Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35573 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35573 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/12/2023
Oggetto
R.G.N. 21305/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/11/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 21305-2020 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 22/2020 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/01/2020 R.G.N. 615/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che
Con la domanda di primo grado NOME COGNOME, operaia turnista alle dipendenze di RAGIONE_SOCIALE, adiva il giudice del Lavoro chiedendo la condanna della società al pagamento di differenze retributive asseritamente spettanti sulla base del contratto collettivo Addetti all’industrie per RAGIONE_SOCIALE e refrattari che asseriva non correttamente applicato dalla società;
esponeva che detto contratto prevedeva la mensilizzazione della retribuzione stabilendo per la individuazione della retribuzione oraria l’applicazione del divisore 173 corrispondente al normale orario di lavoro articolato su quaranta ore settimanali ( e centosettantatré mensili), orario osservato tuttavia solo dai lavoratori a giornata, mentre i lavoratori a turno continuo, a turno semicontinuo e a doppio turno prestavano un orario inferiore alle quaranta ore settimanali; deduceva che nel periodo di integrazione salariale ordinaria la datrice di lavoro RAGIONE_SOCIALE aveva trattenuto, quale corrispettivo non dovuto in quanto non lavorato, una somma corrispondente ad un numero di ore di integrazione salariale ordinaria superiore rispetto a quelle realmente effettuate; la società aveva infatti computato come ore di
cassa integrazione quelle previste per i lavoratori a giornata, pari a centosettantatrè ore mensili; inoltre, in caso di malattia intervenuta durante il periodo di integrazione salariale ordinaria con riduzione di attività e non di sospensione, la società collocava i dipendenti interessati in ‘cassa integrazione’; ciò in violazione dell’art. 4 l. n 165 del 1974 alla stregua del quale lo stato di malattia interrompe la cassa integrazione e determina il diritto del lavoratore a percepire dall’RAGIONE_SOCIALE l’inde nnità di malattia e dal datore di lavoro un trattamento integrativo pari alla retribuzione di fatto netta per un determinato periodo;
il giudice di primo grado ha accolto la domanda con statuizione confermata dalla Corte di appello di Bologna;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE sulla base di quattro motivi; gli intimati hanno depositato controricorso illustrato con memoria;
Considerato che
con il primo motivo parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi; in particolare denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 66 c.c.n.l. che si assume interpretato dalla Corte di merito in violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 cod. civ.; sostiene, in sintesi, che alla luce delle previsioni collettive si imponeva, per i lavoratori turnisti, il riproporzionamento dei meccanismi di calcolo delle decurtazioni in relazione ai periodi di sospensione per cassa integrazione guadagni ordinaria, dell’attività di lavoro;
con il secondo motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi ed in particolare dell’art. 66 c.c.n.l. sotto il profilo dell’abnormità delle conseguenze applicative connesse all’accoglimento della interpretazione delle previsioni collettive fatta propria dal giudice di merito;
con il terzo motivo deduce ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. nullità della sentenza per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, censurando la sentenza impugnata in quanto dopo avere sostenuto l’applicazione generalizzata del divisore 173 a tutti , anche ai turnisti, aveva affermato che in presenza di un orario contrattuale di 144 ore mensili era su tale base che doveva essere operata la decurtazione in caso di prestazione parziale;
con il quarto motivo deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti collettivi ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. , violazione del principio di impugnazione della questione principale e del cd.’ effetto espansivo interno’ ;
il primo ed il secondo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, devono essere respinti;
5.1..si premette che l’art. 63 del c.c.n.l. applicabile, rubricato ‘Retribuzione oraria’ stabilisce che ‘la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile di fatto per 173’. L’art. 66 c.c.n.l.rubricato ‘Modalità di corresponsione della retribuzione’ così recita:
‘1. Ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per l’intero orario contrattuale di lavoro verrà corrisposta l’intera retribuzione di fatto: questa sarà ugualmente corrisposta in caso di assenza per le festività
di cui ai punti b) e c) dell’art. 34 della parte comune, ferie, congedo matrimoniale, permessi retribuiti compresi quelli contrattualmente previsti per lo svolgimento dell’attività sindacale. 2. Pertanto, con la retribuzione mensile si intende compensato il lavoro fino a 40 ore settimanali, nonché le festività, le ferie, il congedo matrimoniale, i permessi retribuiti con esclusione soltanto delle festività cadenti in domenica. 3. Ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per un orario inferiore alle quaranta ore settimanali, per cause diverse da quella sopraindicate, verrà detratta una quota pari ad 1/173 della retribuzione mensile per ciascuna delle ore non lavorate. 4. Per ore non lavorate si intendono quelle che si sarebbero pres tate secondo ‘intero orario contrattuale come se non ci fossero state festività. 5. In caso di distribuzione dell’orario di lavoro su un arco di più settimane come previsto al comma 16 dell’art. 21 ( Orario di lavoro): ai lavoratori che, nel corso del mese, avranno prestato la loro opera per il particolare orario fissato in azienda o che si saranno assentati solo per cause che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata l’intera retribuzione mensile, intendendosi in tal modo compensate, oltre al lavoro prestato, anche le assenze retribuibili; ai lavoratori che, nel corso del mese, avranno prestato la loro opera per parte del particolare orario fissato in azienda o che si saranno assentati per cause che non comportano il diritto alla retribuzione, le detrazioni saranno effettuate in ragione di 1/173 della retribuzione mensile per ogni ora non lavorata o comunque non retribuibile. 6. La retribuzione normale ai lavoratori cui si applica la normativa operai sarà corrisposta in misura mensile, fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi è compensato in base ai giorni di
effettiva prestazione e, nell’ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate.’;
5.2. tanto premesso, si rammenta che, come espressamente riconosciuto dalla odierna ricorrente, la determinazione della retribuzione dei dipendenti della RAGIONE_SOCIALE avviene secondo il criterio della ‘mensilizzazione, il quale implica che la re tribuzione mensile risulti insensibile alle variazioni di orario che dovessero concretamente intervenire mese per mese; in base a tale criterio ciascun lavoratore percepisce ogni mese, indipendentemente dalla durata della prestazione in giorni lavorativi, una retribuzione mensile fissa definita dalle tabelle contrattuali. Naturalmente, la previsione di una retribuzione mensile in misura fissa pone la necessità di stabilire il valore della retribuzione mensile oraria ove necessario per l’applicazione di dete rminati istituti, per cui le parti collettive hanno a tal fine stabilito l’adozione di un parametro convenzionale rappresentato dal divisore 173; la retribuzione oraria si calcola, quindi, dividendo la retribuzione mensile fissa per 173. Sostiene parte ricorrente che in base al combinato disposto degli artt. 63 e 66 c.c.n.l. il divisore 173 dovrebbe essere applicato solo ai lavoratori con orario contrattuale di quaranta ore (lavoratori cd. a giornata), configurante il regime normale, mentre in relazione alle tipologie di lavoratori con orario diverso e inferiore (turnisti, lavoratori a doppio turno ecc.) vi sarebbe la necessità di riproporzionamento dei meccanismi di calcolo della retribuzione oraria in funzione del minor numero di ore di lavoro contrattualmente stabilito, il quale, per i turnisti come la odierna ricorrente, è pari a centoquarantaquattro ore mensili;
5.3. la tesi di parte ricorrente è priva di pregio; invero alla luce del sindacato in funzione paranomofilattica attribuito alla Corte di cassazione dalla nuova formulazione del n. 3, comma 1, dell’art. 360 c.p.c., come modificato dall’art. 2 del d.gs. n. 40 del 2006, (Cass. n. 26738/2014, Cass. n. 6335/2014, Cass. Sez. Un. n. 20075/2010) l’approdo ermeneutico della sentenza impugnata risulta condivisibile;
5.4. premesso che, per come pacifico, il criterio della mensilizzazione della retribuzione concerne tutte le categorie di lavoratori, indipendentemente dall’orario settimanale contrattualmente previsto, si ritiene che le parti collettive con l’art. 63 c.c. n.l. abbiano inteso affermare la generale applicabilità del divisore n. 173 al fine della determinazione della retribuzione oraria e non limitare la applicazione di tale divisore ai soli lavoratori con orario contrattuale settimanale pari a quaranta ore. In tale senso è innanzitutto il rilievo che l’art. 63 cit. non distingue tra le varie categorie di lavoratori a seconda dell’orario, né offre elementi che possano far pensare che l’applicazione del divisore 173 vale solo per i lavoratori con orario contrattuale di quaranta ore. Quanto ora osservato è confermato dalla considerazione che appare poco plausibile che le parti collettive, a fronte dell’adozione generale del criterio della mensilizzazione della retribuzione (e quindi della correlata necessità di stabilire al fine dell’applicazione di determinati istituti la retribuzione oraria) non abbiano inteso esplicitamente regolare le modalità di determinazione della retribuzione oraria in relazione a quelle categorie di lavoratori, come ad esempio i turnisti, quale la odierna controricorrente, aventi orario contrattuale inferiore alle quaranta ore; non solo
manca nel testo collettivo ogni indicazione alternativa all’applicazione del divisore 173 per quest’ ultima categoria di lavoratori ma neppure è precisato che per essi, così come per i lavoratori con orario contrattuale inferiore alle quaranta ore settimanali, vale il criterio del riproporzionamento, oggi invocato dalla odierna ricorrente;
5.5. la valenza generalizzata del divisore 173 per la determinazione della retribuzione oraria è confermata, a differenza di quanto viceversa opina parte ricorrente, dall’art. 66.c.c.n.l., il quale, non offre elementi testuali per ritenere la regolamentazione dettata dai primi tre commi riferita esclusivamente ai lavoratori con orario contrattuale di quaranta ore settimanali. Invero, il primo comma dell’art. 66 cit. chiarisce, utilizzando un’espressione quanto mai generica, che l’obbligo di corresponsione della retribuzione per intero ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera per <> sussiste anche in ipotesi di <>, senza ulteriori precisazioni o differenziazioni in ordine ai possibili orari nei quali, per come pacifico, è articolata la tipologia di attività in relazione alle differenti categorie di lavoratori addetti al settore regolato dal contratto collettivo. Il comma 2, laddove specifica che con la retribuzione mensile si intende compensato <>, offre una chiara indicazione in ordine al fatto che con tale disposizione le parti collettive hanno inteso regolare anche la ipotesi di lavoratori con orario contrattuale inferiore alle quaranta ore settimanali; la locuzione <> costituisce, infatti, indice significativo del carattere, per così dire, omnicomprensivo, della previsione, nel senso cioè di ricomprendere nella relativa regolazione anche tipologie di lavoro connotate da
un orario contrattualmente inferiore alle quaranta settimanali, quali fra le altre, appunto quello dei turnisti (il cui orario mensile è pari a centoquarantaquattro ore). Infine, il comma 4, secondo il quale <<Per ore non lavorate si intendono quelle che si sarebbero prestate secondo l'intero orario contrattuale come se non ci fossero state festività', ancora una volta, omette ogni specificazione che l'orario contrattuale di riferimento è quello articolato su quaranta ore settimanali, in tal modo rivelando l'intento delle parti collettive di non voler differenziare i lavoratori, per il profilo che viene in rilievo, in relazione alla diversa tipologia di orario di lavoro contrattuale. Quanto alla ratio ispiratrice, giustificativa della scelta delle parti collettive di riservare, in definitiva, un trattamento differenziato di favore a lavoratori che come i turnisti che hanno un orario contrattuale inferiore alle quaranta ore settimanale, la stessa va plausibilmente ricondotta al fatto, evidenziato dalla sentenza impugnata, rappresentato dalla integrazione dell'orario di lavoro con l'istituto cd. dei r.o.l. secondo quanto convenzionalmente stabilito; è verosimile, inoltre, che le parti collettive abbiano inteso altresì compensare attraverso una disciplina più favorevole la maggiore gravosità e penosità del lavoro a turni notoriamente implicante una maggiore incidenza sulla vita del soggetto;
5.6. alla luce della chiara volontà espressa dalle parti collettive, privo di pregio si rivela l'argomento della ricorrente fondato sulle conseguenze 'abnormi', in comparazione con il trattamento riservato ai lavoratori con orario contrattuale modulato su quaranta ore settimanali, che nello specifico caso di cassa integrazione ordinaria con sospensione solo parziale del lavoro si avrebbero ove
dovesse applicarsi il divisore 173 anche ai lavoratori turnisti per calcolare la retribuzione oraria da corrispondere per le ore lavorate. Invero, tale argomento trascura di considerare che le conseguenze di tale pretesa 'abnormità' sono direttamente riconducibili alla comune volontà delle parti collettive, le quali hanno evidentemente operato una valutazione complessiva e globale delle caratteristiche della prestazione resa dai lavoratori con orario inferiore alle quaranta ore settimanali e su questa base proceduto alla determinazione del relativo trattamento economiconormativo;
è infondato il terzo motivo di ricorso non essendo dato ravvisare nella motivazione della decisione impugnata, del tutto lineare nei suoi percorsi logico -giuridici, la denunziata perplessità e contraddittorietà di motivazione. La applicazione del divisore 173 per stabilire la retribuzione oraria della lavoratrice non si pone, infatti, in alcuna contraddizione con il criterio, ritenuto corretto dal giudice di appello per il calcolo delle ore non lavorate in c.i.g.o., effettuato con riguardo all'orario c ontrattuale di 144 ore mensili. Si tratta infatti di criteri che in quanto operanti su piani differenti non risultano intrinsecamente inconciliabili: il divisore 173 rappresenta, infatti, il criterio convenzionale di determinazione della retribuzione oraria laddove il riferimento al 'divisore' 144 opera sul diverso piano della determinazione del numero delle ore lavorate nel periodo di parziale sospensione della c.i.g.o. e non può, pertanto, che avere riguardo al numero di ore contrattualmente previsto;
il quarto motivo di ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che le censure articolate sono illustrate mediante rinvio per relationem agli atti del
giudizio, come non consentito alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l'onere imposto dall'art. 366, comma 1 n. 4 c.p.c. a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione , richiede che qualunque sia il tipo di errore ("in procedendo" o "in iudicando") per cui è proposta l'impugnazione, non può essere assolto "per relationem" con il generico rinvio ad atti del giudizio di senza la puntuale esplicitazione del relativo contenuto dovendo il ricorso per cassazione contenere la puntuale indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché delle circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sé, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata ( ex plurimis , Cass. n. 342/2021, Cass. n. 11984/2011) ;
al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese di lite;
9.sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019)
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre
spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, 9 novembre 2023