Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8679 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 8679 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 02/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19329-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall ‘ RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente principale –
nei confronti di
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1463/2018 RAGIONE_SOCIALE C orte d’appello di Roma, depositata il 03/05/2018 R.G.N. 322/2015;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
l a Corte d’appello di Roma -pronunciandosi in sede di revocazione con sospensione dei termini per proporre ricorso per cassazione – in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto di NOME COGNOME, supplente non residente quale docente ad
Oggetto
Lavoro pubblico assegno di sede
docenti estero a tempo determinato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/02/2024
CC
NOME, a vedersi riconosciuto il diritto all’assegno di sede in misura pari ai dipendenti di ruolo, mentre ha respinto (in parte) la domanda intesa al riconoscimento dell’indennità di sistemazione, in quanto dovuta una sola volta, per evitare di attribuire ai supplenti un trattamento migliore dei dipendenti in ruolo;
2. avverso tale pronuncia il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso affidato ad unico motivo, cui resiste NOME COGNOME con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale con unico motivo.
Ritenuto che
:
1. con l’unico motivo del ricorso principale il RAGIONE_SOCIALE deduce ai sensi dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE direttiva 99/70/CE e dell ‘ Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, dell’art. 640 del d.lgs. n. 297 del 1994, RAGIONE_SOCIALE artt. 77 e ss. del C.C.N.L. del comparto scuola del 29 novembre 2007, RAGIONE_SOCIALE artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 62 del 1998, dell’art. 45, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 6 51 del d.lgs. n. 297 del 1994 nel testo sostituito dall’art. 26 del d.lgs. n. 62 del 1998, del d.P.R. n. 18 del 1967, dell’art. 102 del C.C.N.L. del 2002/2003, dell’art. 106 del C.C.N.L. comparto scuola del 29 novembre 2007 con riferimento alla tabella prevista dall’art. 658 del d.lgs. n. 297 del 1994, dell’art. 16 del C.C.N.L. del 24 febbraio 2000, dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, del d.P.R. n. 215/1967, RAGIONE_SOCIALE artt. 5 e 27 del d.lgs. n. 62 del 1998, dell’art. 97 Cost.
In sintesi, si sostiene l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, aggiungendosi che per i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato possono essere previste condizioni di impiego deteriori rispetto a quelle riservate agli assunti a tempo indeterminato in quanto solo questi ultimi vengono selezionati a seguito di concorso pubblico. Si evidenzia, inoltre, che l’esperienza maturata dagli assunti a tempo determinato non può essere equiparata a quella dei docenti di ruolo;
1.1. il motivo è infondato, come da consolidato indirizzo di questa Corte, dal quale non vi sono motivi per discostarsi, secondo cui l’assegno aggiuntivo di sede e gli altri benefici, previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994 e dalla contrattazione collettiva per i docenti a tempo indeterminato che prestino servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero, devono essere riconosciuti nella stessa misura anche ai supplenti non residenti assunti con contratto a termine, trattandosi di integrazioni salariali attribuite per il solo svolgimento del servizio richiesto e corrisposte per il disagio del trasferimento all’estero, senza che tra le due categorie di docenti sia ravvisabile una differenza derivante dal mancato superamento, nel caso dei supplenti, del concorso pubblico per l’accesso ai ruoli RAGIONE_SOCIALE P.A.; non ricorre, pertanto, alcuna condizione oggettiva idonea a giustificare un trattamento economico preferenziale in favore dei docenti a tempo indeterminato, in forza RAGIONE_SOCIALE clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, così come interpretata da CGUE 20 giugno 2019, C-72/18 (così Cass. Sez. L, 23/06/2020, n. 12369, e successive conformi: Cass. Sez. L, 18/03/2021, n. 7753, Cass. Sez. L, 04/05/2022, n. 14104, e Cass. Sez. L, 19/06/2023, n. 17501);
2. con l’unico motivo del ricorso incidentale si deduce ai sensi dell’art. 360, comma primo, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 661 del d.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, RAGIONE_SOCIALE artt. 112 e 115 cod. proc. civ., per il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE indennità di sistemazione per ogni contratto a termine stipulato, posto che ogni volta, alla scadenza del contratto, riemergeva per il lavoratore la necessità di procedere alla nuova sistemazione;
2.1. il motivo è fondato nei termini che seguono.
L’art. 661 d.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, nel testo applicabile ratione temporis (con riferimento al primo contratto , relativo all’anno scolastico 2002/2003), prevede: «Indennità di sistemazione. 1. All ‘ atto dell ‘ assunzione del servizio in ciascuna sede all ‘ estero, il personale ha diritto ad una indennità di sistemazione, nella misura di
una mensilità dell ‘ assegno personale spettante per il posto di destinazione. L’ indennità stessa è ridotta del 20 per cento per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell ‘ amministrazione.». Dal tenore letterale RAGIONE_SOCIALE disposizione emerge chiaramente che il riconoscimento dell’indennità è collegato a ll ‘ assunzione del servizio in «ciascuna sede all ‘ estero», sicché il beneficio è funzionale a sollevare il dipendente dal disagio connesso alla fase di reperimento RAGIONE_SOCIALE sistemazione all’estero , situazione che per il personale assunto a tempo determinato torna a prospettarsi per ogni nuovo incarico, eccettuate le ipotesi in cui il rinnovo o la proroga del contratto a tempo determinato avvengano per la stessa sede, senza soluzione di continuità e con congruo anticipo rispetto alla prefissata scadenza del termine, in tal modo consentendosi all’interessato di prosegu ire nella conduzione RAGIONE_SOCIALE sistemazione in atto.
Né si apprezza la paventata discriminazione ‘alla rovescia’, addotta nella impugnata sentenza per rigettare la domanda con riferimento alle sistemazioni successive alla prima, dal momento che, in ragione RAGIONE_SOCIALE funzione stessa assolta dall’indennità, anche il personale docente di ruolo potrà usufruire del beneficio ogni volta in cui sarà trasferito in diverse sedi all’estero;
3. ne consegue il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento di quello incidentale, con conseguente cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio RAGIONE_SOCIALE causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che prov vederà