Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 25038 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25414/2023 R.G. proposto da: l’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) quale difensore e rappresentante in giudizio di RAGIONE_SOCIALE, domiciliazione telematica
,
-ricorrente-
contro
COMUNE DI MONDRAGONE
-intimato-
Civile Ord. Sez. U Num. 25038 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/09/2024
avente ad oggetto la SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 28361/2017 depositata il 28/11/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
con sentenza n. 28361 del 2017 queste Sezioni Unite hanno respinto il ricorso del Comune RAGIONE_SOCIALE Mondragone avverso una sentenza della Corte di appello di Napoli depositata il 9 dicembre 2014, n. 4887, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente RAGIONE_SOCIALE;
l’avvocato NOME COGNOME, quale difensore e rappresentante in giudizio della suddetta società, ha richiesto di correggere l’errore materiale, indicato come contenuto nel suddetto provvedimento, consistente nella mancata pronuncia di distrazione delle spese processuali in favore suo e degli altri avvocati, in congiunta difesa, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
il ricorso è stato notificato in via telematica sia al Comune d Mondragone sia al relativo titolare del patrocinio in quel giudizio, senza che siano state svolte deduzioni;
Considerato che
il ricorso è stato notificato alla controparte personalmente, a mente dell’art. 288, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass., 15/02/2013, n. 3827);
la giurisprudenza di questa Corte ritiene:
il rimedio esperibile in assenza di un’espressa indicazione normativa e non integrando, l’istanza di distrazione, un’autonoma domanda;
il difensore legittimato a proporre il rimedio se nel corso del giudizio aveva formulato, sul punto, specifica richiesta, che deve ritenersi validamente proposta anche quando sia mancata, come nel caso, l’esplicita dichiarazione in ordine all’avvenuta anticipazione delle spese e alla mancata riscossione degli onorari,
atteso che la stessa può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Cass., Sez. U., 27/11/2019, n. 31033; conf., da ultimo, Cass., 26/02/2024, n. 5082);
può aggiungersi che la suddetta correzione, e relativa attribuzione, può essere richiesta disgiuntamente nel caso di difesa collettivamente svolta da più difensori congiuntamente richiedenti, come nella fattispecie, la comune distrazione, come tale da disporre dunque in emenda: si tratta, infatti, di un provvedimento non solo esclusivamente favorevole (perché non priva il difensore di rivolgersi all’assistito anche per l’intera somma: Cass., 12/11/2008, n. 27041, Cass., 21/05/2021, n. 14082), ma che potrebbe comunque essere adottato anche officiosamente, fermo il rispetto del contraddittorio (Cass., Sez. U., 13/02/2023, n. 4353, in tema di omessa distrazione delle spese oggetto di correzione in favore dei due difensori richiedenti, nonostante la rinuncia di uno solo di essi al ricorso correttivo inizialmente proposto congiuntamente);
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 28361 del 28 novembre 2017, venga corretto aggiungendo, dopo le parole «rimborso delle spese generali (15%)» l’inciso «da distrarsi in favore degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME». Così deciso in Roma, il 25/06/2024.