1. Subordinatamente alla predetta verifica viene altresì meno l’efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo. L’estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti di cui al presente comma ‘.
Rileva il Collegio, come una piana interpretazione letterale della norma milita nel senso che le contestazioni ‘connesse’ che sono interessate dall’effetto ‘tombale’ dell’estinzione correlata alla procedura di stabilizzazione non possono che essere quelle attinenti al medesimo rapporto di associazione in partecipazione, oggetto della predetta procedura di stabilizzazione dei contratti di associazione in partecipazione ‘convertiti’ in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mentre non possono riguardare né potrebbero riguardare il profilo delle mansioni svolte dalle posizioni lavorative stabilizzate (anche nel periodo precedente alla stabilizzazione), che è questione affatto diversa rispetto a quella relativa al precedente inquadramento (poi stabilizzato) e non attinente al rapporto
di lavoro di associazione in partecipazione, ma come detto, al profilo delle mansioni.
Nella specie, l’oggetto dell’accertamento, da cui poi è scaturita la variazione di posizione assicurativa per cui è causa, era costituito dalla verifica della classificazione dell’attività societaria svolta, al fine di accertare la sussistenza dei presuppo sti per l’applicazione di una ‘tariffazione’ assicurativa corrispondente a un diverso e maggiore rischio infortunistico, che per le tre posizioni oggetto di controversia (ancorché stabilizzate), non corrispondeva alla voce tariffaria 9312 (relativo al profilo di magazziniere, cfr. p. 5 del ricorso in cassazione), perché l’attività funzionale atteneva alla gestione dei punti gioco (cfr. pp. 4-5 della sentenza impugnata) che per le sue caratteristiche avrebbe dovuto essere ricondotta a diversa voce tariffaria: da qui la maggiore richiesta di premi, per una questione che era estranea, come detto, al profilo dell’inquadramento del rapporto di lavoro, attenendo al profilo di rischio assicurativo della singola mansione e, quindi, estraneo, all’effetto estintivo de lla procedura di stabilizzazione, pur invocato dalla società ricorrente.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese, secondo quanto meglio indicato in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente a pagare all’In ail le spese di lite che liquida nell’importo di € 1.000,00, oltre € 200,00 per
esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.6.24