Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31663 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31663 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 28840/2021 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in
Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME in forza di procura in calce al controricorso, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati
– controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1448/2021 depositata in data 9/9/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/12 /2024 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
Con la sentenza n. 12 del 9/1/2012 il tribunale di Palermo condannava l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 357.806,28 in favore della RAGIONE_SOCIALE che aveva agito con atto di citazione delle 5/12/2001, ritenendo fondate alcune delle riserve formulate dall’RAGIONE_SOCIALE, di cui la società era capogruppo.
Proponeva appello la EAS.
Si costituiva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, cui era subentrata nelle more la RAGIONE_SOCIALE
Con la nota del 30/11/2017 l’Avv. NOME COGNOME difensore di RAGIONE_SOCIALE appellante, comunicava il proprio collocamento a riposo a decorrere dal 1/12/2017.
Con comparsa del 13/7/2018 si costituiva per la EAS l’Avv. NOME COGNOME con procura speciale relativa, però, ad altro giudizio, estraneo a quello in esame.
All’udienza del 18/7/2018 la RAGIONE_SOCIALE non sollevava l’eccezione di estinzione, che veniva proposta solo con la memoria di replica alla comparsa conclusionale avversaria del 5/11/2018.
Nel frattempo, con DPCM del 18/6/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11/8/2018, l’Avvocatura dello Stato era autorizzata a rappresentare RAGIONE_SOCIALE, e tale provvedimento veniva inserito nel sito informatico di RAGIONE_SOCIALE.
Veniva fissata l’udienza per la precisazione delle conclusioni del 6/11/2019 e, con note del 28/10/2021, la Nokia si difendeva nel merito, senza sollevare eccezioni di parte, e segnatamente l’eccezione di estinzione del giudizio, in relazione all’evento costituito dall’emanazione del DPCM del 18/6/2018.
Il giudizio veniva interrotto con provvedimento della Corte d’appello del 21/11/2019, parificando l’intervenuto DPCM del 18/6/2018 ad uno degli eventi di cui all’art. 301 c.p.c., per i quali vi era l’interruzione di diritto.
Il processo veniva riassunto dall’Avvocatura dello Stato per conto di RAGIONE_SOCIALE con atto del 21/2/2020.
Con comparsa del 28/4/2020 la Nokia eccepiva l’estinzione del processo, per mancata riassunzione nei termini, con riguardo all’intervenuto DPCM del 18/6/2018.
La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 1448 del 9/9/2021 dichiarava estinto il processo.
12.1. Con riguardo al primo evento interruttivo, relativo al collocamento a riposo dell’Avv. NOME COGNOME, difensore di RAGIONE_SOCIALE, in data 30/11/2017, la Corte territoriale evidenziava che l’eccezione di estinzione sollevata dalla Nokia era tardiva, non essendo stata formulata all’udienza del 18/7/2018, ma solo in sede di memoria di replica alla comparsa conclusionale avversaria del 10/10/2018.
12.2. Veniva, invece, reputata tempestiva e fondata l’eccezione di estinzione con riguardo al secondo evento interruttivo, verificatosi in conseguenza dell’emanazione del DPCM 18/6/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11/8/2018.
Il processo, dunque, era stato interrotto con provvedimento del giudice in data 21/11/2019. Il DPCM del 18/6/2018 aveva determinato ipso iure il venir meno dello ius postulandi del difensore originariamente costituito in giudizio, «trattandosi di ipotesi di impedimento del procuratore, equiparabile a quella contemplate dall’art. 301 c.p.c.».
Era incontestabile che la EAS avesse «avuto piena conoscenza legale quantomeno sin dalla pubblicazione del DPCM nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11/8/2018», tanto da averlo manifestato «nel proprio sito istituzionale in data 20/9/2018, come specificamente documentato dall’appellata », in ossequio all’onere probatorio gravante sulla stessa.
Quanto alla decorrenza del termine di cui all’art. 305 c.p.c., la Corte territoriale rilevava che, a seguito delle pronunce della Corte costituzionale, aveva dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui «non garantiva che il termine per la riassunzione decorresse dal momento di formale conoscenza dell’evento interruttivo».
Pertanto, la parte rimasta ignara dell’evento interruttivo, riguardante la sua controparte, doveva essere messa nelle condizioni di dare valido impulso al processo, senza incorrere nell’eccezione di estinzione dipendente alla propria inerzia.
Nella specie, «proprio l’EAS ha chiesto e ottenuto il patrocinio erariale che, con il più volte menzionato DPCM, debitamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, gli è stato accordato, come il commissario liquidatore aveva avuto modo di comunicare nel sito istituzionale dell’ente in data 20/9/2018, ossia ben più di un anno
prima dell’ordinanza dichiarativa dell’evento interruttivo (21/11/2019)».
Tale circostanza integrava «senz’altro conoscenza legale dell’evento interruttivo» (si citava Cass. n. 24857 del 2008).
Nel caso in esame, dunque, si è dinanzi ad una conoscenza «radicatasi direttamente e immediatamente in capo agli organi rappresentativi dell’ente , che hanno, infatti, dato notizia dell’emanazione del DPCM dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed erano, di conseguenza, tenuti a comunicare alla difesa erariale i diversi giudizi pendenti, rispetto ai quali l’Avvocatura dello Stato doveva assumere tempestivamente il patrocinio dell’ente».
In presenza, dunque, del ritardo nella riassunzione del giudizio, rispetto al termine di sei mesi, decorrente dalla data di pubblicazione del DPCM 18/6/2018 nella Gazzetta Ufficiale dell’11/8/2018, e della formulazione dell’eccezione di estinzione da parte di Nokia con la comparsa del 28/4/2020, veniva dichiarata l’estinzione del processo.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’EAS.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE:
Con un unico motivo di impugnazione il ricorrente EAS deduce la «violazione e falsa applicazione degli articoli 301,305 e 307, ultimo comma, c.p.c., nella formulazione ratione temporis vigente anteriore alla riforma introdotta dall’art. 46 della legge 69/2009, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».
In particolare, la Corte d’appello avrebbe erroneamente dichiarato l’estinzione del giudizio di appello, in quanto l’EAS non aveva proseguito il giudizio entro il termine di sei mesi decorrente dal momento in cui la stessa aveva avuto conoscenza della causa
interruttiva, costituita dalla pubblicazione del DPCM 18/6/2018, con cui era stato riconosciuto il patrocinio autorizzato dall’avvocatura dello Stato in favore dell’EAS.
L’errore in cui è incorsa la Corte territoriale consiste nell’aver pronunciato l’estinzione del processo, per tardiva riassunzione, «d’ufficio e senza eccezione della parte interessata prima di ogni altra sua difesa».
Ad avviso del ricorrente, dunque, l’eccezione di estinzione del processo per inattività delle parti, non solo deve essere sollevata «nella prima difesa successiva all’evento estintivo», ma anche «deve costituire l’oggetto della prima tesi difensiva nell’ambito di tale prima difesa», in analogia con l’art. 157, secondo comma c.p.c., in materia di proposizione dell’eccezione di nullità.
Non vi è stata nella specie – a giudizio del ricorrente – una tempestiva eccezione della parte appellata (Nokia), che l’avrebbe chiesta tardivamente «solo con la comparsa di costituzione depositata in data 28 aprile 2020 (quindi nella seconda e non nella prima difesa utile)» successivamente al verificarsi dell’evento estintivo.
La società intimata (ossia la RAGIONE_SOCIALE) avrebbe dovuto eccepire l’estinzione prima di ogni altra sua difesa, nel foglio di precisazione delle conclusioni del 28/10/2019.
Il processo, dunque, si era interrotto ai sensi dell’art. 301 c.p.c., con l’emanazione del DPCM del 18 giugno 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2018.
Alla data del 28/10/2019 l’effetto interruttivo si era verificato ex lege . La riassunzione del processo doveva avvenire sei mesi dopo tale data, quindi entro il marzo 2019.
La Nokia avrebbe dovuto eccepire l’estinzione del giudizio essendo ormai decorsi i termini per la riassunzione dello stesso. La
prima difesa utile successivamente alla verificazione dell’evento estintivo era quella relativa al foglio di precisazione delle conclusioni del 28/10/2019.
La Nokia, invece, si era limitata a concludere nelle note del 28/10/2019 per la dichiarazione di «interruzione del procedimento», mentre l’eccezione di estinzione era stata formulata solo con la memoria successiva depositata il 28/4/2020, solo a seguito della riassunzione del giudizio da parte di RAGIONE_SOCIALE, con ricorso depositato dall’Avvocatura distrettuale di Palermo il 21/2/2020.
La Nokia, dunque, aveva già svolto una prima difesa successivamente all’evento estintivo, senza sollevare tempestivamente l’eccezione di estinzione, che dunque era tardiva.
2. Il motivo è infondato.
Questi i fatti rilevanti.
Nel giudizio di appello, proposto da RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e della capogruppo RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, per quel che qui ancora rileva, in data 18/6/2018 è stato emanato il DPCM, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/8/2018, con il quale l’Avvocatura dello Stato è stata autorizzata a rappresentare RAGIONE_SOCIALE nei giudizi in corso.
Il DPCM del 18/6/2018 è stato inserito all’interno del sito istituzionale di EAS in data 20/9/2018.
È stata fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni del 6/11/2019 e il difensore della Nokia, con note del 28/10/2019, si è difeso nel merito, senza nulla eccepire in ordine all’eventuale estinzione del giudizio, per il decorso del termine di sei mesi, a partire dal 18/6/2018, ma limitandosi ad eccepire «l’interruzione».
La Corte d’appello di Palermo ha dichiarato interrotto il giudizio con ordinanza del 21/11/2019, in ragione dell’impedimento del
procuratore di EAS, ex art. 301 c.p.c., trattandosi di interruzione di diritto, ipso iure .
L’Avvocatura dello Stato, per conto di RAGIONE_SOCIALE, ha riassunto il giudizio il 21/2/2020.
Con la comparsa di Nokia del 28/4/2020 è stata eccepita l’estinzione del processo.
2.1. Il DPCM 18/6/2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11/8/2018, prevede che «l’Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza della difesa dell’Ente acquedotti siciliani (RAGIONE_SOCIALE) in liquidazione di Palermo, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative speciali».
Si è formato ormai il giudicato interno sulla intervenuta interruzione legale del giudizio, per mancata impugnazione sull’interruzione di diritto a seguito della conoscenza legale per RAGIONE_SOCIALE avvenuta in virtù della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DPCM del 18/6/2018, con perdita dello ius postulandi da parte del difensore di RAGIONE_SOCIALE.
La questione da affrontare attiene alla asserita tardività dell’eccezione di estinzione, che sarebbe stata sollevata dalla Nokia non entro il termine semestrale decorrente dal 11/8/2018, data di pubblicazione dell’DPCM 18/6/2018, ma solo con la comparsa di costituzione del 28/4/2020.
Ad avviso dell’appellante RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto sollevare l’eccezione di estinzione già prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni del 6/11/2019, quando erano state depositate da EAS le note conclusionali del 28/10/2019, senza proporre eccezione di estinzione.
Tale eccezione è stata invece proposta soltanto con la comparsa del 28/4/2020, quindi tardivamente.
Tale ragionamento non è condivisibile.
4.1. Trova applicazione l’art. 307 c.p.c., nella versione vigente prima della modifica di cui alla legge n. 69 del 2009, applicabile ai processi iniziati a decorrere dal 4 luglio 2009.
L’eccezione di estinzione ex art. 307 c.p.c. doveva essere sollevata necessariamente dalla parte, non essendo rilevabile d’ufficio, nel termine di sei mesi.
L’art. 307 c.p.c., prevedeva, all’epoca, che «l’estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita».
Deve rilevarsi, però, che l’onere di eccepire l’estinzione va identificato per Nokia nella conoscenza legale dell’interruzione avvenuta con la dichiarazione giudiziale (Cass., n. 15004 del 2024).
Pertanto, l’eccezione di estinzione sollevata da Nokia con la memoria del 28/4/2020 è tempestiva, in quanto avviene subito dopo la dichiarazione di interruzione da parte della Corte di appello in data 21/11/2019, cui è seguita la riassunzione di AES con l’Avvocatura in data 21/2/2020.
Nel motivo di censura si evidenzia che, alla luce dell’interruzione di diritto, avvenuta con il DPCM 18/6/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11/8/2018, l’eccezione di estinzione, che deve essere sollevata prima di ogni altra difesa dopo l’evento estintivo, doveva essere sollevata da Nokia all’udienza di precisazione delle conclusioni del 6/11/2019, udienza nella quale l’appellata si era limitato ad eccepire la sola interruzione.
Poiché, però, per tale parte rileva la dichiarazione giudiziale quale conoscenza legale dell’interruzione, la prima difesa è stata proprio quella della memoria del 28/4/2020.
6. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rimborsare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre