Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 24090 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 24090 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24056/2022 proposta da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente
agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e REGIONE PUGLIA ;
-intimati – avverso la sentenza n. 6092/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 18/07/2022.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE’11/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ RAGIONE_SOCIALE ha chiesto alla R egione Puglia l’avvio RAGIONE_SOCIALEa procedura di VIA (valutazione di impatto ambientale) e di AIA (autorizzazione integrata ambientale) in ordine al progetto relativo alla realizzazione e all’esercizio di un impianto di trattamento e coincenerimento di rifiuti speciali in Bari. A corredo RAGIONE_SOCIALE‘istanza la società ha prodotto documentazione relativa a un progetto che prevedeva una installazione destinata all’attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani, ordinariamente destinati a discarica, e del rifiuto pericoloso prodotto
dalla stessa installazione a seguito del trattamento di effluenti gassosi. La capacità di recupero si sarebbe configurata mediante un impianto di co-incenerimento diretto alla produzione di energia con la cattura e lo stoccaggio di anidride carbonica e di materiale vetroso utilizzabile in sostituzione di materia vergine nel settore edilizio.
All’esito dei lavori RAGIONE_SOCIALEa conferenza dei servizi e sulla base dei pareri espressi dagli enti competenti e RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria svolta, la Sezione autorizzazioni ambientali RAGIONE_SOCIALEa Regione Puglia ha emesso in data 25 gennaio 2018 la determinazione n. 7, con la quale è stato espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni, per il progetto sopra descritto, ed ha rilasciato l’AIA per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘impianto e la conseguente produzione di materiale vetroso e di energia elettrica, nonché per la cattura e stoccaggio di anidride carbonica per l’utilizzo tecnico da parte di terzi. Con determina dirigenziale n. 124 del 31 marzo 2021 il Servizio VIA e VINCA (valutazione incidenza ambientale) RAGIONE_SOCIALEa Regione Puglia ha poi ritenuto che le modifiche progettuali proposte dalla società RAGIONE_SOCIALE non fossero sostanziali ai fini VIA, escludendo potenziali significativi impatti negativi sulle matrici ambientali.
– I l RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso al TAR di Bari contro la determinazione regionale n. 7 del 25 gennaio 2018; con atto distinto il solo RAGIONE_SOCIALE ha anche impugnato la determinazione dirigenziale n. 124 del 31 marzo
2021.
Il detto TAR ha accolto il primo ricorso e dichiarato improcedibile il secondo. Per quanto qui rileva, il Giudice amministrativo di primo grado ha evidenziato che la cessazione RAGIONE_SOCIALEa qualità di rifiuto in capo al materiale vetrificato prodotto con l’ impianto di co-incenerimento, in base all’art. 184 -ter del d.lgs. n. 152/2006, avrebbe potuto avvenire solo al ricorrere di specifiche condizioni e che, in particolare, competeva al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (non quindi alla Regione Puglia), di individuare, a integrazione di quanto già previsto dalle direttive comunitarie, gli ulteriori «tipi» di materiale che potevano essere considerati come «non rifiuto», in quanto riciclabile, sulla base di un’analisi da svolgersi caso per caso.
3 . -La sentenza del TAR di Bari è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE.
Il Consiglio di Stato, con sentenza del 18 luglio 2022, ha riformato la pronuncia di primo grado e ha respinto i ricorsi già proposti avanti al TAR.
