Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12783 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12783 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 27920-2020 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
COGNOME VINCENZA;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 19234/2024 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 12/07/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Lette le memorie della controricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L’avv. NOME COGNOME difensore di NOME nel giudizio iscritto al n. 27920 del Ruolo generale per il 2020, promosso da Puce Giulia e definito da questa Corte con ordinanza n. 19234/2024 del 12/07/2024 di estinzione del giudizio di cassazione, ha chiesto la correzione di tale provvedimento, in quanto la Corte, pur condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite, ha omesso di disporne la distrazione in favore del difensore della controricorrente, come da richiesta formulata dal medesimo nelle memorie depositate in vista dell’adunanza camerale.
Con apposito decreto, il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio per l’adozione del provvedimento su tale istanza.
L’originaria ricorrente è rimasta intimata.
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa e sulla base di un’interpretazione orientata alle conseguenze, è il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c.
Infatti, nel prevedere l’istanza di distrazione, l’art. 93 c.p.c. facoltizza l’avvocato a chiedere al giudice di indicarlo ex art. 1188 c.c. come destinatario del pagamento delle spese processuali. Si tratta quindi di un mero accessorio rispetto alla domanda di
condanna alle spese. Inoltre, il procedimento di correzione, oltre ad essere in armonia con l’art. 93 co. 2 c.p.c. che lo richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore -consente di conciliare nel modo migliore la ragionevole durata del processo con il rispetto del principio del contraddittorio, garantendo con rapidità maggiore la soddisfazione dell’interesse del difensore distrattario ad ottenere un titolo esecutivo. Infine, esso è un rimedio applicabile ex art. 391-bis c.p.c. anche alle pronunce della Corte di cassazione (Cass. SU 16037/2010, Cass. 12437/2017).
In considerazione di ciò, l’istanza di correzione è ammissibile e nel caso di specie è accolta, poiché nella memoria depositata ex art. 380 bis.1 c.p.c. il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore.
Nulla a disporre quanto alle spese del presente procedimento (Cass. S.U. n. 29432/2024).
P. Q. M.
La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 19234/2024 del 12/07/2024 sia apportata la seguente integrazione: nel dispositivo, a p. 9, dopo le parole «per legge se dovuti» e prima del segno di interpunzione, sia aggiunta la frase: «, da distrarsi in favore dell’avvocato NOME COGNOME antistatario»;
dispone inoltre che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento da correggere.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile,