Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31639 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31639 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9803/2024 R.G. proposto da : COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in NOCERA INFERIORE INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
-intimata- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 9814/2024 depositata il 11/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE
Il ricorrente, e per esso l’Avv. COGNOME COGNOME chiede la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 9814/2024, dep. l’11/04/2024 da questa Corte, in quanto il predetto istante era difensore antistatario, così come dichiarato in calce al controricorso prodotto in allegato.
Effettivamente, il dispositivo dell’ordinanza indicata così recita: ‘ La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 6.100,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 per cento, iva e cpa come per legge ‘ .
Pertanto, non è stata compiuta la distrazione delle spese, così come richiesto, a favore del difensore antistatario.
Tale omissione può essere emendata attraverso il procedimento di correzione per errore materiale. Sul punto, si rinvia per brevità alle S.U. n. 31033/2019, secondo cui in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.
Va inoltre ricordato che nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa
alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (in tal senso, fra le altre, Sez. 3, sent. n. 26566 del 14/09/2023 – Rv. 669068 – 01).
P.Q.M.
La Corte,
dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza della Corte Suprema di cassazione n. 9814/2024, depositata il 11/04/2024 , nel senso che ove si legge ‘ condanna la ricorrente a corrispondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 6.100,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 per cento, iva e cpa come per legge ‘, debba in realtà leggersi ‘ condanna la ricorrente a corrispondere in favore del difensore dichiaratosi antistatario, Avv. COGNOME COGNOME le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 6.100,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 per cento, iva e cpa come per legge ‘. Così deciso in Roma, il 18/09/2024.