Distrazione delle Spese Legali: Quando la Corte Corregge Se Stessa
Nel complesso mondo della procedura civile, la corretta liquidazione delle spese processuali è un momento cruciale che sancisce la conclusione di una controversia. Un istituto fondamentale in questo contesto è la distrazione delle spese legali, previsto dall’art. 93 del codice di procedura civile, che tutela il lavoro del difensore. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come il sistema giudiziario possa correggere se stesso di fronte a un’evidente svista, garantendo i diritti dell’avvocato. Analizziamo come un errore materiale è stato prontamente emendato.
Il Fatto: Una Dimenticanza nell’Ordinanza
Al centro della vicenda vi è un avvocato che aveva difeso con successo una società di costruzioni in un procedimento contro l’Amministrazione Finanziaria. Al termine del giudizio di legittimità, la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell’ente impositore, condannandolo al pagamento delle spese legali in favore della società vittoriosa.
Tuttavia, nell’ordinanza era presente un’omissione significativa: mancava la disposizione che ordinava il pagamento di tali spese direttamente al legale, il quale, nel suo controricorso, si era dichiarato ‘antistatario’, ovvero aveva attestato di aver anticipato le spese e di non aver ancora ricevuto il compenso dal proprio cliente.
L’Istanza per la Correzione dell’Errore Materiale
Accortosi della dimenticanza, il difensore non ha proposto un nuovo e complesso ricorso, ma ha presentato un’istanza per la correzione dell’errore materiale. Invece di contestare il merito della decisione, ha semplicemente fatto notare alla Corte che, per una mera svista, era stata omessa una statuizione dovuta e ritualmente richiesta.
L’avvocato ha evidenziato che la sua richiesta di distrazione delle spese legali era chiaramente documentata negli atti del processo, e l’omissione costituiva un classico errore materiale, sanabile attraverso la procedura semplificata prevista dall’articolo 391-bis del codice di procedura civile.
La Decisione della Cassazione sulla distrazione delle spese legali
La Corte di Cassazione ha accolto pienamente la richiesta del legale. I giudici hanno riconosciuto che l’istanza non mirava a una nuova valutazione del caso, ma a sollecitare l’esercizio del potere di emendare, anche d’ufficio, gli errori materiali contenuti nei propri provvedimenti.
Di conseguenza, la Corte ha disposto la correzione della precedente ordinanza, ordinando che, sia nella parte motiva che nel dispositivo, venisse aggiunta la frase: “con distrazione in favore dell’avvocato [omissis], dichiaratosi antistatario ex art. 93 cod. proc. civ.”. In questo modo, è stato ripristinato il diritto del difensore a ricevere direttamente dalla parte soccombente quanto dovuto per le sue prestazioni professionali.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si fonda su una logica chiara e ineccepibile. La richiesta di distrazione era stata formalmente avanzata nel controricorso, come attestato dagli atti di causa. L’omissione di tale statuizione nel dispositivo finale non poteva quindi essere interpretata come un rigetto implicito della richiesta, ma solo come una svista materiale. Il meccanismo di correzione previsto dall’art. 391-bis c.p.c. è stato concepito proprio per sanare questo tipo di imperfezioni, evitando di appesantire il sistema con ulteriori gravami per questioni puramente formali. La Corte ha quindi agito per ripristinare la coerenza tra la richiesta rituale della parte e il contenuto del provvedimento finale, assicurando la piena tutela del diritto dell’avvocato antistatario.
Le Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un principio fondamentale per la professione forense: il diritto alla distrazione delle spese legali, se correttamente richiesto, deve trovare puntuale riscontro nella decisione del giudice. La vicenda dimostra l’efficacia della procedura di correzione dell’errore materiale come strumento rapido per rimediare a sviste che potrebbero altrimenti pregiudicare i diritti del difensore. Per gli avvocati, ciò rappresenta una garanzia importante: un’omissione formale non vanifica il diritto a ottenere il giusto compenso direttamente dalla parte soccombente, confermando la solidità delle tutele procedurali a loro disposizione.
Cosa succede se un giudice dimentica di disporre la distrazione delle spese a favore dell’avvocato che l’aveva richiesta?
Se si tratta di una chiara dimenticanza, qualificabile come errore materiale, l’avvocato può presentare un’istanza per la correzione del provvedimento. La Corte, come nel caso esaminato, può emendare la propria decisione aggiungendo la statuizione mancante.
È necessario proporre un nuovo ricorso per correggere l’omessa distrazione delle spese legali?
No, non è necessario un autonomo ricorso. Secondo quanto stabilito dalla Corte, è sufficiente un’istanza volta a sollecitare il potere di correzione dell’errore materiale, che il giudice può esercitare anche d’ufficio ai sensi dell’art. 391-bis del codice di procedura civile.
Cosa significa esattamente che un avvocato si dichiara ‘antistatario’?
Significa che l’avvocato dichiara in giudizio di aver anticipato le spese per il proprio cliente e di non aver ancora ricevuto il suo compenso. Questa dichiarazione gli conferisce il diritto, in caso di vittoria, di ottenere il pagamento delle spese legali direttamente dalla parte soccombente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16930 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16930 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/06/2024
Oggetto:
Correzione errore
materiale
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 15207/2023 R.G. proposto da
AVV_NOTAIO , quale difensore costituito per la RAGIONE_SOCIALE nel procedimento iscritto al 4698/2016 R.G., rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 cod. proc. civ.;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – per la correzione dell’ordinanza n. 20169/2023 della Corte di Cassazione, depositata in data 13 luglio 2023;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’AVV_NOTAIO, nella qualità di difensore costituito per la RAGIONE_SOCIALE, ha presentato
un’istanza volta ad ottenere la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 20169/2023, pubblicata il 13.07.2023, con la quale, dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima è stata condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di legittimità in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE;
-che l’istanza di correzione si riferisce specificamente ed esclusivamente a tale ultima statuizione, deducendosi che essa è frutto di errore materiale dal momento che dagli atti di causa emerge che l’AVV_NOTAIO COGNOME aveva chiesto la distrazione RAGIONE_SOCIALE spese in proprio favore, ex art. 93 cod. proc. civ.;
che non risulta presentato un autonomo ricorso per correzione di errore materiale, quanto piuttosto un’istanza volta a sollecitare alla Corte il potere di emendare anche d’ufficio gli errori materiali, come previsto dalla novellata previsione di cui all’art. 391-bis cod. proc. civ.;
che può, quindi, procedersi alla correzione del provvedimento in questione, che manca della statuizione sulla distrazione, sebbene questa fosse stata richiesta con il controricorso nel definito giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte , pronunciando sul ricorso, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella motivazione e nel dispositivo della propria ordinanza n. 20169/2023, pubblicata il 13.07.2023, disponendo che, rispettivamente, dopo le parole, ‘ RAGIONE_SOCIALE spese di lite del presente giudizio ‘ (cfr. p. 5 ultimo capoverso della motivazione) e ‘ e agli accessori di legge ‘ ( cfr. p. 5, penultimo e ultimo rigo del dispositivo) sia aggiunta la locuzione ‘ con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, dichiaratosi antistatario ex art. 93 cod. proc. civ. ‘ .
Manda alla cancelleria per la prescritta annotazione sull’originale del provvedimento.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2024