Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 5900 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U   Num. 5900  Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2025
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 12158-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
PROCURA  REGIONALE  PRESSO  LA  SEZIONE  GIURISDIZIONALE  PER  IL TRENTINO ALTO ADIGE – SEDE BOLZANO;
– intimata –
avverso  la  sentenza  n.  343/2023  RAGIONE_SOCIALEa  CORTE  DEI  CONTI  –  II  SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTR ALE D’ APPELLO – ROMA, depositata il 13/11/2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, il quale chiede che la Corte dichiari l’inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 343 del 13 novembre 2023 la Corte di Conti – Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello – ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige, sede di Bolzano – che aveva condannato l’appellante, in proprio e nella qualità di legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, al pagamento in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa complessiva somma di euro 300.000,00.
L’azione erariale era stata esercitata in quanto la Società aveva indebitamente percepito  finanziamenti  previsti  dal ‘RAGIONE_SOCIALE a favore RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE ‘, erogati a seguito di domande di contributo per le annualità 2017 e 2018 nelle quali erano stati dichiarati dati non veritieri.
La Corte ha premesso che la sentenza di primo grado era stata notificata a cura RAGIONE_SOCIALEa Procura regionale in data 18 luglio 2022, sicché, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 178 del codice RAGIONE_SOCIALEa giustizia contabile approvato con d.lgs. n. 164 del 2016, l’appello doveva essere proposto entro il 17 ottobre 2022. L’appellante, invece, aveva notificato l’atto alla Procura generale e alla Procura regionale solo il 10 aprile 2023, quando il termine era ormai spirato.
Ha precisato che il deposito nell’ufficio del ruolo generale dei giudizi d’appello RAGIONE_SOCIALEa  impugnazione  non  notificata,  avvenuto  il  13  ottobre  2022,  non  aveva impedito il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa decisione perché, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 180 del codice RAGIONE_SOCIALEa giustizia contabile, l’iscrizione deve avere ad oggetto l’atto di impugnazione notificato, che va depositato unitamente a copia RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata ed alla prova RAGIONE_SOCIALEe eseguite notificazioni.
Infine la Corte ha escluso che la notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado non fosse idonea a far decorrere il termine breve, perché priva RAGIONE_SOCIALEa necessaria relazione e  RAGIONE_SOCIALEa  sottoscrizione  RAGIONE_SOCIALE‘autore  RAGIONE_SOCIALE‘atto.  Ha  evidenziato,  al  riguardo,  che  la notificazione era avvenuta a mezzo PEC a cura RAGIONE_SOCIALEa Procura regionale di Bolzano e,  pertanto,  ai  fini  del  suo  perfezionamento,  era  sufficiente  la  ricevuta  di avvenuta consegna risalente al 18 luglio 2022 ore 14,49.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza AVV_NOTAIO ha proposto ricorso affidato a due motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso il Procuratore generale rappresentante il Pubblico RAGIONE_SOCIALE presso la Corte dei conti.
 La Prima Presidente ha proposto la definizione accelerata del ricorso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod. proc. civ., avendo ritenuto inammissibili entrambi i motivi, con  i  quali,  attraverso  la  deduzione  solo  apparente  di  un  eccesso  di  potere giurisdizionale, si denunciano in realtà errores in procedendo ed in iudicando , in quanto tali inerenti ai limiti interni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione contabile.
La parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso che è stato, quindi, avviato alla trattazione camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
L’Ufficio RAGIONE_SOCIALEa Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso denuncia, con il primo motivo formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 1 cod. proc. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 111, comma 8, Cost., «eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione per invasione RAGIONE_SOCIALEa sfera di attribuzioni riservata al legislatore in relazione al disposto degli artt. 42, 178 e 179 CGC; eccesso di potere giurisdizionale per arretramento e diniego di giurisdizione». Il ricorrente premette che l’art. 42 del Codice di giustizia contabile rinvia, quanto alle forme RAGIONE_SOCIALEe comunicazioni e RAGIONE_SOCIALEe notificazioni, al codice di procedura civile e, pertanto, al fine di poter qualificare un atto quale notificazione devono poter essere riscontrati gli elementi costitutivi indefettibili costituiti dalla
relazione  di  notificazione  e  dalla  provenienza  da  soggetto  competente  ad effettuarla.  Nella  specie  il  giudice  d’appello  ha  ritenuto  sufficiente  l’inoltro  a mezzo PEC di copia RAGIONE_SOCIALEa sentenza all’indirizzo di posta certificata del difensore e così ragionando ha valorizzato unicamente la ricezione RAGIONE_SOCIALE‘atto, finendo per introdurre  una  disposizione  normativa  «non  presente  nell’ordinamento  che bypassa l’intera sistematica positiva vigente ».
In via subordinata il ricorrente invoca l’ interpretazione dinamica del concetto di giurisdizione  e  sostiene  che  l’orientamento  attualmente  seguito  da  queste Sezioni  Unite  quanto  al  perimetro  del  controllo  RAGIONE_SOCIALEa  Cassazione  rispetto  alle pronunce dei giudici speciali contrasta con gli artt. 52, par. 1, e 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta Fondamentale dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘Unione Europea.
La seconda censura denuncia , sempre ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 1 cod. proc. civ. e 111 Cost., l’eccesso di potere giurisdizionale per arretramento e diniego di giurisdizione in relazione agli artt. 86, 178, 180 e 190 del codice di giustizia contabile. Deduce il ricorrente che le norme richiamate in rubrica non prescrivono che l’atto debba essere previamente notificato prima di essere depositato e, pertanto, la Corte dei conti, nell’escludere che ai fini RAGIONE_SOCIALEa ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione potesse essere valorizzato il deposito avvenuto il 13 ottobre 2022, ha stravolto il significato RAGIONE_SOCIALEe norme di riferimento, incorrendo nel vizio di denegata giustizia.
Il primo motivo è inammissibile in tutte le sue articolazioni.
La giurisprudenza di queste Sezioni Unite è da tempo consolidata nell’affermare che il sindacato RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte sulle decisioni RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti è circoscritto all’osservanza dei limiti esterni RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione e non si estende, neppure a seguito RAGIONE_SOCIALE‘inserimento RAGIONE_SOCIALEa garanzia del giusto processo di cui all’art. 111 Cos t., ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione speciale. Ciò perché l ‘assetto pluralistico RAGIONE_SOCIALEe giurisdizioni, scelto dal Costituente e reso evidente dalla diversa formulazione del settimo e RAGIONE_SOCIALE‘ottavo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., assegna alla Corte di Cassazione il ruolo di organo regolatore RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, non quello di garante ultimo RAGIONE_SOCIALEa nomofilachia, ovvero RAGIONE_SOCIALEa legittimità comunitaria,
convenzionale  e  costituzionale  RAGIONE_SOCIALEe  norme,  di  rito  e  di  merito,  applicate  dal giudice amministrativo o contabile.
E’ stato precisato, inoltre, che la categoria, di fonte giurisprudenziale, RAGIONE_SOCIALE‘eccesso di potere giurisdizionale si colloca sul crinale fra il settimo e l’ottavo comma del citato art. 111 Cost. (cfr. Cass. S.U. 9 luglio 2024 n. 18722) ed è ravvisabile nelle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione: il primo si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddetta invasione o sconfinamen to), o, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); il secondo è riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni RAGIONE_SOCIALEa propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici.
Esula, invece, dall’ambito RAGIONE_SOCIALE‘eccesso di potere, così delineato, l’errata interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme sostanziali e processuali, perché il vizio non è configurabile in relazione ad errores in procedendo o in iudicando , i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del potere medesimo (cfr. fra le tante Cass. S.U. 22 settembre 2023 n. 27160; Cass. S.U. 30 giugno 2023 n. 18539; Cass. S.U. 10 febbraio 2023 n. NUMERO_DOCUMENTO).
3.1. Nel delineare la linea di confine fra error in iudicando ed eccesso di potere giurisdizionale per invasione RAGIONE_SOCIALEa sfera riservata al legislatore la recente Cass. S.U. 9 luglio 2024 n. 18722 ha osservato che « l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa legge ha insito un margine di ‘creazione’ RAGIONE_SOCIALEa regola del caso concreto. Se tale ‘creazione’ venisse stigmatizzata come invasione di campo, si perderebbe del tutto il confine tra violazione di legge e invasione RAGIONE_SOCIALEa competenza legislativa ». Ne ha tratto la conseguenza che « il confine è superato nei soli casi di radicale infedeltà del giudicante nei riguardi RAGIONE_SOCIALEa disposizione di legge, realizzato attraverso il superamento del vincolo di soggezione alla legge (art. 101, secondo Cost.), che si ha là dove il Consiglio di Stato o la Corte dei conti siano pervenuti
all’approdo ermeneutico attingendolo fuori dal cerchio RAGIONE_SOCIALEe possibilità concesse dalla disposizione e dal suo sistema di riferimento ».
3.2. Calando nella fattispecie i richiamati principi si deve escludere che la sentenza impugnata in questa sede abbia invaso il campo riservato al legislatore perché, quanto alla necessità che entro il termine indicato dall’art. 178 d.lgs. n. 174 del 2016, l’atto di impugnazione debba essere notificato alla controparte, ha fornito un’interpretazione coerente con il disposto degli artt. 190 e 180 del citato decreto, secondo cui l’appello si propone con citazione, deve contenere l’istanza di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘u dienza ex art. 181, e «deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, unitamente ad una copia RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e alla prova RAGIONE_SOCIALEe eseguite notificazioni».
Inoltre, nello statuire sull’idoneità RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza a far decorrere il termine breve, la Sezione Centrale, dopo avere dato atto RAGIONE_SOCIALE‘eccezione sollevata dal difensore RAGIONE_SOCIALE‘appellante (secondo cui la notifica non sarebbe stata idonea per mancanza RAGIONE_SOCIALEa relazione di notificazione e RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE‘autore RAGIONE_SOCIALE‘atto), ha rilevato che la notificazione contestata era avvenuta «a cura RAGIONE_SOCIALEa Procura regionale di Bolzano a mezzo PEC, all’indirizzo di posta certificata del difensore (EMAIL) e, pertanto, ai fini del suo perfezionamento fa fede la ricevuta di avvenuta consegna….». La Corte, quindi, non ha affermato, come sostenuto dal ricorrente, l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALEe formalità RAGIONE_SOCIALEa notificazione e valorizzato unicamente l’avvenuta consegna RAGIONE_SOCIALE‘atto al destinatario, bensì ha accertato, sia pure senza richiamare le disposizioni inerenti alle notificazioni telematiche, l’avvenuto rispetto RAGIONE_SOCIALEe relative formalità.
Il  ricorso,  pertanto,  in  relazione  a  detto  aspetto  è  inammissibile,  perché  non coglie  la ratio  decidendi RAGIONE_SOCIALEa  pronuncia  e  sviluppa  considerazioni  prive  RAGIONE_SOCIALEa necessaria specifica attinenza al decisum .
3.3.  Quanto,  poi,  al  rinvio  pregiudiziale  sollecitato,  in  via  subordinata,  dal ricorrente, va detto che l’orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza  di  queste  Sezioni  Unite  sui  limiti  del  sindacato  RAGIONE_SOCIALEa  Corte  di Cassazione rispetto alle decisioni del giudice contabile e di quello amministrativo
ha preso atto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 6 del 2018 che, in esplicito dissenso con la concezione cosiddetta dinamica o evolutiva RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, che si andava affermando e che il ricorrente invoca, ha evidenziato che la tesi secondo cui «il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, previsto dall’ottavo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost. avverso le sentenze del Consiglio di Stato e RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, comprenda anche il sindacato su errores in procedendo o in iudicando … non è compatibile con la lettera e lo spirito RAGIONE_SOCIALEa norma costituzionale» (§11), ed ha aggiunto che «l’intervento RAGIONE_SOCIALEe sezioni unite, in sede di controllo di giurisdizione, nemmeno può essere giustificato dalla violazione di norme RAGIONE_SOCIALE‘Unione o RAGIONE_SOCIALEa CEDU» giacché anche in tal caso si ricondurrebbe «al controllo di giurisdizione un motivo di illegittimità (sia pure particolarmente qualificata), motivo sulla cui estraneità all’istituto in esame non è il caso di tornare» (§14.1).
L’insindacabilità da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., RAGIONE_SOCIALEe decisioni del Consiglio di Stato e RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, con riguardo alle eventuali violazioni del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea o di quello convenzionale, come al mancato rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE ad opera di tali organi giurisdizionali, è stata affermata da queste Sezioni Unite anche quale conseguenza RAGIONE_SOCIALEe precisazioni contenute nella sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia UE (Grande Sezione) del 21 dicembre 2021, RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE e altri, (C-497/20).
E’ stato, in particolare, evidenziato che l’orientamento che sottrae al sindacato RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione la violazione del diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione commessa dal giudice speciale « non si pone in contrasto con gli artt. 52, par. 1 e 47, RAGIONE_SOCIALEa Carta fondamentale dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea, in quanto l’ordinamento processuale italiano garantisce comunque ai singoli l’accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, come quello amministrativo, non prevedendo alcuna limitazione all’esercizio, dinanzi a tale giudice, dei diritti conferiti dall’ordinamento RAGIONE_SOCIALE‘Unione; costituisce, quindi, ipotesi estranea al perimetro del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione la denuncia di un diniego di giustizia da parte del giudice amministrativo di ultima istanza, derivante dallo stravolgimento RAGIONE_SOCIALEe norme di riferimento, nazionali o unionali,
come  interpretate  in  senso  incompatibile  con  la  giurisprudenza  RAGIONE_SOCIALEa  CGUE, risultando coerente con il diritto RAGIONE_SOCIALE‘Unione la riferita interpretazione in senso riduttivo degli art. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1, e 362, comma 1, c.p.c.»  (  Cass.  S.U.  4  ottobre  2022  n.  28803  ed  i  precedenti  ivi  citati  in motivazione).
3.4. Non occorre, pertanto, disporre l’invocato rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE perché, come più volte ricordato da questa Corte (cfr. fra le tante Cass. S.U.  26  aprile  2017  n.  10233),  il  rinvio  pregiudiziale  non  costituisce  un meccanismo  automaticamente  attivabile  a  semplice richiesta RAGIONE_SOCIALEe parti, spettando pur sempre al giudice di valutarne la necessità, da escludere nel caso di specie in quanto il rinvio è sollecitato su questione in ordine alla quale la CGUE si è già pronunciata.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo.
L’arretramento RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione è ravvisabile solo in presenza di un rifiuto a pronunciare  sulla  domanda,  inclusa  invece  nella  giurisdizione  del  giudice contabile o amministrativo, determinato dall’affermata estraneità RAGIONE_SOCIALEa domanda stessa alle attribuzioni giurisdizionali di quel giudice (Cass. 20 giugno 2024 n. 17048; Cass. S.U. 15 aprile 2020 n. 7839 ed ivi ulteriori precedenti).
Il rifiuto che rileva è, dunque, quello ‘astratto’, che deriva dall’affermazione da parte del giudice speciale che quella situazione soggettiva è priva di tutela per difetto di giurisdizione, in contrasto con la regula iuris che invece gli attribuisce il potere di ius dícere sulla domanda; non quello “in concreto”, che si ha quando la negazione RAGIONE_SOCIALEa tutela alla situazione soggettiva azionata è la conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘ipotizzata inesatta interpretazione RAGIONE_SOCIALEe norme o RAGIONE_SOCIALEa non corretta ricognizione e valutazione degli elementi in fatto (Cass. S.U. 10 febbraio 2023 n. 4284; Cass. S.U. 28 maggio 2020 n. 10087; Cass. S.U. 26 marzo 2021 n. 8572; Cass. 23 settembre 2022 n. 27904).
Alla luce dei richiamati principi, che vanno qui ribaditi, è da escludere che possa integrare eccesso di potere la dichiarata inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello.
5. In via conclusiva il ricorso va dichiarato inammissibile per le medesime ragioni indicate nella proposta di definizione ex art. 380 bis cod. proc. civ. La conformità RAGIONE_SOCIALEa decisione alla proposta è integrale, perché riguarda sia il dispositivo che le
ragioni poste a suo fondamento, sicché deve essere applicato il terzo comma RAGIONE_SOCIALEa disposizione  citata, che rinvia ai commi terzo e quarto RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cod. proc. civ.
Nell’interpretare il citato art. 380 bis cod. proc. civ. queste Sezioni Unite hanno osservato che il legislatore delegato ha tipizzato un’ipotesi di abuso del processo , già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente o del consigliere delegato che trovi poi conferma nella decisione finale, è nella normalità indice di una responsabilità aggravata sanzionabile con la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore RAGIONE_SOCIALEa controparte (art. 96, terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma, ove, appunto il legislatore usa la locuzione ‘altresì’) ( cfr. fra le tante Cass. S.U. 22 settembre 2023, n. 27195, anche per quanto riguarda la disciplina intertemporale; Cass. S.U. 30 ottobre 2023 n. 30147; Cass. S.U. 27 dicembre 2023 n. 36069).
Le citate pronunce hanno precisato, ed il principio deve essere qui ribadito, che, pur dovendosi escludere una interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, affinché il giudice possa legittimamente discostarsi dalla previsione legale è necessario che nel caso concreto sussistano ragioni idonee a giustificare il comportamento processuale RAGIONE_SOCIALEa parte, ragioni non ravvisabili nella fattispecie perché il ricorso e la memoria depositata ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. non prospettano argomenti che possano indurre a rimeditare i principi espressi in ordine ai limiti del sindacato di questa Corte rispetto alle decisioni del giudice amministrativo e contabile, principi richiamati nella proposta di definizione accelerata.
6. Sulla  base  RAGIONE_SOCIALEe  considerazioni  sopra  esposte,  in  applicazione  RAGIONE_SOCIALE‘art.  96, comma 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve essere condannato al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa per le ammende RAGIONE_SOCIALEa somma indicata in dispositivo.
Dalla qualità di parte solo formale del Procuratore Generale rappresentante il Pubblico  RAGIONE_SOCIALE  presso  la  Corte  dei  Conti  discende  l’inapplicabilità  alla
fattispecie RAGIONE_SOCIALE‘art.  91 cod. proc. civ. e, conseguentemente, del terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 96 cod. proc. civ. ( cfr. Cass. S.U. 12 febbraio 2024 n. 3763).
7. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa per le ammende RAGIONE_SOCIALEa somma di € 4.000,00.
Ai  sensi  del  D.P.R.  n.  115  del  2002,  art.  13,  comma  1  quater  dà  atto  RAGIONE_SOCIALEa sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il  versamento,  da  parte  del ricorrente,  RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto Roma, così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025