Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14529 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14529 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 19456-2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con gli AVV_NOTAIO COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
-intimato – avverso il decreto n. 239/2019 del Tribunale di Savona, depositato e pubblicato in data 15.5.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/4/2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO E CONSIDERATO CHE
-che era stato depositato da parte di RAGIONE_SOCIALE ricorso per cassazione avverso il predetto decreto emesso dal Tribunale di Savona;
-che il Fallimento non depositava controricorso;
-che con atto depositato in data 13 febbraio 2014 RAGIONE_SOCIALE rinunciava al sopra menzionato ricorso;
-che – quanto al contributo unificato – va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, il 16.4.2024