Si legge nella pronuncia di appello: «Il TAR, sulla base di quanto dedotto nel secondo motivo del ricorso contro la determina n. 7 del 2018, ha contestato che le cosiddette ‘perle vetrose’ potessero essere qualificate come rifiuto cessato. In realtà, la società appellante ha chiesto l’autorizzazione per la produzione di rifiuto cessato in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 184 -ter del d.lgs. n. 152/06. In considerazione del fatto che per diverse frazioni merceologiche non erano ancora state
adottate le disposizioni attuative, al momento in cui la società appellante ha chiesto di qualificare il rifiuto come cessato, ed era pertanto applicabile il comma 3 RAGIONE_SOCIALEa stessa disposizione (nella versione ratione temporis vigente) con il quale era stata prevista una disciplina transitoria, in attesa dei decreti attuativi e dei regolamenti UE self executing . Tale disciplina faceva salva l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa nazionale di settore previgente in materia di recupero, e precisamente, le norme relative al recupero semplificato dei rifiuti non pericolosi (d.m. 5 febbraio 1998) e al recupero semplificato dei rifiuti pericolosi (d.m. 12 giugno 2002, n. 161). Ma soprattutto, l’art. 9 -bis , comma 1, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa l. n. 210/2008, che riconosceva all’atto autorizzatorio ex art. 208 del d.lgs. n. 152/06 la funzione di fissare le caratteristiche dei materiali da considerare materie prime secondarie (oggi EOW), sino alla pubblicazione dei decreti/regolamenti di cui al comma 2 del citato art. 184ter . Impostazione peraltro confermata non solo dalla circolare n. 10045 del 1° luglio 2016 del RAGIONE_SOCIALE, ma soprattutto dall’art. 14 -bis , comma 1, del d.l. n. 101/2019 che ha previsto in mancanza dei criteri, che continuassero ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE 5 febbraio 1998».
4 . -Il RAGIONE_SOCIALE ha proposto un ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resistono con controricorso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, interventrice ad opponendum nel giudizio avanti al
TAR e appellata in quello svoltosi avanti al Consiglio di Stato.
Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 362 c.p.c. e degli artt. 91 e 110 del c.p.a., in riferimento all’art. 111, comma 8, Cost.. Viene rammentato che ─ come rilevato dal TAR, il quale aveva richiamato, sul punto , l’ar resto di Cons. St. 26 febbraio 2018, n. 1229 ─ la qualifica di end of waste (perdita RAGIONE_SOCIALEa qualifica di rifiuto) spetta al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e non alla singola Regione , avendo riguardo al riparto di competenza ordinamentale previsto dall’art. 117, comma secondo, lett. s) , Cost.; è aggiunto che la direttiva 2008/98/CE non riconosce il potere di valutazione «caso per caso» ad enti e organizzazioni interne allo Stato, ma solo allo Stato medesimo. Viene inoltre osservato che tale impostazione è coerente con la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia (sentenza del 28 marzo 2019, C60/2018), secondo cui l’ end of waste «può essere attribuito esclusivamente in presenza di norme europee o nazionali». In tal modo ─ si deduce ─ la sentenza impugnata avrebbe dato vita a «uno di quei casi eccezionali o estremi che, stravolgendo le norme di riferimento, nazionali ed europee, nonché i pronunciamenti sulle stesse norme del Consiglio di Stato e soprattutto RAGIONE_SOCIALEa Corte europea di giustizia (rispetto a cui la sentenza impugnata non ha ritenuto di motivare in alcun modo il proprio pronunciamento), portano a dover ritenere la sentenza
impugnata ridondante, in modo evidente, in manifesta denegata, giustizia»: per tale ragione la detta pronuncia sarebbe meritevole di cassazione.
Il secondo motivo oppone la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, par. 4, RAGIONE_SOCIALEa dir . 2008/98/CE, in riferimento agli artt. 117, lett. s), e 111, comma 8, Cost.. Sulla premessa che in base al cit. art. 6, par. 4, gli Stati membri « possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza applicabile », si lamenta che il Consiglio di Stato abbia mancato di considerare la norma unionale e la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, conferendo di contro rilievo a una disposizione nazionale (l’art. 14 -bis , comma 1, d.l. n. 101/2019), ma trascurandone il preciso dato precettivo, omettendo altresì di tener conto del disposto del quinto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 184 d.lgs. n. 152/2006 e senza motivare, infine, quanto al mutamento RAGIONE_SOCIALEa propria giurisprudenza, segnata dall’arresto del 26 febbraio 2018, di cui si è detto.
Col terzo mezzo si lamenta la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 , par. 4, dir. 2008/98/CE, in riferimento all’art. 117, lett. s), e all’art. 24 Cost .. Muovendo dal rilievo per cui l’art. 6 , par. 4 RAGIONE_SOCIALEa dir. 2008/98/CE, come interpretato dalla sentenza 28 marzo 2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia, inibisce la possibilità di far autorizzare, alla competente Autorità locale, impianti che trattino materiali che abbiano cessato la qualità di rifiuti, viene evidenziato che le modifiche apportate
all’art. 184 -ter l. n. 152 del 2006 non si sono occupate del riparto di competenze, tra Stato e Regioni, nella suddetta materia e si assume che la sentenza impugnata poggerebbe sull’«erroneo convincimento che non esista un contrasto RAGIONE_SOCIALEa norma interna (art. 14bis , comma 1, del d.l. n. 101 del 2019) con la direttiva europea (2008/98/CE) come interpretata dalla Corte Europea di Giustizia (C-60/2019)»: sicché, si conclude, «il Consiglio di Stato, omettendo di pronunciarsi sul punto, ha impedito qualsiasi reale elemento di comprensione sull’esistenza del contrasto, più volte rilevato, con ciò violando, peraltro, il diritto di difesa ex art. 24 Cost.».
La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa proposta impugnazione deducendo che il RAGIONE_SOCIALE ha provveduto a due distinte notifiche del ricorso per cassazione , l’una in data 5 ottobre 2022 e l’altra in data 17 ottobre 2022 e al deposito, in data 19 ottobre 2022 del solo secondo ricorso; ha dedotto che il RAGIONE_SOCIALE ricorrente sarebbe incorso nella violazione del principio per cui non possono essere attivati dinanzi alla Corte due ricorsi aventi il medesimo oggetto.
2.1. – L’eccezione va disattesa.
Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, il primo dei quali non sia stato depositato o lo sia stato tardivamente dal ricorrente, è ammissibile la proposizione del secondo, anche qualora contenga nuovi e diversi
motivi di censura, purché la notificazione RAGIONE_SOCIALEo stesso abbia avuto luogo nel rispetto del termine breve decorrente dalla notificazione del primo, e l’improcedibilità di quest’ultimo non sia stata ancora dichiarata, dal momento che la mera notificazione del primo ricorso non comporta la consumazione del potere d’impugnazione (per tutte: Cass. 11 maggio 2018, n. 11513; Cass. 19 ottobre 2016, n. 21145; Cass. 26 maggio 2010, n. 12898; Cass. 6 giugno 2007, n. 13267; sulla necessità condizione nel caso in esame rispettata che la seconda impugnazione sia notificata entro la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione RAGIONE_SOCIALEa prima, posto che detta notificazione dimostra la conoscenza legale RAGIONE_SOCIALEa decisione da parte del ricorrente: Cass. Sez. U. 27 aprile 2018, n. 10266; in tema di appello, Cass. Sez. U. 13 giugno 2016, n. 12084).
─ Il ricorso è inammissibile per altra ragione.
3.1. – L’impugnazione mira a confutare i rilievi svolti dal Consiglio di Stato prospettando errores in iudicando e in procedendo (avendo specificamente riguardo, per i secondi, al vizio motivazionale) in cui sarebbe incorso il detto Giudice quanto all’individuazio ne RAGIONE_SOCIALE‘autorità competente a qualificare un rifiuto come «rifiuto cessato».
3.2. Ora, non è configurabile l’eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice speciale, censurabile in sede di legittimità, quando sia contestato un error in iudicando e un error in procedendo , atteso che, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del
2018, il detto eccesso di potere, denunciabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, deve essere riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento), nonché a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici (Cass. Sez. U. 11 novembre 2019, n. 29082; Cass. Sez. U. 15 aprile 2020, n. 7839).
Con particolare riguardo alle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, l’eccesso di potere giurisdizionale per invasione RAGIONE_SOCIALEa sfera di attribuzioni riservata al legislatore è dunque configurabile solo qualora il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attività di produzione normativa che non gli compete (Cass. Sez. U. 7 luglio 2021, n. 19244; Cass. Sez. U. 25 novembre 2021, n. 36593; Cass. Sez. U. 26 novembre 2021, n. 36899); esso non ricorre, invece, quando il giudice si sia limitato al compito interpretativo che gli è proprio, anche se tale attività ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento abnorme o
anomalo, ovvero abbia comportato uno stravolgimento RAGIONE_SOCIALEe norme di riferimento (per tutte: Cass. Sez. U. 11 novembre 2019, n. 29082, cit.), atteso che in questi casi può profilarsi, eventualmente, un error in iudicando , ma non una violazione dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione (Cass. Sez. U. 11 novembre 2019, n. 29082, cit.; Cass. Sez. U. 15 aprile 2020, n. 7839, cit.; Cass. Sez. U. 26 novembre 2021, n. 36899, cit.; di recente: Cass. Sez. U. 3 aprile 2024, n. 8800; Cass. Sez. U. 18 marzo 2024, n. 7173, non massimate in CED ; nel senso che il vizio non è nemmeno configurabile per errores in procedendo , Cass. Sez. U. 20 marzo 2019, n. 7926, oltre alle citt. Cass. Sez. U. 11 novembre 2019, n. 29082 e Cass. Sez. U. 15 aprile 2020, n. 7839).
