Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1400 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 1400  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6446/2024 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato agli indirizzi PEC dei difensori  iscritti  nel  REGINDE, l’avvocato  COGNOME  NOME  (CODICE_FISCALE)  che  lo  rappresenta  e  difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
–
ricorrente-
CONTRO
COGNOME NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, nato il DATA_NASCITA, NOME, NOME, NOME, NOME ed NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo  studio  dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende;
controricorrenti avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 9066/2023 depositata il 31/03/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere COGNOME NOME.
Rilevato che:
-la Cancelleria ha segnalato che nella sentenza n. 9066/2023 emessa in data 19.1.2023 era stata omessa la dichiarazione di  cui  al DPR  n.115  del  2002,  art.13 comma  1-quater  nei confronti di COGNOME NOME, che, in quanto soccombente, era  tenuto  al  pagamento  del  doppio  del  versamento  del contributo unificato.
Ritenuto che:
-con  sentenza  n.  9066/2023,  emessa  in  data  19.1.2023,  è stato rigettato il ricorso per cassazione proposto da COGNOME NOME nei confronti di COGNOME NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, nato il DATA_NASCITA, NOME, NOME, NOME, NOME ed NOME;
-il  rigetto  del  ricorso  comporta,  ai  sensi  del  DPR  n.115  del 2002,  art.13 comma  1quater,  l’obbligo  del  soccombente  al pagamento  del  raddoppio  del  versamento  del  contributo unificato;
-le Sezioni Uniste hanno stabilito il principio secondo cui il giudice dell’impugnazione che emetta una delle pronunce previste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell’importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cassazione civile sez. un., 20/02/2020, n.4315);
-la dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti processuali di  cui  al DPR  n.115  del  2002,  art.13 comma  1-quater  per  il raddoppio  del  versamento  del  contributo  unificato  da  parte
del ricorrente risultato soccombente costituisce un’obbligazione  “ex  lege”,  la  cui  omissione  è  emendabile attraverso il procedimento di correzione dell’errore materiale;
-l’errore materiale, ai sensi dell’art. 391 bis, comma 1 c.p.c., può essere rilevato d’ufficio;
-la  sentenza  deve  essere,  pertanto  corretta,  inserendo  nella parte  finale  della  motivazione  (prima  del  P.Q.M.)  e  nel dispositivo,  la  dichiarazione  di  sussistenza  dei  presupposti processuali  di  cui  al DPR  n.115  del  2002,  art.13 comma  1quater  per  il  versamento  da  parte  del  ricorrente  COGNOME NOME del doppio del contributo unificato, se dovuto;
-nessuna  pronuncia  sulle  spese  trattandosi  di  procedimento per correzione di errore materiale, peraltro attivata di ufficio.
P.Q.M.
dispone la correzione della sentenza n. 9066/2023, emessa in data 19.1.2023,  con  cui  è  stato  rigettato  il  ricorso  per  cassazione proposto  da  COGNOME  NOME  nei  confronti  di  COGNOME  NOME, NOME,  NOME,  NOME,  NOME,  nato  il  DATA_NASCITA,  NOME, NOME, NOME, NOME ed NOME, inserendo nella parte finale della motivazione (prima del P.Q.M.) e nel dispositivo, sempre nella parte finale, la seguente  espressione:
‘Ai  sensi  dell’art.13,  comma  1 -quater  del  DPR  n.115  del  2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,  di  un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.13, comma 1bis, del DPR n.115 del 2002, se dovuto’.
Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  annotata  in  calce  alla sentenza.
Così  deciso  in  Roma,  nella  Camera  di  Consiglio  della  Seconda Sezione  Civile  della  Corte  di  cassazione,  in  data  19  settembre 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME