Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5604 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 5604  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
opposizione distributiva – distribuzione ricavato pendente l’ opposizione – successivo fallimento del debitore esecutato duplicazione del ricorso per cassazione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22379/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, volontariamente rappresentata nel presente giudizio dalla RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difes o dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale in atti indicato, rappresentato e difes o dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
nonché contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 991 del 07/05/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
considerato che:
con la qui gravata sentenza il Tribunale di Verona provvide sulle opposizioni distributive proposte contro il provvedimento del giudice dell’esecuzione in esito a ll’espropriazione intrapresa da RAGIONE_SOCIALE, cui era subentrata per cessione pro soluto la RAGIONE_SOCIALE (e che aveva azionato anche altri crediti), sui beni della mutuataria RAGIONE_SOCIALE e della terza datrice RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita dopo il deposito del progetto di distribuzione e prima dell’udienza prevista dall’art 596 cod. proc. civ.;
per quel che qui ancora rileva, fallita nelle more del giudizio di opposizione pure la debitrice esecutata RAGIONE_SOCIALE, la qui gravata sentenza dispose la revoca del l’ordinanza del giudice dell’esecuzione reiettiva dell’opposizione al piano di riparto proposta dal fallimento RAGIONE_SOCIALE , dichiarò improcedibili gli interventi nella procedura esecutiva della RAGIONE_SOCIALE e del fallimento RAGIONE_SOCIALE, statuendo che la somma di euro 5.048.801,95, ancora da ripartire nel progetto di distribuzione, andava corrisposta per intero al fallimento del RAGIONE_SOCIALE;
la  suddetta  sentenza  è  stata  impugnata  per  cassazione  dalla RAGIONE_SOCIALE con ricorso articolato su quattro motivi: il quale è stato iscritto una prima volta al n. 22377/21 di r.g. di questa Corte, ma pure, per ragioni che non mette conto ulteriormente approfondire, separatamente ai (quasi immediatamente) successivi numeri di r.g. del 2021, 22379 e 22380;
al primo ricorso hanno resistito, con controricorso, il fallimento della RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE;
sul primo di detti ricorsi, fissato dapprima in camera di consiglio e poi in udienza pubblica, questa Corte ha reso la sentenza n. 32146 del 20/11/2023, con la quale sono stati accolti il terzo ed il quarto motivo, con rigetto degli altri, cassazione della gravata sentenza in
relazione ai motivi accolti, rinvio al Tribunale di Verona e condanna della ricorrente alle spese nei confronti della sola RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
sul  ricorso  n.  22379/21,  che  non  è  stato  riunito  all’identico ricorso n. 22377/21 prima che questo fosse definito con la richiamata sentenza, non può quindi più provvedersi con la riunione, né con altro provvedimento, quand’anche meramente amministrativo;
pertanto, il medesimo ricorso n. 22379/21 è ora chiamato per l’adunanza del 28/02/2024: per la quale la ricorrente, rammentata l’intervenuta pronuncia della sentenza di questa Corte n. 32146/23, ha chiesto, con «informativa al Collegio», dichiararsi l’estinzione e la conseguente cancellazione dal ruolo;
le intimate non svolgono qui ulteriore attività difensiva;
il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni;
il ricorso è il medesimo già definito con la richiamata sentenza n. 32146/23, solo iscritto ulteriormente e separatamente a r.g. (come detto, al n. 22379/21 r.g.): tanto comporta che, sul punto, questa Corte ha esaurito la propria potestà giurisdizionale sul ricorso stesso e che il procedimento seguito all’erronea duplicazione della iscrizione a ruolo dell’originario ricorso non può proseguire;
non vi è luogo a pronunciare sul contributo unificato, poiché la ragione di inammissibilità non pare dipendere, se non altro in via diretta  ed  immediata,  dall’iniziativa  di  parte  ricorrente e  che  non consta essere stato separatamente versato anche per il presente;
per questi motivi
la Corte dichiara improcedibile il giudizio seguito all’iscrizione a ruolo del ricorso n. 22379/21 r.g.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile