Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2678 Anno 2026
Civile Sent. Sez. L Num. 2678 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/02/2026
SENTENZA
sul ricorso 5574-2024 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 351/2023 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 24/08/2023 R.G.N. 474/2020;
Oggetto
DURC negativo
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/10/2025
PU
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2025 dal AVV_NOTAIO; udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato AVV_NOTAIOCOGNOMEAVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Salerno, in accoglimento dell’appello principale proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha annullato un avviso di addebito emesso da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per recupero di agevolazioni contributive susseguente ad erronea applicazione di aliquota per il contributo FIS (Fondo Integrazione Salariale per le aziende appartenenti al settore non industriale) calcolato sulle buste paga dei dipendenti della società.
In particolare, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva riscontrato una divergenza tra il flusso Uniemens relativo al mese di ottobre 2016 e la ricostruzione DM10 virtuale, derivando da questa irregolarità il recupero dei benefici contributivi goduti dalla società relativamente al periodo da agosto 2016 a settembre 2017; di seguito l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE emetteva un secondo avviso di addebito per contributi accertati e dovuti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per il periodo da settembre 2017 a dicembre 2017. In primo grado era stato annullato parzialmente il primo avviso di addebito con riferimento alla sola mensilità di agosto 2016, respingendo nel resto per avere la società trasmesso il DM 10, relativo al mese di ottobre 2016, soltanto in data 23/7/2018, ben oltre i 15 giorni dall’invito a regolarizzare del 5/12/2017, così determinandosi la perdita dei benefici per tutto il periodo precedente alla data del preavviso. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE interponeva appello incidentale lamentando l’erronea riduzione del prim o avviso di addebito perché la regolarizzazione era intervenuta dopo l’invito a regolarizzare.
Secondo la Corte d’appello, il singolo non significativo ritardo nella regolarizzazione dei contributi (involontario), a fronte di pagamenti di importo maggiore del dovuto, non determina una condizione di permanente irregolarità contributiva e la perdita delle agevolazioni godute, a seguito di DURC negativo. Nella ricostruzione in fatto compiuta in sentenza, la società aveva inviato due flussi Uniemens: uno a novembre 2016 relativo al mese di ottobre da cui emergeva un saldo contributivo di € 5.350,00 compr ensivo di aliquota FIS; l’altro del 23/7/18 volto a rettificare il flusso precedente per € 4.629,00; ed in seguito a tali irregolarità RAGIONE_SOCIALE aveva qualificato il flusso come ‘provvisorio’ e non aveva agganciato al DM10 i pagamenti eseguiti a mod. F24. Dopo l’invito a regolarizzare, la società aveva inviato il flusso Uniemens di rettifica, comprensivo degli importi corretti; ma il tribunale aveva qualificato la condotta tenuta dalla società come ‘evasione contributiva’ legittimante la perdita delle agevolazioni godute, a seguito di DURC negativo, e l’emissione di avvisi di addebito.
La Corte ha anche precisato che gli avvisi di addebito erano stati emessi non per omessi pagamenti della società ma a causa dell’inottemperanza all’invito a regolarizzare entro 15 giorni dalla ricevuta notifica, e dalla espletata CTU era emerso che la società aveva versato una somma maggiore, pari ad € 1.364, rispetto a quella effettivamente dovuta per i contributi. Inoltre, l’art. 3 del D.M. 30/1/2015 (in tema di semplificazione in materia di DURC) attribuiva rilevanza essenziale ai pagamenti dovuti dalla società ai fini della regolarità contributiva, e non si discuteva di evasione, inerente all’ipotesi di occultamento del rapporto di lavoro o delle retribuzioni, né era ravvisabile l’intento fraudolento per l’applicazione del regime sanzionatorio
dell’art. 116, co. 8 L.388/2000, mentre nel caso di specie i pagamenti erano stati effettuati con importi anche maggiori e l’omessa denuncia corrispondeva ad un errore formale avendo la società già inoltrato un TARGA_VEICOLO, sebbene errato. La Corte d’appello ha anche ritenuto infondato l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE per aver interamente annullato l’avviso di addebito .
Avverso la sentenza di secondo grado, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per due motivi, illustrati da memoria; la controparte è rimasta intimata.
L’ufficio della Procura AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte chie dendo l’accoglimento del ricorso.
All’udienza del 7 ottobre 2025, svolta la relazione del AVV_NOTAIO relatore, udita la requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, la Corte si è riservata di decidere nel temine di rito.
MOTIVI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 co. 1175 e 1176 L.296/06 e degli artt.3 e 4 co.3, DM 30/1/2015, per avere la Corte d’appello ritenuto che non osta alla fruizione di agevolazioni contributive un DURC interno negativo, qualora l’irregolarità sia fondata su inadempimenti nelle comunicazioni obbligatorie a carico del datore di lavoro, e non solo nel versamento dei contributi. La controversia riguardava il recupero di agevolazioni godute in due periodi (8/2016-9/2017 e 8/2017-12/2017) attraverso due avvisi di addebito opposti in due ricorsi riuniti nel giudizio di merito, a seguito ed a cagione di inadempimenti formali (autocertificazioni) alla cui contestazione aveva fatto seguito l’irregolare e tardiva comunicazione trasmessa soltanto su invito di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del 5/12/17. Sostiene il ricorrente che impropriamente la Corte di merito
aveva richiamato l’art. 16 co.8 L. 388/2000 e che l’omesso tempestivo invio di dati corretti dia luogo ad irregolarità contributiva, fondandosi il diritto agli sgravi sulla sussistenza di determinati presupposti; l’invio dei DM 10 non era avvenuto nei termini prescritti e non ricorrevano le condizioni per una sopravvenuta regolarità contributiva né ai sensi dell’art. 4 co. 3 dm 30/1/15, né per uno scostamento inferiore a 150 euro come consentito dall’art. 3 co.1. In sintesi, v’era stato un inadempimento di carattere formale, non sanato entro il termine consentito per regolarizzare.
1.1 Con il secondo motivo di ricorso deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 co. 1175-1176 L.296/06 e art. 3 e 4 co.3 DM 30/1/15 per essere stato ritenuto che non osta alla fruizione di agevolazioni co ntributive un DURC interno negativo qualora l’irregolarità sia fondata su inadempimenti nelle comunicazioni obbligatorie a carico del datore di lavoro e non nel versamento di contributi, con specifico riguardo all’anno 2016, nella parte in cui la Corte d’appello ha rigettato l’appello incidentale di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per i contributi di agosto 2016. Le somme pretese da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE consistono nel venir meno del diritto agli sgravi, per non avere il datore sanato la irregolarità della denuncia obbligatoria entro 15 giorni, concesso con l’invito a regolarizzare.
1.2 – Nelle memorie illustrative depositate in prossimità di udienza l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rammenta che la finalità del DURC è la tutela del lavoro regolare, la cui regolarità contributiva può essere verificata, in via telematica, in tempo reale (art. 4 d.l. 34/2014), e nel caso di specie, a fronte di una irregolarità non sanata nel termine, correttamente era stata disposta la revoca.
Il ricorso è fondato. I due motivi possono essere trattati congiuntamente per l’ intima connessione che li avvolge.
La disciplina legislativa in materia di regolarità contributiva, di cui al comma 1175 dell’art. 1 L. 296/2006, prescrive che ‘
in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa che operano nell’impresa, nonché i pagamenti
dovuti dai lavoratori autonomi scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive; e la regolarità sussiste non solo in caso di pagamenti, di rateizzazioni concesse dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di sospensione in forza di disposizioni legislative di altri casi previsti al comma 2, ma anche in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con la precisazione, al terzo comma, che non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna RAGIONE_SOCIALE nella quale l’omissione che si è determinata risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge.
3.2 Il successivo articolo 4, rubricato ‘assenza di regolarità’, dispone che ‘1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all’art. 9, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE trasmettono tramite EMAIL, all’interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n.12, l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. 2. L’interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito di cui al comma 1. L’invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall’interrogazione che lo ha originato. 3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all’art. 7. 4. Decorso
inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.’
La disciplina normativa, complessivamente considerata, prevede dunque, da un lato, un profilo fisiologico e preventivo di regolarità formale e contributiva per l’accesso alle agevolazioni, dall’altro, previo espletamento di verifiche, la possibilità di regolarizzazione formalizzata attraverso la notifica di un invito a regolarizzare, l’osservanza di un termine breve per regolarizzare, il rilascio di un documento o in mancanza la comunicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Il successivo art. 8 prescrive le cause ostative alla regolarità ai fini del godimento dei benefici normativi e contributivi, per le violazioni di natura previdenziale e di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell’allegato A.
4.1 – La finalità è quella di assicurare, nel rapporto previdenziale con l’istituto di gestione, l’inoltro corretto e completo delle comunicazioni sulle informazioni retributive e contributive di ciascun dipendente (tramite i mod. DM10 ed il flusso Uniemens), necessarie per il calcolo dei contributi; l’eventuale incompletezza o ritardo non consente di avere un quadro dettagliato del rapporto azienda/lavoratori per il corretto versamento dei contributi, e tale profilo ha una sua incidenza nei rapporti intern i ed esterni dell’imprenditore che intende avvalersi di ‘
‘ del documento unico di regolarità
contributiva (c.d. DURC).
4.2 – Così delineato il quadro normativo di riferimento, le enunciate
‘ l’esigenza che è insita nella norma dell’art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto della applicazione degli sgravi contributivi ‘. L’eventuale irrilevanza del rispetto della scansione cronologica del procedimento che prevede il termine di 15 giorni per regolarizzare consentirebbe, per contro, l’ingresso di un effetto sanante per fruire di sgravi, a mera discrezione del contribuente. Ed invece, l’osservanza di obblighi di regolarità contributiva è alla base della fruizione di benefici e agevolazioni di matrice pubblica, per i quali è richiesto -ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006- il possesso del documento unico di regolarità contributiva. Del pari, la mancata segnalazione dell’irregolarità ostativa al rilascio del DURC, da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, non determina l’inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi; né, in assenza dello specifico procedimento di cui all’art. 7 del d.m. 24 ottobr e 2007 (trattasi del decreto di riferimento nel caso esaminato dalla citata sentenza del 2018 inerente ad irregolarità rilevate nell’anno 2008), di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione “ex post” ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la “ratio” della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto applicativo degli sgravi. Invero, come riportato anche in ord. di questa Corte 31608/24, ‘non possono ricadere sull’ente previdenziale gli effetti dell’inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti
alla regolarità contributiva, che appartengono al datore’ (Cass.
n. 24854/2022).
5. In sostanza, il
on è attribuito ‘ al rilascio
del DURC un valore costitutivo che esso non può logicamente possedere, trattandosi di atto di certazione inerente ai rapporti contributivi che il datore di lavoro intrattiene con gli enti previdenziali ed essendo soggetto, come tutti gli atti di certazione in materia previdenziale, al principio secondo cui, in caso di contestazione, resta sempre demandata all’accertamento giudiziale la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto oggetto della certazione, trattandosi di presupposti di altrettante obbligazioni ex lege ‘ .
6. Nel caso di specie, avendo la società omesso di attivarsi tempestivamente al fine di regolarizzare la propria posizione, e non emergendo uno scostamento inferiore a 150 euro, ricorrono due condizioni di ineliminabile verifica nell’accertamento giudiziale ai sensi degli artt. 3 e 4 del DM 30/1/2015: l’inottemperanza all’adempimento formale, ed il rispetto del termine di 15 giorni dall’invito. Sotto il primo profilo, sul tema dei pregressi inadempimenti contributivi, questa Corte ha ritenuto (ord. n. 14780/23 ) la ‘ non ammissibilità della agevolazione, ai sensi dell’art.1, co.1175 l. n.296/06, secondo cui i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in tema di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso del DURC, ma anche al rispetto degli ulteriori obblighi di legge. Secondo costante orientamento di questa Corte, cui va
data continuità, la ratio della norma è quella di assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto per qualsiasi forma di sgravio (Cass.27107/18). Quando l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE allega inadempienze contributive che portano al disconoscimento del concesso sgravio, spetta al contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni di legge richieste per lo sgravio (tra le tante, v. Cass.1157/18, Cass.18160/18 )’.
6.1 – E sotto il secondo profilo, è stata ritenuta la irrilevanza di una regolarizzazione postuma (sent. 24854/22: ‘ 19. Le modalità di rilascio del Durc (che, nei casi come quello in esame, resta un c.d. Durc interno, valendo esso nell’ambito di un procedimento che riguarda lo stesso I.N.P.S.) sono regolate dal D.M. 24 ottobre 2007, nr. 27, in virtù del rinvio operato dall’art. 1, comma 1176 cit. 20. Il decreto ministeriale prevede (in base al combinato disposto degli artt. 6 e 7) che, in presenza di irregolarità, l’ente previdenziale debba darne avviso all’interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso. 21. Si tratta, come già osservato dalla Corte, di un procedimento di natura eccezionale, attraverso il quale solo è consentita la sanatoria delle irregolarità, che «perdono … ove la regolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali» (Cass. nn. 27107 e 27108 del 2018, in motiv.). 22. La violazione degli obblighi procedimentali da parte dell’ente previdenziale – che può «comportare una sua responsabilità risarcitoria» ove si dimostri che l’inadempimento dell’ente abbia (determinato) causalmente la perdita della chance di fruire degli sgravi (Cass. nn. 27107 e 27108 del 2018 cit., in motiv.)- non
produce, però, gli effetti che pretende la società ricorrente e cioè «l’inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi» (cosi Cass. nn. 27107 e 27108 cit.). Invero, non possono ricadere sull’ente previdenziale gli effetti dell’inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti alla regolarità contributiva, che appartengono al datore di lavoro. 24. Neppure può riconoscersi significato al fatto che la società ricorrente, in esito alla notifica dell’avviso di addebito, abbia proceduto al pagamento della somma dovuta. 25. La regolarizzazione postuma della situazione contributiva resta evento irrilevante ai fini che occupano. Diversamente, si finirebbe per attribuire rilievo ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l’esigenza che è insita nella norma dell’art. 1, co. 1175, cit. e che va individuata nella necessità di una costante regolarità contributiva, quale presupposto di applicazione di benefici normativi e contributivi.’
La sentenza impugnata, che non si è attenuta ai suddetti principi, va pertanto cassata con rinvio per nuovo esame nel merito sulla fondatezza delle ragioni della pretesa formulata negli avvisi di addebito originariamente impugnati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del grado, alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il AVV_NOTAIO estensore La Presidente
NOME NOME COGNOME