Nè rileva la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione amministrativa, considerato che l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme costituisce il proprium distintivo RAGIONE_SOCIALE‘attività giurisdizionale (Cass. Sez. U. 4 dicembre 2020, n. 27770). A maggior ragione è in sé privo di significato che la decisione impugnata si sia discostata da una precedente pronuncia resa dallo stesso organo sulla medesima questione giacché tale evenienza è solo indicativa di un contrasto di giurisprudenza: questa Corte ha oltretutto escluso l’eccesso di potere giurisdizionale anche nell’ipotesi in cui alla decisione impugnata faccia seguito una pronuncia RAGIONE_SOCIALE‘Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che, a composizione di un contrasto di giurisprudenza, adotti una soluzione
diversa da quella posta a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza gravata, integrando tale circostanza un’evenienza normale e fisiologica nell’evoluzione e nel progressivo consolidamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza (Cass. Sez. U. 18 dicembre 2017, n. 30301).
Non conta nemmeno che la pronuncia giurisdizionale si ponga in conflitto col diritto unionale, giacché una tale evenienza può integrare un errore di diritto del giudice munito RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione e non l’in osservanza dei limiti esterni di questa. In particolare, la violazione, da parte del Consiglio di Stato, di norme del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea o RAGIONE_SOCIALEa CEDU che si risolva in un error in iudicando non è sindacabile ad opera RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione in sede di controllo di giurisdizione, in quanto il controllo in questione è circoscritto all’osservanza dei meri limiti esterni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, senza estendersi ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale l’accertamento RAGIONE_SOCIALEe quali rientra nell’ambito dei limiti interni RAGIONE_SOCIALEa g iurisdizione – concernenti il modo d’esercizio RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione speciale (Cass. Sez. U. 6 marzo 2020, n. 6460). Del resto, l’insindacabilità, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione a Sezioni Unite, per eccesso di potere giurisdizionale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, comma, 8 Cost., RAGIONE_SOCIALEe sentenze del Consiglio di Stato pronunciate in violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, non si pone in contrasto con gli artt. 52, par. 1 e 47, RAGIONE_SOCIALEa Carta fondamentale dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, in quanto l’ordinamento processuale italiano garantisce comunque ai singoli
l’accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, come quello amministrativo, non prevedendo alcuna limitazione all’esercizio, dinanzi a tale giudice, dei diritti conferiti dall’ordinamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione; costituisce, quindi, ipotesi estranea al perimetro del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione la denuncia di un diniego di giustizia da parte del giudice amministrativo di ultima istanza, derivante dallo stravolgimento RAGIONE_SOCIALEe norme di riferimento, nazionali o unionali, come interpretate in senso incompatibile con la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di giustizia RAGIONE_SOCIALE‘Unione eur opea, risultando coerente con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione la riferita interpretazione in senso riduttivo degli art. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1, e 362, comma 1, c.p.c. (Cass. Sez. U. 30 agosto 2022, n. 25503, sulla scorta dei principi enunciati, sull’argomento, da Corte giust. UE 21 dicembre 2021, C -497/20, RAGIONE_SOCIALE ). E non integra, del pari, un eccesso di potere giurisdizionale, potendo semmai costituire error in iudicando , la semplice mancata considerazione, da parte del giudice (nella specie amministrativo) RAGIONE_SOCIALEa normativa comunitaria o unionale realmente incidente sulla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie portata al suo esame.
4. ─ Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEe due controricorrenti, RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio
di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie, nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite