Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29021 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 29021 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/10/2023
Oggetto
Altre ipotesi pubblico impiego
R.G.N. 226/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 226-2018 proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in RAGIONE_SOCIALE, INDIAVV_NOTAIO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIAVV_NOTAIO INDIAVV_NOTAIO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2444/2017 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 19/06/2017 R.G.N. 155/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
con sentenza del 19 giugno 2017 la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accertato la nullità dei termini apposti a numerosi contratti intercorsi -nel periodo dal 2.5.2006 al 31.12.2014 per COGNOME, nel periodo dal 13.9.2010 al 31.12.2014 per il COGNOME e nel periodo dal 7.10.2009 al 30.9.2015 per COGNOME -con Roma Capitale, condannando quest’ultima al pagamento , a titolo risarcitorio, delle somme indicate per ciascuno dei ricorrenti;
la Corte territoriale rilevava che ai lavoratori in questione, assunti tramite liste di collocamento da Roma Capitale e poi destinati all’RAGIONE_SOCIALE, era stato applicato
il c.c.n.l. per i dipendenti (operai e impiegati) del settore agricolo e non quello del RAGIONE_SOCIALE, donde l’esistenza di un rapporto di natura privatistica; nondimeno, essi non potevano rivendicare, pur nell’acc ertata nullità del termine, la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, stante il divieto di cui all’art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165 del 2001 che operava a prescindere da quale fosse il metodo di reclutamento del personale, e, dunque, anche nel caso di avviamento degli iscritti tramite le liste di collocamento;
hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza i lavoratori, articolato in due motivi di censura, illustrati da memoria, cui Roma Capitale ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo si denuncia, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non essersi la Corte capitolina pronunciata sul motivo di gravame che faceva leva, per sostenere l’inapplicabilità dell’art. 36 comma 5 d.lgs. n. 165/2001 , sia sulla natura privatistica dei rapporti di lavoro a termine sia sulla estraneità degli stessi ai fini istituzionali dell’ente;
1.1 il motivo è infondato, avendo la Corte di merito pronunciato sulla domanda di conversione, rigettandola, con le argomentazioni sopra richiamate, ritenendo costituisse ostacolo insormontabile alla pretesa azionata il principio ‘inderogabile e assoluto’ del divieto di conversione dei rapporti di lavoro a termine stipulati con le pubbliche amministrazioni;
invero, il vizio di omessa pronuncia, configurabile solo allorquando risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti
il rigetto (cfr. fra le tante Cass. n. 12652/2020 e Cass. n. 2151/2021); il giudice del merito, infatti, non è tenuto a esaminare espressamente e singolarmente ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, atteso che ai sensi dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. è necessario e sufficiente che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, con la conseguenza che si devono ritenere disattesi per implicito tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’ iter argomentativo seguito;
2. con il secondo mezzo si deduce (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 1 e ss. d.lgs. n. 368/2001 nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto, negando la conversione, che fosse applicabile nella specie la prima e non la seconda disposizione, senza considerare che le norme del d.lgs. n. 165/2001 non si applicano per quei rapporti di lavoro, marginali e sostanzialmente anomali, che l’ente pubblico intrattiene sulla base di norme privatistiche per finalità diverse da quelle istituzionali;
2.1 il motivo non è fondato dovendo farsi applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte (da ultimo, v. Cass. n. 11134 del 27.4.2023 e Cass. n. 11953 del 5.5.2023) secondo cui i rapporti di lavoro ancorché disciplinati da c.c.n.l. di tipo privatistico sono comunque riconducibili allo schema del rapporto di lavoro pubblico laddove intercorrono con un ente pubblico e siano posti in essere al fine di soddisfare i fini istituzionali dell’ente, sicché la natura pubblica del rapporto di lavoro del personale determina l’applicazione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 165 del 2001, che riguarda tutti gli enti indicati nel comma 2 dell’art. 1 del d.lgs. n. 165 citato (Cass. n. 11360 del 12.6.2020);
infatti, occorre muovere dalla premessa (Cass. n. 27424 del 2020) che, all’esito della contrattualizzazione del rapporto di impiego pubblico, le amministrazioni indicate nell’art. 1 del d.lgs. n. 29/1993, poi trasfuso nell’art. 1 del d.lgs. n. 165/2001, sono tenute a rispettare, quanto al reclutamento del personale e alla disciplina del rapporto, le disposizioni dettate dai decreti succedutisi nel tempo (d.lgs. n. 93/1993, d.lgs. n. 80/1998, d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni), che costituiscono principi fondamentali ex art. 117 Cost. e, per il loro carattere imperativo e inderogabile, impediscono al datore di lavoro pubblico di instaurare rapporti al di fuori delle regole fissate dagli stessi decreti;
i rapporti di lavoro con le amministrazioni indicate nel richiamato art. 1, possono essere sottratti all’applicazione della disciplina dell’impiego pubblico contrattualizzato solo sulla base di una norma speciale di pari rango che espressamente ne escluda l’applicabilità oppure qualora si sia in presenza di rapporti anomali, estranei alle finalità istituzionali perseguite dall’ente pubblico e, pertanto, del tutto eccezionali e marginali (Cass. n. 14809/2007, Cass. n. 29897/2019, Cass. n. 27424/2020 e Cass. n. 11637/2021);
2.2 i richiamati principi, che devono essere qui ribaditi, portano a escludere che possano essere sottratti alla disciplina dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 i rapporti di natura privatistica con gli operai o impiegati ass unti da Roma Capitale e destinati all’RAGIONE_SOCIALE;
i rapporti di lavoro di tali lavoratori, da un lato, non sono stati instaurati con aziende che hanno una loro autonoma soggettività, con una organizzazione distinta, separata dalla struttura pubblicistica e dotata di autonomia non solo contabile ma anche gestionale, finanziaria e patrimoniale (cfr. Cass. S.U. n. 315 del 1997; Cass. S.U. n. 11626 del 2002; Cass. n. 5517 del 2004 e la giurisprudenza ivi
richiamata): è incontestata, infat ti, la gestione diretta dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte di Roma Capitale; dall’altro, per i rapporti di lavoro in questione, non viene in rilievo un’attività assolutamente eccentrica rispetto alle finalità istituzionali dell’ente pubblico, come si evince dal fatto che il decreto n. 61/2012, come integrato dal d.lgs. n. 51/2013, conferisce a Roma Capitale delle funzioni amministrative rientranti nella competenza dello Stato, tra cui la valorizzazione dei beni ambientali, nonché lo sviluppo economico e sociale di Roma C apitale, nel cui ambito si colloca l’impegno di gestione, anche attraverso politiche di occupazione, dell’RAGIONE_SOCIALE;
aggiungasi (per completezza) che tali rapporti di lavoro non sono stati, peraltro, espressamente sottratti all’applicazione della disciplina dell’impiego pubblico contrattualizzato sulla base di una norma speciale di rango primario che espressamente escluda l’applicabilità di tale normativa; tanto basta, or dunque, per la reiezione del motivo;
alla stregua dei rilievi già indicati, il ricorso deve essere rigettato; la sentenza impugnata, la cui motivazione va opportunamente integrata nei sensi dianzi precisati, merita conferma; le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1bis, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023.