Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22225 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22225 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno indicato recapito PEC;
-istante –
contro
Agenzia delle Entrate , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-intimata –
avverso
l’ordinanza n. 17095, pronunciata dalla Corte di Cassazione, sez. VI-T, il 14.4.2021, e pubblicata il 16.6.2021;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
Gli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali difensori della RAGIONE_SOCIALE hanno proposto istanza per la
OGGETTO: Ires 2011 – Spese di lite – Avvocati anticipatari – Omessa indicazione della distrazione in dispositivo.
correzione di un errore materiale commesso nella ordinanza di questa Corte, n. 17095, dep. il 16.6.2021.
Con detta ordinanza, nel rigettare il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 2255 del 13.3.2019, questa Corte ha condannato l’Amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese di lite in favore della società, omettendo, tuttavia, di disporne la distrazione in favore dei difensori della parte vittoriosa, i quali ne avevano fatto istanza nel controricorso.
Ragioni della decisione
Dall’esame degli atti di causa risulta che, effettivamente, i difensori della contribuente, Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano chiesto nel controricorso la distrazione delle spese, mediante le espressioni ‘da distrarsi in favore dei procuratori per dichiarazione di averne fatto anticipo’.
Come ribadito da ultimo con la pronuncia Cass. sez. L, 31.5.2023, n. 15302 (cfr. anche, tra le altre, Cass. SU, 27.11.2019, n. 31033), in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., in tal senso Cass. n. 12437 del 17/05/2017: «In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, c.p.c. – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale
della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione».
2.1. Tanto premesso, il diritto dell’avvocato ex art. 93 c.p.c. sorge per il solo fatto della relativa dichiarazione. Infatti questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di precisare, pronunziando a Sezioni Unite, che ‘la richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle stesse spese (Cass. n. 8085/2006 e Cass. n. 20547/2009)’, Cass. SU, 27.11.2019, n. 31033.
2.2. La procedura per la correzione dell’errore materiale è tratteggiata nei commi 1 e 2 dell’art. 380 bis cod. proc. civ., come richiamati dall’art. 391 bis, secondo comma, cod. proc. civ., con previsione di notifica, almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, «del decreto agli avvocati delle parti», modalità (questa) che ricalca, peraltro, quella del procedimento di correzione dinanzi al giudice del merito, dove è stabilito che, in caso di correzione chiesta da una delle parti, il giudice fissa l’udienza con decreto «da notificarsi insieme al ricorso a norma dell’art. 170 primo e terzo comma» (art. 288 comma 1 cod. proc. civ.), ossia al procuratore costituito della controparte, ovvero direttamente a quest’ultima se costituitasi in giudizio personalmente.
Conclusivamente, il ricorso proposto dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali anticipatari delle spese processuali per conto della RAGIONE_SOCIALE deve accolto, prevedendosi che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n.
17095/21 sia corretto aggiungendo, dopo le espressioni «15% per spese generali», le seguenti espressioni «, con distrazione in favore dei procuratori antistatari che ne ha fatto richiesta».
3.1. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., sez. un., ord. 27/06/2002, n. 9438; Cass. ord. 4/05/2009, n. 10203; Cass. ord. 17/09/2013, n. 21213).
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso per la correzione di errore materiale proposto e per l’effetto dispone che, nella ordinanza n. 17095 del 2021 di questa Corte, il dispositivo sia integrato mediante l’aggiunta, dopo le espressioni «15% per spese generali», e prima del punto, delle seguenti espressioni «, con distrazione in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta».
Così deciso in Roma, il 20.6.2025.