Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33759 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33759 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
Oggetto
Correzione di errore materiale
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13204/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME (p.e.c. indicata: EMAIL) e COGNOME NOME (p.e.c. indicata: EMAIL) rappresentati e difesi da sé stessi, anche nella qualità di procuratori, nel giudizio presupposto, dell’RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME RAGIONE_SOCIALE, Siena
RAGIONE_SOCIALE, Izzo AVV_NOTAIO, Condominio Palazzo Sole, RAGIONE_SOCIALE, e, per essa, quale mandataria, la RAGIONE_SOCIALE, UniRAGIONE_SOCIALE S.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., RAGIONE_SOCIALE;
-intimati – per la correzione della sentenza n. 17397/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16 giugno 2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
gli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, quali procuratori e difensori della RAGIONE_SOCIALE, propongono ricorso per correzione di errore materiale della sentenza n. 17397/2023, depositata il 16 giugno 2023, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti, tra gli altri, della predetta RAGIONE_SOCIALE e avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 791/2021, depositata il 13/05/2021, ha condannato la parte ricorrente alle spese in favore di ciascuno dei controricorrenti, omettendo tuttavia, quanto a quelle riferibili alla RAGIONE_SOCIALE, di distrarle in favore dei predetti difensori della stessa, che ne avevano fatto istanza nel controricorso;
non può nemmeno considerarsi ostare all’esame dell’istanza la circostanza che la parte che l’ha proposta non ha provveduto a notificarla alla controparte, né a depositare copia autentica del provvedimento da correggere;
giova al riguardo ricordare che:
─ l’art. 391 -bis c.p.c. prevede solo due modalità per la correzione, « in qualsiasi tempo », degli errori materiali o di calcolo contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione: la richiesta della « parte interessata (..) con ricorso ai sensi degli artt. 365 e segg. » ed il
rilievo « d’ufficio », fermo restando che in entrambi i casi «sulla correzione la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 380bis , commi 1 e 2», « con ordinanza »;
─ va negata la legittimità di un tertium genus ibrido, emerso nella prassi in forma di «istanza volta alla sollecitazione di un procedimento di correzione d’ufficio di errore materiale», poiché, ove l’istanza sia recepita, si ha attivazione dell’ufficio, diversamente resta l’onere della parte di procedere con ricorso ai sensi degli artt. 365 c.p.c. e segg.;
─ in caso di iniziativa della parte interessata, è onere della stessa provvedere alla notifica del ricorso alle altre parti dell’originario giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso (Cass. n. 10200 del 2022; n. 27196 del RAGIONE_SOCIALE; n. 4498 del 2017), nonché al deposito del ricorso notificato ex art. 369, comma primo, cod. proc. civ. (Cass. n. 5811 del 2021; n. 15346 del 2011), della copia autentica del provvedimento da correggere, ex art. 369, comma secondo, num. 2, cod. proc. civ., a pena di improcedibilità del ricorso (Cass. n. 5811 del 2021; n. 12983 del 2020);
─ invece la procedura di correzione di errore materiale d’ufficio (introdotta dalla novella del 2016), richiede: un atto formale di impulso del presidente della sezione che ha emesso il provvedimento da correggere; l’assunzione di un apposito numero di iscrizione a ruolo generale, con avvio di un procedimento del tutto autonomo rispetto a quello concluso con il provvedimento sospettato di errore materiale; l’instaurazione del contraddittorio a cura della cancelleria della Corte; l’onere della stessa cancelleria di acquisire il fascicolo del procedimento originario ai fini delle verifiche necessarie in relazione all’errore materiale rilevato d’ufficio (Cass. n. 17565 del 31/05/2022; n. 25075 del 22/08/2022; n. 4498 del 21/02/2017);
in argomento si sono pronunciate anche le Sezioni Unite con ordinanza n. 4353 del 13/02/2023 nella cui motivazione si legge: «d eve prevalere, al riguardo, l’esigenza di rimediare a quella
incoerenza che il provvedimento palesa tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale espressa nella statuizione e il reale contenuto di questa. Si tratta, qui, di riconoscere il giusto rilievo all’interesse di carattere generale a che la Corte assuma, anche in siffatte evenienze, l’iniziativa volta all’adozione di una misura che consente di rimuovere un errore o un’omissione incidente sulla sola esteriorizzazione del comando giudiziale. Il detto interesse di carattere generale non può, del resto, porsi in conflitto coi diritti delle parti implicati nella decisione da rettificare, giacché il provvedimento di correzione non ha nemmeno natura giurisdizionale. Come si sa, infatti, l’errore materiale che qui viene in discorso è quello che non riguarda l’individuazione e valutazione degli elementi rilevanti della causa e la successiva formazione del giudizio, ma – appunto – solo l’espressione esteriore del giudizio stesso, così da poter essere emendato attraverso un intervento di tipo amministrativo che ripristini la corrispondenza fra quanto la sentenza ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato (Cass. Sez. U. 14 febbraio 1983, n. 1104) »;
nel caso di specie può ritenersi che, con il decreto di fissazione d’udienza del Presidente della Sesta (il provvedimento da correggere era infatti della Sesta) e poi con l’acquisizione del fascicolo del procedimento originario, sia stato rispettato il secondo dei menzionati modi procedendi ;
il contraddittorio può poi dirsi certamente instaurato per effetto delle comunicazioni di cancelleria;
nel ‘merito’, infine, il ricorso merita di essere accolto;
gli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, quali difensori della RAGIONE_SOCIALE, avevano chiesto, nel controricorso, la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., in loro favore, delle spese legali, dichiarandosi «antistatari per averne fatto anticipo»;
come già più volte rimarcato da questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. -che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578);
il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 17397/2023, depositata il 16 giugno 2023 , sia corretto aggiungendo l’inciso « , da distrarsi in favore degli AVV_NOTAIO ex art. 93 cod. proc. civ. » dopo le parole « accessori di legge »;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213)
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 17397/2023, depositata il 16 giugno 2023, sia corretto aggiungendo l’inciso « , da distrarsi in favore degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ex art. 93 cod. proc. civ. » dopo le parole « accessori di legge ».
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma del secondo comma, ultimo inciso, dell’art. 288 c.p.c. .
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza