Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35607 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35607 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2023
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/11/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 12199-2021 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio
dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonchØ contro
NOME;
– intimato –
avverso la sentenza n. 400/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/10/2020 R.G.N. 857/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che
con la domanda di primo grado NOME COGNOME ed altri lavoratori operai turnisti alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE, adivano il giudice del Lavoro chiedendo la condanna della società al pagamento di differenze retributive asseritamente spettanti sulla base del contratto collettivo Addetti all’industrie per le piastrelle in ceramica e refrattari, che asserivano non correttamente applicato dalla società;
esponevano che detto contratto prevedeva per la determinazione della retribuzione il criterio della ‘ mensilizzazione ‘ e stabiliva per la individuazione della retribuzione oraria l’applicazione del divisore 173 , corrispondente al normale orario di lavoro articolato su quaranta ore settimanali, orario osservato tuttavia solo dai
lavoratori a giornata, mentre i lavoratori a turno continuo, a turno semicontinuo e a doppio turno prestavano, tenuto conto della maggiore onerosità ed usura del ‘lavoro a turni’ e contestualmente della sua ‘maggiore produttività aziendale’ oltre che dell’assorbimento dei r.o.l. e di altri diritti convenuti nei contratti collettivi nazionali, un orario inferiore alle 40 ore settimanali; deducevano che nel periodo di integrazione salariale ordinaria la datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE aveva trattenuto, quale corrispettivo non dovuto in quanto non lavorato, una somma pari ad un numero di ore di integrazione salariale ordinaria superiore rispetto a quelle realmente effettuate; la società aveva infatti computato come ore di cassa integrazione quelle risultanti dalla decurtazione delle ore di lavoro realmente effettuate, non dalle ore di lavoro contrattualmente stabilite per i turnisti ( in misura per lo più pari a centoquarantaquattro ore mensili), bensì dalle ore di lavoro contrattualmente previste per i lavoratori a giornata, pari a centosettantatré ore mensili; inoltre, in caso di malattia durante il periodo di integrazione salariale ordinaria con riduzione di attività e non di sospensione, la società aveva collocato i dipendenti interessati in ‘cassa integrazione’; ciò in violazione dell’art. 4 l. n 165 del 1974 alla stregua del quale lo stato di malattia interrompe la cassa integrazione e determina il diritto del lavoratore a percepire dall’INPS l’indennità di ma lattia e dal datore di lavoro un trattamento integrativo pari alla retribuzione di fatto netta per un determinato periodo;
il giudice di primo grado ha accolto la domanda con statuizione confermata dalla Corte di appello di Bologna;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE sulla base di tre motivi; gli
intimati, ad eccezione di NOME COGNOME che non ha svolto attività difensiva, hanno depositato controricorso illustrato con memoria;
Considerato che
1. con il primo motivo parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi; in particolare denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 66 c.c.n.l. che si assume interpretato dalla Corte di merito in violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 cod. civ.; sostiene, in sintesi, che alla luce delle previsioni collettive si imponeva per i lavoratori turnisti il riproporzionamento dei meccanismi di calcolo delle decurtazioni per la ipotesi di sospensione dell’attività di lavoro nel periodo di c.i.g.o.;
2. con il secondo motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi ed in particolare dell’art. 66 c.c.n.l. sotto il profilo dell’abnormità delle conseguenze applicative connesse al l’accoglimento della interpretazione delle previsioni collettive fatta propria dai giudici di merito;
3. con il terzo motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, censurando la sentenza impugnata in quanto dopo avere sostenuto l’applicazione generalizzata del divisore 173 a tutti , anche ai turnisti, aveva affermato che in presenza di un orario contrattuale di 144 ore mensili era su tale base che doveva essere operata la decurtazione in caso di prestazione parziale connessa alla ipotesi di c.i.g.o.;
il primo ed il secondo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, devono essere respinti;
4.1. si premette che l’art. 63 del c.c.n.l. applicabile, rubricato ‘Retribuzione oraria’ stabilisce che ‘la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile di fatto per 173’. L’art. 66 c.c.n.l.rubricato ‘Modalità di corresponsione della retribuzione’ così recita: ‘1. Ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per l’intero orario contrattuale di lavoro verrà corrisposta l’intera retribuzione di fatto: questa sarà ugualmente corrisposta in caso di assenza per le festività di cui ai punti b) e c) dell’art. 34 della parte comune, ferie, congedo matrimoniale, permessi retribuiti compresi quelli contrattualmente previsti per lo svolgimento dell’attività sindacale. 2. Pertanto, con la retribuzione mensile si intende compensato il lavoro fino a 40 ore settimanali, nonché le festività, le ferie, il congedo matrimoniale, i permessi retribuiti con esclusione soltanto delle festività cadenti in domenica. 3. Ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per un orario inferiore alle quaranta ore settimanali, per cause diverse da quella sopraindicate, verrà detratta una quota pari ad 1/173 della retribuzione mensile per ciascuna delle ore non lavorate. 4. Per ore non lavorate si intendono quelle che si sarebbero prestate secondo ‘intero orario contrattuale come se non ci fossero state festività. 5. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro su un arco di più settimane come previsto al comma 16 dell’art. 21 ( Orario di lavoro): ai lavoratori che, nel corso del mese, avranno prestato la loro opera per il particolare orario fissato in azienda o che si saranno assentati solo per cause che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata l’intera retribuzione mensile,
intendendosi in tal modo compensate, oltre al lavoro prestato, anche le assenze retribuibili; ai lavoratori che, nel corso del mese, avranno prestato la loro opera per parte del particolare orario fissato in azienda o che si saranno assentati per cause che non comportano il diritto alla retribuzione, le detrazioni saranno effettuate in ragione di 1/173 della retribuzione mensile per ogni ora non lavorata o comunque non retribuibile. 6. La retribuzione normale ai lavoratori cui si applica la normativa operai sarà corrisposta in misura mensile, fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell’ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate.’.
4.2. tanto premesso, si rammenta che, come espressamente riconosciuto dalla odierna ricorrente, la determinazione della retribuzione dei dipendenti della RAGIONE_SOCIALE avviene secondo il criterio della ‘mensilizzazione’ il quale implica che la re tribuzione mensile risulti insensibile alle variazioni di orario che dovessero concretamente intervenire mese per mese. Come riconosciuto dalla odierna ricorrente, in base a tale criterio ciascun lavoratore percepisce ogni mese, indipendentemente dalla durata della prestazione in giorni lavorativi, una retribuzione mensile fissa definita dalle tabelle contrattuali. Naturalmente la previsione di una retribuzione mensile in misura fissa pone la necessità di stabilire il valore della retribuzione mensile oraria ove necessario per l’applicazione di determinati istituti, per cui le parti collettive hanno a tal fine stabilito l’adozione di un parametro convenzionale rappresentato dal divisore 173; la retribuzione oraria si calcola, quindi, dividendo la retribuzione mensile fissa per 173. Secondo parte
ricorrente il combinato disposto degli artt. 63 e 66 c.c.n.l. comporta l’applicazione del divisore 173 in relazione ai soli lavoratori con orario contrattuale di quaranta ore (lavoratori cd. a giornata), configurante il regime normale, mentre in relazione alle tipologie di lavoratori con orario diverso e inferiore (turnisti, lavoratori a doppio turno ecc.) vi sarebbe la necessità di riproporzionamento dei meccanismi di calcolo della retribuzione oraria in funzione del minor numero di ore di lavoro contrattualmente stabilito, il quale per i turnisti come gli odierni ricorrenti è pari a centoquarantaquattro ore mensili .
4.3. la tesi di parte ricorrente è priva di pregio; invero alla luce del sindacato in funzione paranomofilattica attribuito alla Corte di cassazione dalla nuova formulazione del n. 3, comma 1, dell’art. 360 c.p.c., come modificato dall’art. 2 del d.gs. n. 40 del 2006, (Cass. n. 26738/2014, Cass. n. 6335/2014, Cass. Sez. Un. n. 20075/2010) l’approdo ermeneutico della sentenza impugnata risulta condivisibile;
4.4. premesso che, per come pacifico, il criterio della mensilizzazione della retribuzione concerne tutte le categorie di lavoratori indipendentemente dall’orario settimanale contrattualmente previsto, si ritiene che le parti collettive con l’art. 63 c.c.n .l. abbiano inteso affermare la generale applicabilità del divisore n. 173 al fine della determinazione della retribuzione oraria e non limitare la applicazione di tale divisore ai soli lavoratori con orario contrattuale settimanale pari a quaranta ore. L ‘art 63 cit. non distingue infatti tra le varie categorie di lavoratori a seconda dell’orario, né offre elementi che possano far pensare che l’applicazione del divisore 173 vale solo per i lavoratori con orario contrattuale di quaranta
ore. In tale senso è innanzitutto il rilievo che l’art. 63 cit. non contiene alcuna specificazione nel senso preteso dall’odierna ricorrente ma, anzi, sembra attribuire all’utilizzo del divisore 173 per la determinazione della retribuzione oraria una valenza generalizzata, vale a dire riferita a tutte le categorie di lavoratori indipendentemente contrattuale; ciò trova conferma nella considerazione che appare poco plausibile che le parti collettive, a fronte dell’adozione generale del criterio della mensil izzazione della retribuzione (e quindi della correlata necessità di stabilire al fine dell’applicazione di determinati istituti la retribuzione oraria) non abbiano inteso esplicitamente regolare le modalità di determinazione della retribuzione oraria in relazione a quelle categorie di lavoratori, come ad esempio i turnisti quali gli odierni controricorrenti, aventi orario contrattuale inferiore alle quaranta ore; manca infatti nel testo collettivo ogni indicazione alternativa all’applicazione del divisore 173 e neppure è chiarito che per i lavoratori con orario contrattuale inferiore opera, per la determinazione della retribuzione oraria, il criterio del riproporzionamento, oggi viene invocato dalla odierna ricorrente; ..
4.5. la valenza generalizzata del divisore 173 per la determinazione della retribuzione oraria è confermata, a differenza di quanto viceversa opina parte ricorrente, dall’art. 66.c.c.n.l., il quale, non offre elementi testuali per ritenere la regolamentazione dettata dai primi tre commi riferita esclusivamente ai lavoratori con orario contrattuale di quaranta ore settimanali Quanto ora osservato induce ad attribuire quindi valenza generalizzata al divisore 173, applicabile a tutti i rapporti di lavoro indipendentemente dall’orario contrattuale osservato. Invero il primo comma
dell’art. 66 cit. chiarisce, utilizzando un’espressione quanto mai generica, che l’obbligo di corresponsione della retribuzione per intero ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera per <> sussiste anche in ipotesi di <>, senza ulteriori precisazioni o differenziazioni in ordine ai possibili orari nei quali per come pacifico è articolata la tipologia di attività in relazione alle differenti categorie di lavoratori addetti al settore regolato dal contratto collettivo. Il comma 2, laddove specifica che con la retribuzione mensile si intende compensato <>, offre una chiara indicazione in ordine al fatto che il criterio della retribuzione mensile si applica a prescindere dallo specifico orario contrattualmente stabilito; la locuzione <> costituisce, infatti, indice significativo del carattere, per così dire, omnicomprensivo, della previsione, nel senso cioè di ricomprendere nella relativa regolazione anche tipologie di lavoro connotate da un orario contrattualmente inferiore alle quaranta settimanali, quali fra le altre, appunto quello dei turnisti ( il cui orario mensile è opari a 144 ore) . Infine, il comma 4, secondo il quale <<Per ore non lavorate si intendono quelle che si sarebbero prestate secondo l'intero orario contrattuale come se non ci fossero state festività', ancora una volta, omette ogni specificazione che l'orario contrattuale di riferimento è quello articolato su quaranta ore settimanali, in tal modo rivelando l'intento delle parti collettive di non voler differenziare i lavoratori, per il profilo che viene in rilievo, in relazione alla diversa tipologia di orario di lavoro contrattuale;
4.6. quanto alla ratio ispiratrice, giustificativa della scelta delle parti collettive di riservare, in definitiva, un trattamento differenziato di favore a lavoratori che come i turnisti che hanno un orario contrattuale inferiore alle quaranta ore settimanale, la stessa deve plausibilmente ricondursi, secondo quanto evidenziato dalla sentenza impugnata, all'esigenza di compensare attraverso una disciplina più favorevole la maggiore gravosità e penosità del lavoro a turni notoriamente implicante una maggiore incidenza sulla vita del soggetto ed una continua variabilità di orario, <>, venendo, inoltre, in rilievo anche la considerazione che le parti sociali, in relazione al minore orario, avevano concordato di aggiungere, per completare l’orario mensile di 173 ore ( corrispondente ad un orario settimanale articolato su quaranta ore), le r.o.l. ed altri diritti del lavoratore, previsti nella contrattazione, nazionale ed aziendale, in materia di orario di lavoro;
4.7. alla luce della chiara volontà espressa dalle parti collettive, privo di pregio si rivela l’argomento della ricorrente fondato sulle conseguenze ‘abnormi’, in comparazione con il trattamento riservato ai lavoratori con orario contrattuale modulato su quaranta ore settimanali, che nello specifico caso di cassa integrazione ordinaria con sospensione solo parziale del lavoro si avrebbero ove dovesse applicarsi il divisore 173 anche ai lavoratori turnisti per calcolare la retribuzione oraria da corrispondere per le ore lavorate. Tale argomento trascura di considerare che le conseguenze di tale pretesa ‘abnormità’ sono direttamente riconducibili alla comune volontà delle parti collettive, le quali hanno evidentemente operato una
valutazione complessiva e globale delle caratteristiche della prestazione resa dai lavoratori con orario inferiore alle quaranta ore settimanali e su questa base proceduto alla determinazione del relativo trattamento economiconormativo;
è infondato il terzo motivo di ricorso non essendo dato ravvisare nella motivazione della decisione impugnata, del tutto lineare nei suoi percorsi logico -giuridici, la denunziata perplessità e contraddittorietà di motivazione. La applicazione del divisore 173 per stabilire la retribuzione oraria della lavoratrice non si pone, infatti, in alcuna contraddizione con il criterio, ritenuto corretto dal giudice di appello per il calcolo delle ore non lavorate in c.i.g.o., effettuato con riguardo all’orario c ontrattuale di 144 ore mensili. Si tratta infatti di criteri che in quanto operanti su piani differenti non risultano intrinsecamente inconciliabili: il divisore 173 rappresenta, infatti, il criterio convenzionale di determinazione della retribuzione oraria laddove il riferimento al ‘divisore’ 144 opera sul diverso piano della determinazione del numero delle ore lavorate nel periodo di parziale sospensione della c.i.g.o. e non può, pertanto, che avere riguardo al numero di ore contrattualmente previsto;
al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese di lite.
sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019)
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, 9 novembre 2023