Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27753 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3   Num. 27753  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – COGNOME.
NOME NOME BATTAGLIA
Consigliere
Ud. 2/10/2025 CC Cron. R.G.N. 21741/2021
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 21741/2021 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso da sé medesimo, ex art. 86 cod. proc. civ.; con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso da sé medesimo, ex art. 86 cod. proc. civ., nonché dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura telematicamente allegata; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 1257/2021 della CORTE d’APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 4 agosto 2021;
udìta la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
con ricorso del 24 maggio 2017 NOME COGNOME impugnò di invalidità e inefficacia, dinanzi al Tribunale di Ravenna, il contratto con cui suo padre, NOME COGNOME, qualche mese prima della morte, avvenuta il 26 dicembre 2016, aveva concesso in comodato ventennale a suo fratello, NOME COGNOME, un immobile ubicato nel Comune di Cervia, INDIRIZZO Milano Marittima;
costituitosi il convenuto e intervenuti in giudizio altri soggetti, con  ordinanza  del  7  agosto 2018,  il Tribunale di  Ravenna,  in accoglimento  dell’eccezione  sollevata  da  NOME  COGNOME,  dichiarò  la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Forlì, senza provvedere sulle spese e rinviandone la liquidazione ‘al definitivo’ ;
questa ordinanza fu impugnata con regolamento di competenza da NOME COGNOME, che censurò la statuizione declinatoria della competenza,  e  con  appello  da  NOME  COGNOME,  che  censurò  il  capo accessorio  sulle  spese,  dolendosi  che  le  stesse  non  fossero  state liquidate in suo favore, quale parte vittoriosa;
investita di questa impugnazione , la Corte d’ appello di Bologna -preso  atto  della  pendenza,  presso  la  Corte  di  cassazione,  del regolamento di competenza proposto avverso la medesima ordinanza da NOME COGNOME e avuto riguardo al carattere pregiudiziale della relativa decisione -dispose che il giudizio fosse sospeso ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.;
dopo che questa Corte di legittimità, con ordinanza 9/06/2020, n. 10936, ebbe dichiarato la competenza del Tribunale di Ravenna in
accoglimento del ricorso per regolamento di competenza proposto da NOME COGNOME , quest’ultimo provvide alla riassunzione del giudizio;
con  sentenza 4  agosto  2021,  n.  1257,  la  Corte  d’ appello  di Bologna ha  dichiarato « nulla  doversi  provvedere  da  parte  di  questa Corte », ritenendo di non dover provvedere né sul merito dell’ impugnazione, né sulle spese del relativo giudizio;
la Corte territoriale ha al riguardo osservato che, sebbene fosse originariamente « ammissibile l’appello di NOME COGNOME, vittorioso sulla questione di competenza, diretto ad ottenere la rifusione delle spese processuali sulle quali il giudice dichiaratosi incompetente aveva omesso di pronunciare », tuttavia, una volta sopravvenuta l’ ordinanza della Corte di legittimità che aveva confermato la competenza del giudice inizialmente adìto, alle spese della fase precedente a tale ordinanza avrebbe dovuto provvedere quest’ultimo, all’esito del giudizio riassunto, nel quale avrebbero conservato rilevanza gli atti compiuti sino al provvedimento di incompetenza cassato; tra gli atti della fase precedente alla cassazione dell’ordinanza di incompetenza sarebbero rientrati anche quelli relativi al giudizio d’ appello, con conseguente devoluzione al Tribunale di Ravenna della competenza a provvedere sulle relative spese, in sede di decisone definitiva sulla causa riassunta;
avverso la sentenza della Corte bolognese ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, sulla base di tre motivi;
ha risposto con controricorso NOME COGNOME; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale.
il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte;
le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
1.1. con il primo motivo viene denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.;
il ricorrente sostiene che l’affermazione della Corte territoriale -secondo cui la liquidazione delle spese del giudizio d’ appello spetterebbe al Tribunale di Ravenna, all ‘ esito del giudizio riassunto in seguito all’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza, quale giudice competente a regolare le spese relative all’intera fase svoltasi dinanzi ad esso sino all’ erronea dichiarazione di incompetenza -si porrebbe in palese contrasto con la regola stabilita dall’art. 91 cod . proc. civ., ai sensi della quale, il giudice, con la sentenza che chiude il processo dinanzi a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa;
questa regola -soggiunge il ricorrente -avrebbe dovuto essere applicata nella fattispecie, avuto riguardo alla circostanza che la soccombenza può essere determinata anche da ragioni processuali e che con la sentenza impugnata la Corte territoriale ha effettivamente emesso una pronuncia conclusiva del processo dinanzi a sé; d’altra parte, al Tribunale di Ravenna, quale giudice di prime cure, non avrebbe potuto essere rimessa la liquidazione delle spese di una fase superiore, della quale, tra l’altro, non aveva avuto cognizione ;
1.2. con il secondo motivo viene nuovamente denunciata, ex art. 360  n.  3  cod.  proc.  civ.,  la  viola zione  dell’art.  91  cod.  proc.  civ., unitamente all’ error  in  iudicando in  cui  sarebbe  incorsa  la  Corte d’ appello  nell ‘interpretazione delle  pronunce  di  legittimità  citate  a fondamento della propria statuizione;
il ricorrente -premesso che la Corte d’ appello ha fondato la propria decisione  sui  principi  affermati  dalla  sentenza  n.  14205/2005  delle Sezioni Unite di questa Corte, nonché dalle sentenze n. 10636/2007 e 16552/2008, emesse a sezione semplice -reputa che tali decisioni non sarebbero « pertinenti al caso di specie »;
dopo aver trascritto stralci della motivazione della citata Cass., Sez. Un., n.14205/2005, sostiene che proprio il principio affermato da Cass. n. 10636/2007 e ribadito da Cass. n. 16552/2008 (nella quale tuttavia « non si trattava di un giudizio d’appello sulle spese ») -secondo il quale, accolto il regolamento di competenza, la Corte di cassazione deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità ma non su quelle relative alla fase svoltasi innanzi al giudice dichiaratosi incompetente -implicherebbe che, nella fattispecie, alle spese della fase di impugnazione avrebbe dovuto provvedere la Corte d’ appello con la sentenza conclusiva del relativo giudizio, non potendo il Tribunale di Ravenna « pronunciare circa spese che non si riferiscono alla fase dinnanzi a tale AGO proposto »;
1.3. con il terzo motivo viene denunciato, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., error in procedendo , nullità della sentenza.
NOME COGNOME, ribadito che il giudizio d’ appello si sarebbe concluso con la  soccombenza  di  NOME  COGNOME,  sia  pure  per  motivi  processuali,
censura l’ error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte bolognese nel  rimettere  la  liquidazione  delle  spese  del  giudizio  al  Tribunale ravennate;
i motivi di ricorso pongono la questione se, in ipotesi di doppia impugnazione (ordinaria e con regolamento di competenza) del provvedimento dichiarativo di incompetenza con omessa liquidazione delle spese, il giudice della prima, dopo aver sospeso la causa ex art. 295 cod. proc. civ., in ragione del carattere pregiudiziale della decisione sulla seconda, a seguito di riassunzione dopo l’ accoglimento dell ‘ istanza di regolamento di competenza, sia tenuto, con la sentenza conclusiva del giudizio di impugnazione ordinaria, a regolare le relative spese, in conformità al disposto di cui all’art. 91 cod. proc. civ. , o se su di esse debba provvedere, con la sentenza definitiva all’esito del giudizio riassunto, il giudice già dichiaratosi erroneamente incompetente, avuto riguardo al complessivo esito dello stesso;
la questione, di peculiare rilievo processuale, trova un aggancio dogmatico  nei  principii  affermati  da  Cass.,  Sez.  Un.,  6/07/2005,  n. 14205, consolidatisi nelle successive pronunce conformi, rese a sezione semplice; essa, tuttavia, non consta essere mai stata affrontata negli specifici termini dalla giurisprudenza di questa Corte;
ritiene pertanto il Collegio che sussistano i presupposti per la sua trattazione in pubblica udienza, sentite le difese delle parti ed acquisiti l’avviso e le richieste del AVV_NOTAIO Generale.
Per Questi Motivi
La  Corte  dispone  la  trattazione  della  causa  in  pubblica  udienza, previo rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 2 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME