Doppio Contributo Unificato: Quando la Rinuncia al Ricorso Evita il Raddoppio delle Spese
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su una questione procedurale di grande rilevanza pratica per avvocati e loro assistiti: l’applicabilità del doppio contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso. La decisione chiarisce che la scelta di abbandonare un’impugnazione non comporta l’applicazione di questa sanzione, offrendo un’importante chiave di lettura per la gestione strategica del contenzioso. L’ordinanza analizza la natura della norma e i suoi limiti applicativi, confermando un principio di stretta interpretazione per le disposizioni sanzionatorie.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dal ricorso per cassazione presentato da una società di gestione del servizio idrico avverso una sentenza del Tribunale di Genova. La società contestava la decisione di primo grado di fronte alla Suprema Corte. Le controparti, tre privati cittadini, non si sono costituite nel giudizio di legittimità, rimanendo quindi “intimate”.
Prima che la Corte potesse esaminare il merito della questione, l’avvocato della società ricorrente ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso. Tale atto, compiuto in virtù dei poteri conferitigli dalla procura speciale, ha cambiato radicalmente il corso del procedimento.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto della dichiarazione di rinuncia, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’estinzione del giudizio, conformemente a quanto previsto dall’articolo 391 del codice di procedura civile. La rinuncia, infatti, è uno degli eventi che determinano la fine anticipata del processo.
La parte più significativa della decisione, tuttavia, riguarda due aspetti accessori ma fondamentali:
1. Spese di giudizio: La Corte ha stabilito che non vi era luogo a provvedere sulla condanna alle spese, poiché le parti intimate non avevano svolto alcuna attività difensiva.
2. Doppio contributo unificato: La Corte ha escluso l’obbligo per la società ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115/2002.
Le Motivazioni: Rinuncia al Ricorso e l’interpretazione restrittiva del Doppio Contributo Unificato
Il cuore della pronuncia risiede nella motivazione con cui i giudici hanno escluso l’applicazione del raddoppio del contributo. La Corte ha ribadito che la norma che impone il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ha una natura eccezionale e, in senso lato, sanzionatoria.
La sua applicazione è limitata ai soli casi “tipici” espressamente elencati dal legislatore, ovvero:
* Rigetto dell’impugnazione;
* Dichiarazione di inammissibilità;
* Dichiarazione di improcedibilità.
La rinuncia al ricorso non rientra in nessuna di queste categorie. Si tratta di un atto volontario della parte che pone fine alla lite, distinguendosi nettamente da un esito negativo determinato da una valutazione della Corte nel merito o in rito. Poiché la disposizione sul doppio contributo unificato è di stretta interpretazione, non può essere oggetto di un’interpretazione estensiva o analogica che ne allarghi il campo di applicazione a fattispecie non contemplate, come appunto la rinuncia.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida un orientamento fondamentale per la difesa tecnica. Conferma che la rinuncia al ricorso rappresenta una via d’uscita “sicura” dal processo di cassazione, non solo perché pone fine alla controversia, ma anche perché mette al riparo dal rischio di subire la sanzione del raddoppio del contributo unificato. La decisione offre quindi un elemento di certezza in più per le parti e i loro legali nel momento in cui devono valutare la convenienza di proseguire un giudizio di impugnazione, incentivando una conclusione anticipata dei procedimenti laddove le possibilità di successo vengano riconsiderate.
In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, si deve pagare il doppio del contributo unificato?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di rinuncia al ricorso non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato, poiché questa è una misura sanzionatoria applicabile solo nei casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Perché la rinuncia al ricorso non comporta il raddoppio del contributo unificato?
Perché la norma che prevede il raddoppio del contributo (art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002) è considerata di natura eccezionale e sanzionatoria. Pertanto, deve essere interpretata in modo restrittivo e non può essere applicata per analogia a casi non espressamente previsti, come la rinuncia.
Se la parte contro cui è proposto il ricorso non si costituisce, ha diritto al rimborso delle spese legali in caso di rinuncia della controparte?
No, nel caso esaminato la Corte ha stabilito che non vi è luogo a provvedere sulle spese perché le parti intimate non avevano svolto alcuna attività difensiva, non essendosi costituite in giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8200 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8200 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3065/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (EMAIL)
–
ricorrente – contro
COGNOME NOME, DI NATALE NOME, COGNOME NOME
–
intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2439/2022 depositata il 27/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Con ricorso notificato in data 19.1.2023 la RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione della sentenza n. 2439/2022 del Tribunale di Genova, pubblicata in data 27.10.2022, non notificata.
Nessuna delle parti intimate si costituiva con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1, cod. proc. civ.
Il difensore della ricorrente ha depositato in data 29 novembre 2023 dichiarazione di rinuncia al ricorso.
Considerato che
Il difensore della società ricorrente, procuratore costituito, munito dei relativi poteri giusta procura speciale in atti, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La rinuncia al ricorso risulta conforme al dettato dell’art. 391 cod. proc. civ. e determina l’estinzione del giudizio di cassazione.
Non è luogo a provvedere in ordine alle spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva.
Non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, in quanto tale disposizione si applica ai soli casi -tipicidi rigetto dell’impugn azione, ovvero della sua declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, latu sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto per rinunzia il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 21/12/2023