Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1357 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 1357 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11024-2018 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N. 11024/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/10/2024
CC
avverso la sentenza n. 309/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 20/10/2017 R.G.N. 270/2010; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Trieste ha parzialmente riformato la sentenza di prime cure, nel capo relativo alla condanna al pagamento degli interessi legali, disponendone la decorrenza dalla domanda giudiziale;
l’attuale ricorrente si era rivolta al giudice di primo grado, esponendo quanto segue: di avere svolto attività di lavoro subordinato dal 1° settembre 1967 sino al giorno 11 agosto 2000 e di avere così maturato una contribuzione pari a 1699 settimane utili ai fini pensionistici, nonché di avere provveduto a versare all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, a seguito di autorizzazione a proseguire volontariamente la contribuzione, fino a tutto il mese di marzo RAGIONE_SOCIALE‘anno 2004 , la somma di 24.355,80 euro, sì da raggiungere un numero totale di 1829 settimane utili ai fini RAGIONE_SOCIALEa pensione; di avere intrapreso, negli anni dal 2003 al marzo 2005, un’attività di lavoro saltuario come promotrice commerciale solo nei fine settimana, versando i contributi nella gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, RAGIONE_SOCIALEa legge 8 agosto 1995, n. 335, con iscrizione avvenuta nell’ottobre 2002; di avere ottenuto, nell’aprile 2005, la pensione di anzianità , a seguito RAGIONE_SOCIALEa maturazione RAGIONE_SOCIALE‘anzianità contributiva per effetto del cumulo fra contributi per lavoro dipendente e contributi volontari; di avere richiesto, nel giugno 2007, la liquidazione del supplemento RAGIONE_SOCIALEa pensione di anzianità sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa contribuzione effettiva versata presso la gestione separata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per il lavoro autonomo svolto come promotrice dal 2003 al 2005; di avere dapprima ricevuto
segnalazione dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nell’ottobre 2008, RAGIONE_SOCIALEa circostanza che la doppia contribuzione versata nel periodo 2003-2005 (a titolo di contribuzione volontaria e di contribuzione alla gestione separata) non era consentita dall’art. 6 del d.lgs. n. 184 del 1997, e poi di aver subìto la revoca RAGIONE_SOCIALEa pensione di anzianità in essere per avvenuto annullamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione volontaria, con conseguente accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un indebito di 82.502,96 euro per i ratei di pensione a lei pagati da aprile 2005 ad ottobre 2008;
la domanda azionata era volta all’accertamento del diritto a proseguire il versamento dei contributi nella gestione separata con riferimento all’attività svolta , in modo saltuario, come promotrice; del diritto alla pensione di anzianità revocatale con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento; in subordine, alla condanna RAGIONE_SOCIALE‘ente alla restituzione dei contributi versati per effetto RAGIONE_SOCIALE‘ accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di autorizzazione alla prosecuzione RAGIONE_SOCIALEa contribuzione volontaria non godendo, alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, del requisito contributivo di accesso alla pensione di anzianità;
il giudice di prime cure, rigettate le domande svolte in via principale, aveva accolto la domanda svolta in via subordinata, con condanna RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme versate a titolo di contribuzione volontaria con interessi legali da ciascun versamento;
la Corte del gravame, adita dalla parte privata e, con gravame incidentale dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 17 ottobre 2013, ha sollevato questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazion e RAGIONE_SOCIALEa delega conferita dall’articolo 1, comma 39, RAGIONE_SOCIALEa legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini
pensionistici), «nella parte in cui essa, in base all’interpretazione datane in primo grado e più corretta, vieta il cumulo fra contribuzione previdenziale volontaria e contribuzione nella gestione separata nei casi […] di prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavora tiva per un limitato quantitativo di ore a settimana e per redditi da lavoro con compensi ben inferiori a tremila euro annui», in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione;
la Corte costituzionale, con sentenza n. 114 del 2015, reputava la questione inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza e, riassunto dalle parti il giudizio, la Corte di merito, con ordinanza del 12 novembre 2015, promuoveva altro incidente di costituzionalità, del pari risoltosi con declaratoria di inammissibilità, con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 44 del 2017;
in breve, rilevava il Giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, con la sentenza da ultimo citata, che la richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 184 del 1997, «nella parte in cui […], in base all’interpretazione datane in [primo] grado e più corretta, vieta il cumulo fra contribuzione previdenziale volontaria e contribuzione nella gestione separata, nei casi […] di prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa per un limitato quantitativo di ore a settimana e per redditi da lavoro c on compensi ben inferiori a € 3000,00 annui», si presentava generica e indeterminata, giacché si risolveva nella richiesta d’introdurre una esclusione del divieto di cumulo fra diversi tipi di contribuzione in relazione a casi genericamente descritti (attività lavorativa «per un limitato quantitativo di ore a settimana»), quindi privi dei necessari requisiti di tipicità e chiarezza;
nondimeno la Corte costituzionale rimarcava che il petitum RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza remittente appariva volto ad ottenere «un’addizione ampiamente manipolativa», poiché si sarebbero venute a delineare prestazioni di lavoro, sottratte al divieto di cumulo, svolte «per un limitato numero di ore» e «per redditi da lavoro con compensi ben inferiori a tremila euro annui», in definitiva un’addizione non «a rime costituzionalmente obbligate», ma affidata, per una precisa individuazione, alla discrezionalità del legislatore (Corte cost. n. 44 del 2017 ed ivi ulteriori precedenti);
riassunto il giudizio, la Corte di merito, con la decisione ora gravata, respingeva il gravame principale in applicazione del divieto di cumulo di cui all’art. 6, co.2, d.lgs. n.184/1987, secondo cui la contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione per ogni tipo di lavoratori -nella specie, la contribuzione volontaria in essere ebbe a sovrapporsi nel 2003 e nel 2004 con la prestazione a titolo di collaborazione coordinata e continuativa da allora svolta -con la conseg uenza che, all’inizio del 2003, intrapresa la predetta attività saltuaria, la signora COGNOME non aveva maturato il diritto a pensione, tant’è che i versamenti cessarono nel 2004;
rimarcava, peraltro, la Corte di merito, che il lavoro parasubordinato che si assumeva svolto dal 2003 al mese di marzo del 2004, di promozione commerciale nel fine settimana nei supermercati, non trovava riscontro spaziale, temporale, contrattuale negli atti di causa, e del pari risultava del tutto generico e indefinito l’allegato estratto conto contributivo in riferimento alla gestione separata, con evidente inidoneità a dar corso ad una qualsivoglia iniziativa istruttoria;
la Corte di merito accoglieva, in parte il gravame dispiegato dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ritenuto inapplicabile, nella specie, il
disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, co.3, d.lgs. n. 184 cit., non controvertendosi di somme versate in ritardo, nel qual caso, per essere il termine perentorio, al ritardato pagamento anche di un solo rateo RAGIONE_SOCIALEa contribuzione volontaria sarebbe conseguita la decadenza dalla facoltà di accedere alla prestazione richiesta, con restituzione, del relativo versamento, reso senza interessi;
trattandosi, invece, nella specie, di somme pur tempestivamente versate ma non dovute, la Corte di merito, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2033 cod.civ. e per essere palese, nella specie, la buona fede RAGIONE_SOCIALE‘accipiens, riteneva gli interessi dovuti soltanto dalla data RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale (il 15 luglio 2009);
avverso tale sentenza ricorre la signora COGNOME NOME, con ricorso affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale resiste, con controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
CONSIDERATO CHE
14. va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per decorso del termine breve d’impugnazione, per essere inefficace la notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ora gravata, eseguita dall’Ente resistente presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa sezione lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale e non già presso il domicilio digitale dei patrocinatori RAGIONE_SOCIALEa signora COGNOME; 15. come anche di recente statuito in tema di notificazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (fra le altre, Cass. 27.8.2024 n. 23177), il riferimento personale va comunque privilegiato rispetto a quello topografico, ciò che vale anche per la notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine breve per l’impugnazione ex art. 325 c.p.c., che va fatta al procuratore costituito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 170 c.p.c., e che ‘deve essere compiuta al domicilio eletto dalla parte (e non presso la cancelleria del luogo ove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio si è svolto) tutte le volte in cui compaia, in calce
alla procura e alla contestuale elezione di domicilio, la sottoscrizione del difensore’ (nel caso in esame apposta sia analogicamente, sia digitalmente), poiché ‘nella scelta tra un’interpretazione letterale ed una logica RAGIONE_SOCIALEe norme funzionali alla verificazione RAGIONE_SOCIALEa validità RAGIONE_SOCIALEa notifica de qua (in particolare, l’articolo 82, comma 1, del regio decreto n. 37 del 1934), difatti, va prescelta l’ermeneusi di tipo logico, che ricostruisca la vicenda RAGIONE_SOCIALEa firma del difensore in calce agli atti suddetti come funzionale non alla sola autentica RAGIONE_SOCIALEa firma, bensì a far proprio l’intero contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto, apparendo più rispettosa RAGIONE_SOCIALEa volontà (RAGIONE_SOCIALEa parte e) RAGIONE_SOCIALEo stesso difensore la scelta di attribuirgli anche il fine di far propria, con l’autentica RAGIONE_SOCIALE‘altrui firma, l’elezione di domicilio contenuta nell’atto da lui sottoscritto’ (Cass. civ. sez. II 15.1.2021 n. 624);
all’epoca RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ora gravata risultava vigente il cd. domicilio telematico obbligatorio introdotto dall’art. 16 sexies del D.L. 179/2012;
a partire dalla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEe modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del r.d. n. 37 del 1934, art. 82 consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine;
inoltre, Cass. n. 14878 del 2023 ha ribadito che, in presenza RAGIONE_SOCIALE‘indicazione RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo di posta elettronica
certificata del difensore, rimane per converso irrilevante, ai fini RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza per il decorso del termine breve per l’impugnazione, nonché per la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di impugnazione, l’indicazione RAGIONE_SOCIALEa residenza o anche l’elezione del do micilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti (principio riaffermato da Cass. n. 20076 del 2023);
l’evoluzione sistemica, normativa e giurisprudenziale avrebbe imposto all’Ente previdenziale di eseguire la notificazione presso il domicilio, se non fisico, almeno digitale dei procuratori, salva la impossibilità d’uso RAGIONE_SOCIALEa p.e.c. per causa imputabile al destinatario ex art. 16 sexies d.l. 179/2012, nel testo vigente ratione temporis, circostanza non rappresentata dall’ente previdenziale;
tanto premesso, con i motivi d’impugnazione la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del decreto legislativo n. 184 del 1997 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del d.m. n.282 del 1996, profilo di censura, quest’ultimo, sotteso anche al secondo mezzo con il quale si svolge doglianza di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
in sintesi, si sostiene che il suddetto decreto ministeriale abbia fatto salvo il diritto a proseguire la contribuzione volontaria presso altre forme di RAGIONE_SOCIALE obbligatoria nel caso in cui, successivamente, il prosecutore volontario sia stato iscritto alla gestione separata e che l’art. 5 RAGIONE_SOCIALEo ste sso decreto non contenga alcun riferimento che limiti temporalmente il diritto alla deroga a proseguire volontariamente la contribuzione presso altre forme di tutela obbligatoria in caso di successiva iscrizione alla gestione separata.
il ricorso è da rigettare;
24. il versamento RAGIONE_SOCIALEa contribuzione volontaria, autorizzato dal 17 febbraio 2001, è risultato utile, per l’assicurata, il cui rapporto di lavoro subordinato era cessato con un numero insufficiente di contributi settimanali (1829 contributi settimanali), per accedere alla pensione di anzianità, con decorrenza dal 1° aprile 2015;
25. in seguito (con domanda del 7 giugno 2007) l’assicurata, richiamando la contribuzione effettiva nel frattempo versata, presso la gestione separata per lo svolgimento di lavoro autonomo, ha chiesto la liquidazione di un supplemento RAGIONE_SOCIALEa pensione di anzianità, invocando il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 legge n.1338/62, e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, verificata la compresenza RAGIONE_SOCIALEa contribuzione effettiva, connessa allo svolgimento di lavoro autonomo, con una contribuzione volontaria, connessa ad un rapporto di lavoro inesistente (cessato, come detto, senza il perfezionamento del requisito contributivo utile, e perciò autorizzata alla prosecuzione volontaria RAGIONE_SOCIALEa contribuzione), ha disconosciuto l’utilità RAGIONE_SOCIALEa predetta contribuzione volontaria laddove alla stessa si sovrapponeva la contribuzione effettiva (per lavoro autonomo) ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per l’accesso alla pensione di anzianità, conseguendone la revoca di detta prestazione per carenza del requisito contributivo a far data dal 1° aprile 2005;
26. il divieto di doppia contribuzione, correttamente applicato dalla Corte territoriale, trova fondamento normativo nel disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, co.2, del decreto legislativo n.184/1997 che recita: «La contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una RAGIONE_SOCIALEe forme di RAGIONE_SOCIALE obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa
pensione diretta liquidata a carico RAGIONE_SOCIALEe predette forme di RAGIONE_SOCIALE»;
l’assicurazione ad una RAGIONE_SOCIALEe forme di RAGIONE_SOCIALE obbligatoria comprende anche la forma di RAGIONE_SOCIALE obbligatoria denominata gestione separata;
la diversa lettura patrocinata dal difensore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, volta a consentire il contestuale versamento dei due tipi di contribuzione, alla stregua del rilievo per cui la materia del concorso RAGIONE_SOCIALEa contribuzione obbligatoria e volontaria risulterebbe dall’art. 5 del d.m. n.282/96, non indirizza il Collegio verso un diverso orientamento ermeneutico;
invero lo stesso preambolo del decreto ministeriale n. 282 cit. evidenzia l’efficacia meramente temporale RAGIONE_SOCIALEa deroga al divieto di doppia imposizione laddove le Amministrazioni redigenti la fonte di normazione secondaria hanno dato atto «di non poter accogliere il rilievo avanzato dall’Organo consultivo sulla disciplina RAGIONE_SOCIALEa prosecuzione volontaria di cui all’art. 5 in quanto tale disposizione regola, comunque, gli effetti che l’obbligo contributivo disciplinato dal presente decreto determina sul soggetto tenuto all’obbligo predetto che già sia stato ammesso alla prosecuzione volontaria presso diversa gestione obbligatoria» (così il preambolo del d.m.n.282 cit.); 30. in altri termini, il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 reca, in evidente dissenso dal contrapposto rilievo RAGIONE_SOCIALE‘Organo consultivo, una deroga meramente temporale, con riferimento ai soli soggetti già ammessi alla prosecuzione volontaria presso diversa gestione, e c iò a ragione RAGIONE_SOCIALE‘ampliamento RAGIONE_SOCIALEa copertura assicurativa, con la gestione separata, in riferimento a rapporti che in precedenza ne erano privi, senza che da ciò possa predicarsi una più ampia estensione temporale RAGIONE_SOCIALEa cumulabilità;
31. nella specie non solo non si controverte, all’evidenza, di rapporti già in atto ma, come rilevato da Corte cost. n. 44 del 2017 cit., delineare prestazioni di lavoro, sottratte al divieto di cumulo, svolte «per un limitato numero di ore» o «per redditi da lavoro con compensi ben inferiori a tremila euro annui», rientra nella discrezionalità del legislatore non potendo escludersi che il legislatore identifichi con precisione le prestazioni di lavoro che, in considerazione del carattere saltuario RAGIONE_SOCIALE‘att ività prestata o comunque del limitato impegno orario e RAGIONE_SOCIALEa ridotta entità dei compensi, siano sottratte al divieto di cumulo di cui al comma 2 RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 del d.lgs. n. 184 del 1997. Un tale intervento di definizione RAGIONE_SOCIALEe contribuzioni richieste ben potrebbe fornire una più specifica tutela a soggetti caratterizzati da una condizione di particolare debolezza nel mercato del lavoro (Corte cost. n.44/2017 cit.);
in conclusione, il ricorso è rigettato;
la peculiare questione controversa consiglia la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; spese compensate. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13,co.1 -quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 16 ottobre 2024