Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 9625 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 9625 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso iscritto al n. 23448/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi da NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NEGRI NOME, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 32705/2023 depositata il 24/11/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
Con istanza del 30 novembre 2023 NOME COGNOME e NOME COGNOME per il tramite dei difensori ricorrevano al Presidente di questa Sezione chiedendo «di voler disporre la correzione materiale della sentenza n. 32705 del 24 novembre 2023 emessa nel procedimento n. 29670/2018 aggiungendo al P.Q.M. la distrazione delle spese di lite liquidate in favore dei difensori procuratori antistatari;
RITENUTO CHE
effettivamente, risulta che gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano chiesto, nel controricorso, la distrazione in loro favore, ex art. 93 cod. proc. civ., delle spese legali, dichiarandosi antistatari;
come già più volte rimarcato da questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ. che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 -bis cod. proc. civ., anche nei
confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578);
l ‘istanza , quindi, va accolta, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte sia corretto mediante l’aggiunta dell’inciso «da distrarsi in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «IVA E CPA come per legge»;
per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento ( ex multis , Cass., Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002);
P. Q. M.
la Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 32705 del 2023 del 24 novembre 2023 emessa nel procedimento n. 29670/2018 sia corretto mediante l’aggiunta dell’inciso «da distrarsi in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, ex art. 93 cod. proc. civ.» dopo le parole «IVA E CPA come per legge»;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda