Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 6286 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6286 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11120-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 408/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 04/09/2019 R.G.N. 652/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/12/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
DURC – DM 30/1/2015
R.G.N. 11120/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/12/2025
CC
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE volto ad accertare l’ illegittimità della revoca delle agevolazioni contributive godute per 4 dipendenti per il periodo agosto 2015giugno 2016, poiché ai sensi dell’art. 1 comma 1175 L.296/2006 era venuta meno la regolarità contributiva con riferimento ad altro lavoratore per il quale la società aveva fruito di un’agevolazione non spettante (quella di cui all’art. 1 comma 118 L.190/2014) risultando questi alle dipendenze di altra società nel semestre antecedente alla sua assunzione.
La società lamentava la non corretta interpretazione della normativa, poiché l’ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto invitarla a regolarizzare ai sensi dell’art. 4 DM 31/1/2015 , e solo in seguito, non potendo essere rilasciato il DURC, il beneficio contributivo sarebbe venuto meno esclusivamente per la posizione del singolo lavoratore a cui si riferivano le violazioni, e per tutto il periodo in cui le stesse si siano protratte, come da disposizioni interne di fonte amministrativa; in assenza di cause ostative di cui all’art. 8 DM 30/1/15, il DURC dovrebbe essere sospeso se la posizione non viene regolarizzata entro 15 giorni, e nel caso specifico dopo l’accertamento ispettivo la società aveva sanato l’irregolarità per la posizione del singolo lavoratore versando per il periodo successivo la contribuzione ordinaria anche per gli altri 4 lavoratori, ottenendo nuovamente il DURC dal gennaio 2017.
La Corte territoriale, richiamate le fonti normative, ha ritenuto che il DURC non debba essere inteso in senso materiale, come documento in possesso dell’azienda, ma in senso sostanziale dovendo sussistere tutte le condizioni di regolarità contributiva per fruire dei benefici, e che, tenuto conto delle disposizioni del
DM 24/10/2007, nel caso in esame non era stato avviato il subprocedimento finalizzato alla sanatoria delle irregolarità perché il DURC era stato formalmente rilasciato nel periodo successivo all’assunzione del lavoratore per il quale era stata verificata la violazione della normativa sulle agevolazioni; in tal modo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva avviato i l recupero dell’indebita riduzione su quella singola posizione lavorativa e globalmente per gli sgravi fruiti dall’impresa, nel medesimo periodo, in relazione ad altre posizioni lavorative. Nell’impugnata sentenza è stato rilevato che una soluzione formali stica determinerebbe l’inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi goduti, ribaltando sull’ente previdenziale le conseguenze dell a inosservanza degli obblighi inerenti alla regolarità contributiva a cui è tenuto il datore di lavoro, co nsentendo a quest’ultimo di beneficiare di sgravi nonostante l’apparente regolarità ovvero facendo affidamento sul non tempestivo controllo da parte di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e limitando l’esclusione degli sgravi al solo periodo successivo alla verifica negativa in sede ispettiva.
Per la cassazione della sentenza ricorre la società datrice, affidandosi a tre motivi a cui RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 1 commi 1175-1176 della L. 296/2006, nonché degli artt. 4 e 8 DM 31/1/2015 per avere la Corte d’appello erroneamente interpretato che ad ogni violazione debba seguire il recupero di tutti i benefici fruiti, anziché della sola posizione irregolare, di contro a circolari interpretative dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; rappresenta che la normativa di attuazione adottata con DM 31/1/2015 ha innovato, sostituendo il previgente DM 24/10/2007, la modalità e la disciplina del documento di regolarità contributiva, distinguendo la procedura
di regolarizzazione in condizioni di assenza di regolarità (art. 4) dalle cause ostative alla regolarità contributiva (art.8), ricorrenti queste ultime nei casi elencati nell’allegata Tab. A, fra i quali non rientra la violazione contestata alla società ex art. 1 co. 118 L. 190/2014 nell’assunzione del singolo lavoratore nell’agosto 2015, il che non impedirebbe l’operatività dell’invito a regolarizzare inibendo il temporaneo godimento dei benefici normativi e contributivi. U n’interpretazione sostanziale del la regolarità contributiva consente invece all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di recuperare retroattivamente tutte le differenze, per il periodo di irregolarità, anche per le posizioni relative ai lavoratori per i quali correttamente erano stati concessi gli sgravi. Sottopone quindi la soluzione della questione di diritto, che non afferisce alla prevalenza del dato formale del possesso del DURC ovvero del dato effettivo della sussistenza della regolarità contributiva, bensì se da ogni violazione debbano discendere le stesse conseguenze sul piano sanzionatorio; e censura la soluzione adottata dalla Corte d’appello anche sotto il profilo della proporzionalità sanzionatoria e ragionevolezza degli effetti critici conseguenti sulle imprese.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 1 commi 1175-1176 del L. 296/2006 e degli artt. 3, 4, 8 del DM 30/1/2015, art. 1 co.118 L.190/2014 nonché dell’art. 11 delle Preleggi, per avere la Corte d’appello basato la sua decisione su una disposizione regolamentare (DM 27/10/2007) abrogata dal successivo DM 30/1/2015, fornendone erronea interpretazione.
Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza, in relazione agli artt. 112, 116, 132 n.4 c.p.c., con riferimento all’omessa pronuncia sul secondo motivo di appello relativo all’eccepita nullità dell’accertam ento opposto
per violazione degli obblighi procedurali sanciti dall’art. 4 del DM 30/1/2015; tale disposizione prevede che le irregolarità possano essere rilevate in tempo reale con DurcOnline di cui RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si sarebbe potuto avvedere rilevando l’errore sin dal giugno 201 5.
Nel controricorso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE rileva che la mancata segnalazione da parte di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’irregolarità ostativa al rilascio del DURC non determina l’inesigibilità delle differenze contributive sugli sgravi goduti, né, in assenza dello specifico procedimento di cui all’art. 7 DM del 2007, può consentirsi una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo in contrasto con la finalità di assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva quale presupposto applicativo degli sgravi; aggiunge che il datore ha l’on ere di verificare, prima di accedere alla fruizione dello sgravio, l’esistenza dei requisiti legittimanti il diritto alla riduzione del carico contributivo e che, a seguito di verifiche a posteriori compiute dall’Istituto, non può invocare a suo favore un comportamento contrario alle regole da lui stesso violate.
La causa è stata trattata all’udienza camerale del 10 dicembre 2025.
CONSIDERATO CHE
Il Collegio, nell’affrontare la questione sollevata con i primi due motivi di ricorso, ritiene opportuno un approfondimento sul tema della latitudine soggettiva, oggettiva e cronologica degli effetti applicativi delle violazioni normative rilevanti ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In particolare, assume rilievo nomofilattico l’incidenza del procedimento di regolarizzazione previsto nei decreti ministeriali attuativi dell’art. 1 commi 1175 e 1176 L.296/2006 (come disciplinato dall’art. 7 DM 24/10/2007 e dall’art. 4 del DM
30/1/2015) sulla modalità e tempi di recupero contributivo in assenza di regolarità, nonché i risvolti applicativi nella successione dei due decreti ministeriali.
Altrettanto rilevante è la questione attinente agli effetti che derivano, sotto il profilo formale o sostanziale, dalla inosservanza dei requisiti per il rilascio del DURC, sotto il profilo della inesigibilità o del recupero delle differenze contributive rispetto agli sgravi goduti.
Aspetti interpretativi del DM 30/1/2015, come prospettati dalle parti, e come innanzi evidenziati, non consentono, allo stato, di ravvisare un’evidenza decisoria sul thema decidendum, suggerendone la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa per la riassegnazione alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME