Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 9455 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 9455 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE
Su ricorso iscritto al n. 24397/2023 R.G. proposto da: COGNOME NOME, DOMICILIO DIGITALE EMAIL, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lA rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e dife so dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 32574/2023 depositata il 23/11/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
RILEVATO CHE
Con istanza del 6 dicembre 2023 NOME COGNOME per il tramite del suo difensore ricorre al Presidente di questa Sezione chiedendo «di voler disporre la correzione materiale della sentenza n. 32574 del 2023 del 23 novembre 2023 emessa nel procedimento n. 36846/2018 eliminando il capo relativo alla condanna della COGNOME a i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1 comma 17 legge n. 228/12, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
L’istante chiede la correzione della sentenza in quanto, essendo stata ammessa al gratuito patrocinio, non può essere condannata al versamento dell’ulteriore importo di cui sopra.
RILEVATO CHE
L’istanza non può essere accolta .
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte: Nel caso in cui il ricorso per cassazione venga respinto, perché rigettato integralmente ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, la Corte di cassazione attesta l’obbligo del ricorrente, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando a tal fine soltanto l’elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate, nella loro
specifica esistenza e permanenza, da parte della cancelleria al momento dell’eventuale successiva attività di recupero del contributo (Sez. 1, Ordinanza n. 27867 del 30/10/2019, Rv. 655780 – 01).
Infatti, la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l’impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria. (Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020, Rv. 657198 – 03).
Di conseguenza, nell’ordinanza in esame non vi è stato alcun errore materiale che necessiti di correzione.
L’istanza è rigettata.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento data la sua peculiare natura, ( ex multis , Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002);
P. Q. M.
la Corte rigetta l’istanza di correzione dell’errore materiale . Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda