Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14857 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14857 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5062-2018 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1161/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 31/07/2017 R.G.N. 328/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Ricongiunzione l.
n.29/79
R.G.N. 5062/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/05/2024
CC
RILEVATO CHE
Con sentenza n.1161/17, in riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Milano accoglieva la domanda proposta da NOME di ricongiunzione, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, del precedente periodo assicurativo maturato presso la gestione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Riteneva la Corte d’appello che non ostasse a tale ricongiunzione una precedente domanda, di ricongiunzione, presentata, e accettata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ma poi espressamente rinunciata dalla lavoratrice.
Avverso la sentenza ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per un motivo, illustrato da memoria.
NOME NOME resiste, con controricorso, illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1, 4 e 5 l. n.29/79. Sostiene che la prima domanda di ricongiunzione, sebbene poi rinunciata, aveva provocato l’effetto preclusivo di una nuova domanda.
Il motivo è fondato.
In fatto, è pacifico che NOME aveva presentato una prima domanda di ricongiunzione il 17.5.2008, accettata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. L’RAGIONE_SOCIALE aveva poi comunicato, in data 21.12.09, l’ammontare dell’onere a carico della richiedente. In data 11.1.10 vi fu rinuncia espressa a tale domanda. Essa fu ripresentata il 18.10.10.
La Corte ha ritenuto che la seconda domanda di ricongiunzione fosse accoglibile al di fuori delle condizioni poste dall’art.4 l. n.29/79 – pacificamente non sussistenti nel caso in questione – per la proposizione di una seconda domanda di ricongiunzione.
In particolare, secondo la Corte d’appello, la rinuncia espressa non poteva essere equiparata alla rinuncia per mancato pagamento di cui all’art.5 l. n.29/79, né la domanda di ricongiunzione, una volta presentata, doveva dirsi irrevocabile.
Tali argomenti non possono essere condivisi.
Questa Corte (Cass.30031/2022) ha affermato che in seguito alla rinuncia ad una domanda accettata, non può essere presentata una nuova domanda di ricongiunzione fuori dai limiti di cui all’art.4 l. n.29/79, in quanto il procedimento di ricongiunzione si perfeziona con l’accettazione della domanda e, pertanto, la predetta rinuncia è inidonea a determinare l’annullamento del procedimento amministrativo.
Tale orientamento, cui va dato seguito in questa sede, implica che NOME non avrebbe potuto presentare una seconda domanda di ricongiunzione, se non alle condizioni prescritte dall’art.4 l. n.29/79, posto che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva già accettato la prima domanda e comunicato il relativo onere economico. La successiva rinuncia, intervenuta a procedimento amministrativo perfezionatosi, è irrilevante.
La sentenza va, dunque, cassata in quanto non si è uniformata ai suesposti principi e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa,, nel merito con il rigetto della domanda originaria di COGNOME NOME.
Le spese dell’intero processo sono compensate atteso che Cass.n.30031/2022 è sopravvenuta all’inizio del giudizio.
P.Q.M.
compensa le spese dell’intero processo.