Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 11363 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 11363 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 10619-2023 proposto da:
COGNOME NOME, in proprio e quale già titolare dell’omonima RAGIONE_SOCIALE Agricola, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
REGIONE ABRUZZO;
– intimata – avverso la sentenza n. 9659/2022 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 03/11/2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, la quale chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.
Oggetto
RIC. CONTRO DECISIONI DI GIUDICI SPECIALI
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/01/2024
CC
FATTI DI CAUSA
1.1. Con la sentenza riportata in epigrafe la III Sezione del Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME per la revocazione, a mente degli artt. 395, n. 4, cod. proc. civ. e 106 cod. proc. amm., di una sua pregressa pronuncia con cui era stato rigettato il ricorso in appello del medesimo COGNOME avverso la sentenza del TAR Abruzzo che ne aveva già disatteso l’impugnazione per l’annullamento del provvedimento di revoca adottato dalla Regione Abruzzo del contributo finanziario concessogli nell’ambito dei programmi regionali a supporto del settore agricolo di seguito al sisma del 2009.
1.2. La sentenza, tratteggiate le coordinate normative e giurisprudenziali che reggono il mezzo di impugnazione azionato nella specie, ne ha statuito l’inammissibilità rilevando che la sentenza impugnata «non evidenzia vizi tali da essere sussunti nella categoria tipologica dell’errore revocatorio» e considerando, in particolare e nell’ordine, che «il giudice d’appello aveva ricostruito in maniera compiuta ed analitica sia il contenuto dei dicta di prime cure sia il ventaglio delle doglianze a tal riguardo articolate dal ricorrente, risultando così dimostrata in maniera univoca la chiara percezione del tema controverso»; che la motivazione con la quale era stata rigettata la doglianza in relazione all’interpretazione del bando di fruizione della contribuzione per difetto di una specifica contestazione, si innesta «nel quadro di una meticolosa ricostruzione della res iudicanda operarata attraverso un’accurata opera di sintesi dei motivi di appello compendiati nel mezzo scrutinato» e non rifletteva, «dunque, elementi sintomatici di una sviata attività ricognitiva del materiale di causa»; che nella confutazione della censura articolata con riferimento alla pretesa inosservanza del termine per far luogo all’autotutela «non viene in rilievo un errore revocatorio, per come sopra delineato, ma una critica alla componente strettamente valutativa del complesso giudizio svolto dalla Sezione»; che anche nella contestazione al rilevato difetto dei
requisiti di ammissione al bando «nessun errore percettivo del materiale di causa viene allegato dal ricorrente e semmai viene contestata proprio la valutazione sottesa alla statuizione di inammissibilità».
1.3. Sull’impugnazione per eccesso di giurisdizione di detta decisione, sorretta da un unico motivo ed illustrata pure con memoria, non resistita avversariamente, non avendo la Regione Abruzzo svolto attività difensiva, la Prima Presidente in data 17.7.2023 ha formulato proposta di definizione del giudizio ex art. 380bis cod. proc. civ. nel testo novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, avendo rilevato l’inammissibilità del ricorso per essere stato proposto «senza contestare la sussistenza del potere giurisdizionale del Consiglio di Stato di operare la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell’istanza di revocazione e, dunque, senza dedurre una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo».
Il ricorrente ha però chiesto la decisione del ricorso formulando apposita istanza nel termine di cui all’art. 380bis , comma 2, cod. proc. civ.
Sono seguite le requisitorie scritte del Pubblico Ministero che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RAGIONI COGNOMEA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta l’«eccesso di potere giurisdizionale sotto forma di diniego di giustizia per il radicale stravolgimento delle regole processuali, violazione dell’art. 106 c.p.a. in combinato disposto con gli artt. 402 e 112 c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 101, comma 2, c.p.a., in relazione all’art. 111 Cost., comma 8, per non essere stati esaminati i motivi di costituzione proposti dall’allora ricorrente dinanzi al Tar prime cure ed espressamente riproposti in grado d’appello, rimasti assorbiti sia in primo che in secondo grado e riproposti anche nel giudizio di revocazione». In particolare, si censura la decisione impugnata perché, sotto una prima angolazione, afferente al profilo motivazionale riflettente l’esercizio dei poteri di autotutela, la chiara lettura della norma officiata dal bando di gara sul possesso sino a
definizione della procedura dei requisiti di ammissione «non attribuisce in senso assoluto la collocazione nella specie dell’esercizio del potere di autotutela al di fuori della prospettazione normativa con il connesso e richiamato requisito temporale, bensì pone la mera collocazione circa il tempo di decorrenza del predetto requisito temporale e ciò non di meno una fattispecie regolatrice del bando non può derogare alla normativa primaria in ossequio appunto al principio assoluto della gerarchia delle fonti»; sotto una seconda angolazione afferente al profilo motivazionale riflettente il dichiarato possesso dei titoli di ammissione al bando, il manifesto l’errore in cui è in corso il giudicante in appello, «laddove indica il rilievo per cui la richiesta di archiviazione non rechi ex professo alcuna considerazione in ordine al tema della dichiarazione concernente il titolo di possesso ed alla sua predicata falsità rappresentativa, risiede nel fatto per cui non tiene conto e confligge con quanto documentalmente a disposizione degli atti di causa laddove il ricorrente ha ampiamente offerto nel giudizio di prime cure la produzione documentale relativa al doc. 41 riproducente l’espletamento di incidente probatorio anche sul punto in contestazione nel richiamato procedimento penale».
Il motivo, in entrambe le articolazioni sviluppate, si sottrae al vaglio qui richiesto, si ché possono essere integralmente confermate le ragioni già in tal senso enunciate nella proposta della Prima Presidente.
A confutazione, per vero, della loro scrutinabilità in questa sede, vanno richiamate, come ricordato pure dal Pubblico Ministero, le considerazioni da ultimo ostese in questa direzione dalle SS.UU. di questa Corte con l’arresto 7/11/2023, n. 31025, con cui si è inteso rimarcare che la sindacabilità delle sentenze pronunciate dal giudice speciale all’esito del giudizio di revocazione per eccesso di giurisdizione può avere ad oggetto solo la verifica dei presupposti che legittimano la proposizione dell’istanza di revocazione, e segnatamente della sussistenza dell’errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa, il cui riscontro, costituendo l’unico oggetto della pronuncia d’inammissibilità, rappresenta anche la sola possibile
occasione di superamento, da parte del Giudice amministrativo, dei limiti esterni della propria giurisdizione nell’ambito della fase rescindente del giudizio di revocazione con la conseguenza che l’estraneità a quest’ultimo profilo esclude la possibilità di dare ingresso all’esame delle censure proposte, conformemente al costante orientamento di questa Corte, secondo cui, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato che ha pronunciato sull’impugnazione per revocazione, può insorgere una questione di giurisdizione soltanto con riguardo al potere giurisdizionale esercitato mediante la statuizione adottata sulla revocazione stessa.
«Tale principio» -si è ancora osservato nell’occasione -«che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, trova applicazione, in particolare, allorché, come nella specie, vi sia stata la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell’istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, dovendo in tal caso escludersi in linea di principio l’ammissibilità del ricorso per cassazione, giacché con esso non potrebbe venire in discussione la sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione, e dunque una violazione di quei limiti esterni alla giurisdizione del Giudice amministrativo rispetto alla quale soltanto è ammesso il ricorso in sede di legittimità (cfr. Cass. Sez. Un. 1603 del 2022; n. 23101 del 2019; Cass. Sez. Un. 28214 del 2019; Cass., Sez. Un., 8/04/2008, n. 9150). Non bisogna infatti perdere di vista che qui non è impugnata una sentenza del Consiglio di Stato resa come giudice ultimo della giurisdizione amministrativa, pur sempre sindacabile entro i ristretti limiti posti dall’art. 362 c.p.c., ma una pronuncia resa dal Consiglio di Stato in sede di impugnazione straordinaria per revocazione, in cui, all’esito della preliminare fase rescindente, il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’impugnazione. Quindi, vi è già stata la decisione del Consiglio di Stato come giudice di ultima istanza della giurisdizione amministrativa, e vi è anche stata la decisione del Consiglio di Stato come giudice della revocazione, che si è chiusa al termine della fase
rescindente con una valutazione preliminare di inammissibilità della impugnazione proposta».
Questo porta a ritenere che, considerati i limiti entro cui il sindacato sulla giurisdizione è, secondo la lezione corrente, esperibile in rapporto alle decisioni del giudice speciale di ultima istanza, «non vi è spazio, di regola, per il ricorso per cassazione che, se proposto, deve essere dichiarato in limine inammissibile . Se, come nella specie, la decisione del Consiglio di Stato si sia soffermata a valutare le condizioni di ammissibilità della istanza di revocazione (escludendole, a conclusione della fase rescindente), nel compiere questo giudizio non è neppure astrattamente prospettabile la possibilità che il giudice sia incorso nella violazione dei limiti esterni della giurisdizione, rispetto ai quali soltanto è ammesso il ricorso in sede di legittimità, proprio per l’oggetto circoscritto del giudizio rescindente, nel corso del quale il giudice incaricato è tenuto a valutare, preliminarmente, se l’ipotesi revocatoria denunciata è rientrante nella categoria tassative delle ipotesi descritte dall’art. 395 c.p.c.: è quindi, innanzi tutto, un giudizio sul giudizio, in cui, anche laddove fosse ipotizzabile una violazione di legge, essa ricadrebbe sull’applicazione di quella regola del processo, e quindi si collocherebbe comunque fuori dai limiti di una censura attinente all’esercizio della giurisdizione. La fase rescindente non consta peraltro soltanto di una valutazione processuale ma anche della considerazione di decisività del vizio denunciato, ove esistente. La censura su questa delibazione si tradurrebbe comunque nella denuncia di un errore in iudicando compiuto dal giudice della revocazione, comunque esulante dal perimetro del ricorso per motivi di giurisdizione».
Queste lineari considerazioni, che il collegio intende nuovamente far proprie, rendono puntuale contezza del giudizio già anticipato in sede di proposta di definizione accelerata, vero, infatti -che al di là della pertinenza delle censure prospettate rispetto al mezzo azionato, attesa la loro rilevanza solo in veste di error in iudicando -primariamente assorbente, in senso ostativo al giudizio qui richiesto, è il fatto che, risultando l’impugnato responso di inammissibilità
pronunciato internamente ai limiti della giurisdizione di riferimento, in quanto avente ad oggetto la revocazione di una sentenza non censurata per eccesso di giurisdizione, il ricorso si astiene dal censurare la decisione sull’unico punto in cui essa sarebbe impugnabile per eccesso di giurisdizione ovvero laddove il collegio decidente ha previamente proceduto, constatandone l’inesistenza, all’apprezzamento dei presupposti per far luogo alla revocazione della sentenza di merito.
Dunque il ricorso va dichiarato inammissibile
Non si fa luogo a condanna alle spese in difetto della costituzione avversaria.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico della ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Considerato, poi, che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di inammissibilità a firma della Prima Presidente, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare tuttavia l’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., come previsto dal citato art. 380bis cod. proc. civ .
Trattasi di una novità normativa (introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 149/2022, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo d.lgs.) che contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, comma 3, cod. proc. civ.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad Euro 500,00 e non superiore ad Euro 5.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 96, comma 4, cod. proc. civ.).
In tal modo, risulta codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria
nel sistema processuale.
Quanto alla disciplina intertemporale sull’applicazione ai giudizi di Cassazione delle disposizioni di cui all’art. 96 comma 4, cod. proc. civ. per effetto del rinvio operato dall’ultimo comma dell’art. 380bis cod. proc. civ. nel testo riformato, rileva la Corte che la predetta normativa -in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022 -è immediatamente applicabile a seguito dell’adozione di una decisione conforme alla proposta, sebbene per giudizi già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.
Ed infatti la norma di cui all’art. 380bis cod. proc. civ. (che nella parte finale richiama l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.) è destinata a trovare applicazione, come espressamente previsto dal comma 6 dell’art. 35 del d.lgs. 149/2022, anche nei giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
Una diversa interpretazione (volta ad applicare la normativa in esame ai giudizi iniziati in data successiva al 28 febbraio 2023) finirebbe, a ben vedere, per depotenziare fortemente la funzione stessa della norma e contrastare con la sua ratio , che mira ad apprestare uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione, e quindi idonee a concretare ipotesi di abuso del diritto di difesa.
Sottrarre al corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame -che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al d.lgs. 149/2022, che la giustizia non è una risorsa illimitata di cui si possa disporre con piena libertà, sicché si giustifica che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo -verrebbe a limitare fortemente la portata applicativa della norma, che vedrebbe dispiegarsi compiutamente i suoi effetti solo a distanza di tempo, in contrasto con il chiaro intento del legislatore di offrire nell’immediato uno strumento di agevole e rapida
definizione dei ricorsi che si palesino inammissibili, improcedibili ovvero manifestamente infondati.
Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrente va condannata al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. della somma di Euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezioni Unite civili il giorno 16.1.2024.
Il Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME