Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 15972 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15972 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 11318/2018 proposto da:
NOME COGNOME , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione;
-ricorrente –
contro
Regione RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO , presso l’AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA n. 805/2017, pubblicata il 6 ottobre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, dipendente di ruolo del RAGIONE_SOCIALE inquadrata in categoria D, con ricorso depositato presso il Tribunale di Reggio RAGIONE_SOCIALE, ha esposto che tale RAGIONE_SOCIALE le aveva conferito nel 2006 l’incarico di dirigente del settore informatico, con la relativa retribuzione, e che tale incarico era stato rinnovato con contratto del 19 gennaio 2009, previo collocamento fuori ruolo, a i sensi dell’art. 19, d.lgs. n. 165 del 2001, stabilendo una durata minima semestrale.
La ricorrente ha dedotto il contrasto fra tale clausola e l’art. 19, comma 2, del citato d.lgs., ove prevedeva una durata minima triennale, e ha chiesto che fosse dichiarato illegittimo il termine in questione e che la P.A. fosse condannata a pagare le som me che ella avrebbe ricevuto se l’incarico avesse avuto la durata in questione, oltre al risarcimento del danno morale ed esistenziale patito.
Il Tribunale di Reggio RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1392 del 2014, ha rigettato il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto appello che la Corte d’appello di Reggio RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 805 del 2017, ha rigettato.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
La Regione RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio rileva che oggetto del contendere è l’individuazione RAGIONE_SOCIALE durata minima dell’incarico dirigenziale attribuito dalla P.A. di appartenenza alla ricorrente, dipendente non inquadrata nei ruoli dirigenziali.
Vengono in questione, al riguardo, profili di carattere nomofilattico e la portata e l’applicabilità del precedente rappresentato da Cass., Sez. L, n. 478 del 13 gennaio 2014, concernente gli enti locali e il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all ‘ amministrazione.
Si ritiene, quindi, che la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte,
rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE IV Sezione Civile, il 4 aprile