Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1132 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1132 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 37413-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 505/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/06/2019 R.G.N. 314/2018;
R.G.N. 37413/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 09/11/2023
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1. con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bologna, confermando la pronuncia del Tribunale di Modena, ha accolto la domanda di NOME COGNOME proposta nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE per il pagamento della retribuzione ai lavoratori turnisti in caso di parziale prestazione dell’attività di lavoro mensile (a causa dell’autorizzazione di periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria) ed ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive pari a 1.250,78 euro.
2. la Corte territoriale ha, in sintesi, ritenuto che il criterio del valore di 173 quale divisore generale dettato dall’art 66 del CCNL per gli addetti alle industrie per le piastrelle in ceramica e refrattari per i casi di svolgimento di un orario inferiore a quello normale sia applicabile anche ai lavoratori turnisti aventi un regime orario non modulato sulle 40 ore settimanali (pari a 173 ore mensili), ma aventi un orario inferiore, ossia pari a 144 ore mensili; la Corte ha, invero, ritenuto che non sol o l’interpretazione letterale della clausola collettiva conduca a tale conclusione esegetica ma altresì che la volontà delle parti sociali, emersa dalla valutazione dell’intero contratto collettivo, sia quella di mantenere la stessa retribuzione a tutte le categorie di lavoratori (a giornata, con 173 ore mensili, turnisti, con 144 ore mensili, semiturnisti, con ciclo di lavoro pari a 152 ore
mensili), obiettivo raggiunto non con una maggiorazione retributiva oraria bensì con un minor numero di ore, considerata la maggiore gravosità del lavoro a turni.
Avverso tale sentenza ricorre la società con tre motivi, e la lavoratrice resiste con controricorso illustrato da memoria.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Con il primo ed il secondo motivo di ricorso si denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 66 del CCNL per gli addetti alle industrie per le piastrelle in ceramica e refrattari, che si assume interpretato in violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 cod. civ, avendo, la Corte distrettuale, errato nell’interpretare i primi tre commi della clausola collettiva come applicabili a qualsiasi lavoratore impegnato con un qualsiasi regime orario (nella specie i turnisti), rivolgendosi, invece, detti commi ai lavoratori tenuti al regime normale delle 40 ore settimanali e disponendo -sul presupposto della mensilizzazione -che detti lavoratori perdano la retribuzione nella misura di 1/173 per ogni ora non lavorata, a meno che questa assenza dipenda da cause particolari, che giustificano invece il pagamento della retribuzione (es. festività, ferie, congedo matrimoniale, ecc.); del pari, l’incipit del comma 5 rende chiaramente applicabile detta disciplina ai lavoratori tenuti ad osservare il
regime normale di lavoro di 40 ore settimanali seppur come orario c.d. multiperiodale (ossia un orario di lavoro normale quale media su un arco di piø di una settimana); il tenore testuale del comma 6, della medesima clausola collettiva, dimostra poi che la disciplina di questo comma si applica a tutti i lavoratori, a prescindere dall’orario di lavoro osservato. Inoltre, l’applicazione del divisore 173 ai lavoratori turnisti, che svolgono 33,36 ore settimanali (ossia 144 mensili), provoca effetti distorti ove si vada a calcolare la ridotta retribuzione mensile spettante in caso di prestazione parziale attribuibile all’ammissione ad un periodo di c.i.g.o.
Con il terzo motivo si denuncia error in iudicando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., avendo, la Corte distrettuale, da ultimo affermato -in piena contraddizione rispetto alle argomentazioni sviluppate precedentemente nel corpo della sentenza impugnata, che per i turnisti a ciclo continuo, con orario di lavoro pari a 144 ore mensili, la decurtazione in caso di prestazione parziale in costanza di un periodo di cassa integrazione va effettuata su tale base (ossia 144 ore, e non 173).
Il primo ed il secondo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, devono essere respinti.
Si premette che l’art. 63 del CCNL applicabile, rubricato ‘Retribuzione oraria’ stabilisce che ‘la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile di fatto per 173’. L’art. 66 CCNL -rubricato ‘Modalità di corresponsione della
retribuzione’ così recita: ‘1. Ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per l’intero orario contrattuale di lavoro verrà corrisposta l’intera retribuzione di fatto: questa sarà ugualmente corrisposta in caso di assenza per le fes tività di cui ai punti b) e c) dell’art. 34 della parte comune, ferie, congedo matrimoniale, permessi retribuiti compresi quelli contrattualmente previsti per lo svolgimento dell’attività sindacale. 2. Pertanto, con la retribuzione mensile si intende compensato il lavoro fino a 40 ore settimanali, nonchØ le festività, le ferie, il congedo matrimoniale, i permessi retribuiti con esclusione soltanto delle festività cadenti in domenica. 3. Ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per un orario inferiore alle quaranta ore settimanali, per cause diverse da quella sopraindicate, verrà detratta una quota pari ad 1/173 della retribuzione mensile per ciascuna delle ore non lavorate. 4. Per ore non lavorate si intendono quelle che si sarebbe ro prestate secondo ‘intero orario contrattuale come se non ci fossero state festività. 5. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro su un arco di piø settimane come previsto al comma 16 dell’art. 21 ( Orario di lavoro): ai lavoratori che, nel corso del mese, avranno prestato la loro opera per il particolare orario fissato in azienda o che si saranno assentati solo per cause che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata l’intera retribuzione mensile, intendendosi in tal modo compensate, oltre al lavoro prestato, anche le assenze retribuibili; ai lavoratori che, nel corso del mese, avranno prestato
la loro opera per parte del particolare orario fissato in azienda o che si saranno assentati per cause che non comportano il diritto alla retribuzione, le detrazioni saranno effettuate in ragione di 1/173 della retribuzione mensile per ogni ora non lavorata o comunque non retribuibile. 6. La retribuzione normale ai lavoratori cui si applica la normativa operai sarà corrisposta in misura mensile, fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi Ł compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell’ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate.’.
4.1. Tanto premesso, si rammenta che, come espressamente riconosciuto dalla odierna ricorrente, la determinazione della retribuzione dei dipendenti della RAGIONE_SOCIALE avviene secondo il criterio della ‘mensilizzazione’ il quale implica che la retribuzione mensile risulti insensibile alle variazioni di orario che dovessero concretamente intervenire mese per mese. Come riconosciuto dalla odierna ricorrente, in base a tale criterio ciascun lavoratore percepisce ogni mese, indipendentemente dalla durata della prestazione in giorni lavorativi, una retribuzione mensile fissa definita dalle tabelle contrattuali. Naturalmente la previsione di una retribuzione mensile in misura fissa pone la necessità di stabilire il valore della retribuzione mensile orari a ove necessario per l’applicazione di determinati istituti, per cui le parti collettive hanno a tal fine stabilito l’adozione di un parametro convenzionale rappresentato dal divisore 173; la retribuzione oraria si calcola, quindi, dividendo la retribuzione mensile fissa per 173. Secondo parte
ricorrente il combinato disposto degli artt. 63 e 66 CCNL comporta l’applicazione del divisore 173 in relazione ai soli lavoratori con orario contrattuale di 40 ore (lavoratori c.d. a giornata), configurante il regime normale, mentre in relazione alle tipologie di lavoratori con orario diverso e inferiore (turnisti, lavoratori a doppio turno ecc.) vi sarebbe la necessità di riproporzionamento dei meccanismi di calcolo della retribuzione oraria in funzione del minor numero di ore di lavoro contrattualmente stabilito, il quale per i turnisti come gli odierni ricorrenti Ł pari a centoquarantaquattro ore mensili.
4.2. La tesi di parte ricorrente Ł priva di pregio; invero alla luce del sindacato in funzione nomofilattica attribuito alla Corte di cassazione dalla nuova formulazione del n. 3, primo comma, dell’art. 360 cod.proc.civ., come modificato dall’art. 2 del d.gs. n. 40 del 2006, (Cass. n. 26738/2014, Cass. n. 6335/2014, Cass. Sez. Un. n. 20075/2010) l’approdo ermeneutico della sentenza impugnata risulta condivisibile.
4.3. Premesso che, per come pacifico, il criterio della mensilizzazione della retribuzione concerne tutte le categorie di lavoratori indipendentemente dall’orario settimanale contrattualmente previsto, si ritiene che le parti collettive con l’art. 63 CCNL abbiano inteso affermare la generale applicabilità del divisore 173 al fine della determinazione della retribuzione oraria e non limitare l’applicazione di tale divisore ai soli lavoratori con orario contrattuale settimanale pari a 40 ore. L’art 63 cit. non distingue, infatti, tra le varie categorie di
lavoratori a seconda dell’orario, né offre elementi che possano far pensare che l’applicazione del divisore 173 valga solo per i lavoratori con orario contrattuale di 40 ore. In tale senso Ł innanzitutto il rilievo che l’art. 63 cit. non contiene alcuna sp ecificazione nel senso preteso dall’odierna ricorrente ma, anzi, sembra attribuire all’utilizzo del divisore 173 per la determinazione della retribuzione oraria una valenza generalizzata, vale a dire riferita a tutte le categorie di lavoratori indipendente mente dall’orario contrattuale; ciò trova conferma nella considerazione che appare poco plausibile che le parti collettive, a fronte dell’adozione generale del criterio della mensilizzazione della retribuzione (e quindi della correlata necessità di stabilire al fine dell’applicazione di determinati istituti la retribuzione oraria) non abbiano inteso esplicitamente regolare le modalità di determinazione della retribuzione oraria in relazione a quelle categorie di lavoratori, come ad esempio i turnisti quali gli odierni controricorrenti, aventi orario contrattuale inferiore alle 40 ore; manca infatti nel testo collettivo ogni indicazione alternativa all’applicazione del divisore 173 e neppure è chiarito che per i lavoratori con orario contrattuale inferiore opera, per la determinazione della retribuzione oraria, il criterio del riproporzionamento, oggi viene invocato dalla odierna ricorrente.
4.4. La valenza generalizzata del divisore 173 per la determinazione della retribuzione oraria Ł
confermata, a differenza di quanto viceversa opina parte ricorrente, dall’art. 66 CCNL, il quale, non offre elementi testuali per ritenere la regolamentazione dettata dai primi tre commi riferita esclusivamente ai lavoratori con orario contrattuale di 40 ore settimanali. Quanto ora osservato induce ad attribuire quindi valenza generalizzata al divisore 173, applicabile a tutti i rapporti di lavoro indipendentemente dall’orario contrattuale osservato. Invero il primo comma dell’art. 66 cit. chiarisce, utiliz zando un’espressione quanto mai generica, che l’obbligo di corresponsione della retribuzione per intero ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera per <> sussiste anche in ipotesi di <>, senza ulteriori precisazioni o differenziazioni in ordine ai possibili orari nei quali per come pacifico Ł articolata la tipologia di attività in relazione alle differenti categorie di lavoratori addetti al settore regolato dal contratto collettivo. Il comma 2, laddove specifica che con la retribuzione mensile si intende compensato <>, offre una chiara indicazione in ordine al fatto che il criterio della retribuzione mensile si applica a prescindere dallo specifico orario contrattualmente stabilito; la locuzione <> costituisce, infatti, indice significativo del carattere, per così dire, omnicomprensivo, della previsione, nel senso cioŁ di ricomprendere nella relativa regolazione anche tipologie di lavoro connotate da un orario contrattualmente inferiore alle quaranta
settimanali, quali fra le altre, appunto quello dei turnisti (il cui orario mensile Ł pari a 144 ore). Infine, il comma 4, secondo il quale <<Per ore non lavorate si intendono quelle che si sarebbero prestate secondo l'intero orario contrattuale come se non ci fossero state festività», ancora una volta, omette ogni specificazione che l'orario contrattuale di riferimento Ł quello articolato su 40 ore settimanali, in tal modo rivelando l'intento delle parti collettive di non voler differenziare i lavoratori, per il profilo che viene in rilievo, in relazione alla diversa tipologia di orario di lavoro contrattuale.
4.5. Quanto alla ratio ispiratrice, giustificativa della scelta delle parti collettive di riservare, in definitiva, un trattamento differenziato di favore a lavoratori che come i turnisti che hanno un orario contrattuale inferiore alle 40 ore settimanale, la stessa deve plausibilmente ricondursi, secondo quanto evidenziato dalla sentenza impugnata, all'esigenza di compensare attraverso una disciplina piø favorevole la maggiore gravosità e penosità del lavoro a turni notoriamente implicante una maggiore incidenza sulla vita del soggetto ed una continua variabilità di orario, venendo, inoltre, in rilievo anche la considerazione che le parti sociali, in relazione al minore orario, avevano concordato di aggiungere, per completare l'orario mensile di 173 ore ( corrispondente ad un orario settimanale articolato su quaranta ore), le r.o.l. ed altri diritti del lavoratore, previsti nella contrattazione, nazionale ed aziendale, in materia di orario di lavoro.
4.6. Alla luce della chiara volontà espressa dalle parti collettive, privo di pregio si rivela l'argomento della ricorrente fondato sulle conseguenze 'abnormi', in comparazione con il trattamento riservato ai lavoratori con orario contrattuale modulato su quaranta ore settimanali, che nello specifico caso di cassa integrazione ordinaria con sospensione solo parziale del lavoro si avrebbero ove dovesse applicarsi il divisore 173 anche ai lavoratori turnisti per calcolare la retribuzione oraria da corrispondere per le ore lavorate. Tale argomento trascura di considerare che le conseguenze di tale pretesa 'abnormità' sono direttamente riconducibili alla comune volontà delle parti collettive, le quali hanno evidentemente operato una valutazione complessiva e globale delle caratteristiche della prestazione resa dai lavoratori con orario inferiore alle quaranta ore settimanali e su questa base proceduto alla determinazione del relativo trattamento economiconormativo.
5. Il terzo motivo di ricorso Ł, del pari, infondato non essendo dato ravvisare nella motivazione della decisione impugnata (del tutto lineare nei suoi percorsi logico -giuridici) la denunziata perplessità e contraddittorietà di motivazione. La applicazione del divisore 173 per stabilire la retribuzione oraria della lavoratrice non si pone, infatti, in alcuna contraddizione con il criterio, ritenuto corretto dal giudice di appello per il calcolo delle ore non lavorate in c.i.g.o., effettuato con riguardo a ll'orario contrattuale di 144 ore mensili. Si tratta infatti di criteri che in
quanto operanti su piani differenti non risultano intrinsecamente inconciliabili: il divisore 173 rappresenta, infatti, il criterio convenzionale di determinazione della retribuzione oraria laddove il riferimento al 'divisore' 144 opera sul diverso piano della determinazione del numero delle ore lavorate nel periodo di parziale sospensione della c.i.g.o. e non può, pertanto, che avere riguardo al numero di ore contrattualmente previsto.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ.;
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 1.5000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della