Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29419 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29419 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2024
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso iscritto al n. 22648/2020 R.G. proposto da :
NOME, elettivamente domiciliato in NapoliINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente –
contro
UTG PREFETTURA DI NAPOLI, in persona del Prefetto pro tempore – intimato – avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 37571/2022 depositata in data 22/12/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Questa Corte, con sentenza n. 37571/2022 depositata in data 22 dicembre 2022, ha definito il giudizio di legittimità iscritto al n. 22648/2020 R.G., promosso da RAGIONE_SOCIALE contro la Prefettura di Napoli, accogliendo il ricorso, cassando il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annullando il decreto di
espulsione emesso a carico del medesimo in data 27 novembre 2019.
NOME COGNOME ha chiesto la correzione della menzionata sentenza, poiché questa Corte, nel condannare la Prefettura intimata al pagamento delle spese di lite, ha omesso disporne la distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO, come da richiesta formulata dal difensore nel ricorso (pag. 13).
La Prefettura di Napoli non ha svolto difese.
Considerato che:
Il ricorso deve essere accolto.
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.
La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391bis cod. proc. civ, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez. U., 16037/2010; nello stesso senso Cass. 12437/2017).
In considerazione di quanto sopra l’istanza di correzione può essere accolta, atteso che all’interno dell’originario ricorso il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore.
P.Q.M.
La Corte dispone che nella propria sentenza n. 37571 del 2022, depositata in data 22 dicembre 2022, siano apportate le seguenti
correzioni di errore materiale: nel dispositivo, a pag. 4 dell’ordinanza, riga 1 3, dopo l’interpunzione che segue alle parole ‘ ed accessori di legge’, sia aggiunta la frase “Ordina la distrazione delle spese stesse a favore del difensore del ricorrente AVV_NOTAIO“.
Dispone che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento corretto.
Così deciso in Roma in data 24 ottobre 2024.