Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24895 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 24895 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 29594-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 32/2021 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 21/05/2021 R.G.N. 93/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME.
Oggetto
Lavoratori turnisti -a tempo pieno e a tempo parziale -principio di non discriminazione
R.G.N.29594/2021
COGNOME
Rep.
Ud 21/05/2025
CC
RILEVATO CHE
la Corte d’Appello di Trieste, in parziale accoglimento, limitatamente al quantum , dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza inter partes del Tribunale di Trieste, determinava il credito di NOME COGNOME per i titoli dedotti in giudizio nella minor somma di € 3.879,81, condannando la società appellante a pagare all’appellato tale somma, oltre accessori, in luogo di quella di € 5.286,49 lordi fissata dal Tribunale;
il lavoratore aveva esposto di essere stato dipendente (con qualifica di impiegato e mansioni di esattore presso casello autostradale) di Autovie Venete a tempo indeterminato dal 25.5.2010, dopo aver lavorato alle dipendenze della medesima società in forza di vari contratti a termine; di aver prestato la propria opera a tempo parziale verticale sino al 2014; che, a partire da ottobre 2017, a seguito di accordo collettivo, la società aveva quantificato la retribuzione oraria dei dipendenti a tempo parziale inseriti in turni continui e avvicendati applicando alla retribuzione mensilizzata il divisore 162,33; che, nel periodo in cui egli aveva lavorato a tempo parziale, l’azienda non gli aveva applicato il divisore orario 160 sulla base dell’art. 3, comma 6, del CCNL, o il divisore 162,33 previsto dall’accordo del 2017, ma invece, il divisore 170, ai sensi dell’art. 25, punto 5, del CCNL del 2000;
sostenendo l’illegittima disparità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo pieno ai quali il divisore 170 veniva applicato solo per la parte variabile della retribuzione, con conseguente violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori turnisti a tempo pieno e a tempo parziale, aveva agito in giudizio al fine di ottenere le differenze di retribuzione derivante
dall’applicazione di diverso divisore per le voci fisse di retribuzione nel periodo 2007 – 2014;
il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo corretto il divisore 160, mentre la Corte d’appello riteneva corretta l’applicazione del divisore orario 162,33;
5. per la cassazione della sentenza d’appello la società propone ricorso con 3 motivi, cui resiste con controricorso il lavoratore; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo, parte ricorrente deduce ( art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948 c.c. e dell’art. 18 St. Lav., nella parte in cui la sentenza gravata ha ritenuto che, a partire dall’entrata in vigore della legge n. 92/2012, la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto di lavoro è sospesa anche per i rapporti cui si applica l’art. 18 St. Lav.;
il motivo non è fondato;
la sentenza impugnata è in linea con il principio di diritto secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità; sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022; tra le molte successive conformi, v. Cass.
n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022, n. 4186/2023, n. 4321/2023);
4. con il secondo motivo di ricorso per cassazione la società deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., anche in relazione all’art. 2697 c.c. e all’art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto comprovata la circostanza secondo la quale al rapporto di lavoro per cui è causa era stato applicato un divisore orario diverso e meno vantaggioso rispetto ai lavoratori a tempo pieno, benché la pretesa non fosse chiara nei presupposti fattuali su cui si basava;
5. il motivo è inammissibile, perché con esso si prospetta, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, proponendo una propria diversa valutazione, corrispondente ad un mero dissenso motivazionale che non inficia la legittimità della sentenza impugnata, non essendo consentito trasformare il giudizio di cassazione nel terzo grado di merito nel quale ridiscutere esiti istruttori (basati sulle buste paga) non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 8758/2017, n. 29404/2017, n. 18721/2018, n. 20814/2018, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, n. 15568/2020, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 20553/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023);
6. non si riscontra nella specie violazione dell’art. 2697 c.c., deducibile per cassazione soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed
eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. n. 26739/2024, n. 26769/2018);
con il terzo motivo di ricorso viene denunciata (art. 360, n. 3 c.p.c.) violazione o falsa applicazione dell’art. 24, comma 5, del CCNL Autostrade e Trafori (testo del 15 luglio 2005 e testo del 29 luglio 2016), per avere la Corte territoriale ritenuto integrata la violazione delle norme di legge ratione temporis succedutesi in tema di non discriminazione del dipendente part time rispetto al lavoratore full time comparabile ad opera dell’art. 24, comma 5, del CCNL;
il motivo non è meritevole di accoglimento;
esso non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla nullità della clausola contrattuale, ma sull’esito discriminatorio dell’applicazione di diverso divisore ai lavoratori turnisti secondo il regime orario parziale e pieno;
ora, se la censura contesta la prova dell’applicazione differenziata, essa non è ammissibile per le ragioni espresse con rifermento al precedente motivo;
se, invece, denuncia l’insussistenza di discriminazione nel caso concreto, essa non è fondata perché la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, espressamente richiamata in motivazione, formatasi anche in fattispecie del tutto analoghe, secondo cui, in tema di lavoro a
tempo parziale, il rispetto del principio di non discriminazione, di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 61 del 2000 (disciplina ora contenuta nell’art. 7, d.lgs. n. 81/2015), attuativo della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale, comporta che il lavoratore in regime di part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, che va individuato esclusivamente in quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3, dello stesso decreto, senza che possano valere criteri alternativi di comparazione, quale quello delle diverse modalità di turnazione seguite dai lavoratori a tempo pieno (Cass. n. 1112472019, n. 8966/2018, n. 17726/2011);
il ricorso deve pertanto essere rigettato nel suo complesso, con regolazione secondo soccombenza delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore dei difensori di parte controricorrente dichiaratisi antistatari;
al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 21 maggio