Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5571 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5571 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20798/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CFCODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende
–
Ricorrente –
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CF: CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende
-Resistente – avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 23471/2022 depositata il 27/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
AVV_NOTAIO già difensore di NOME COGNOME nel giudizio celebrato da questa Corte e recante il numero di R.G. 27315/19, che ha visto lo stesso contrapposto all’AVV_NOTAIO ha proposto istanza per correzione di errore materiale dell’ordinanza di questa Corte, n. 23471/2022, del 27 luglio 2022, lamentando la mancata attribuzione, all’esito di quel giudizio di
legittimità, delle spese in proprio favore, quale difensore antistatario del COGNOME.
Fissata la trattazione nell’adunanza camerale dell’8 /02/2023, con ‘memoria’ depositata il 27 /01/ 2023, l’AVV_NOTAIO ha riferito di aver avuto comunicazione di ‘fissazione d’udienza di ricorso già definito’, avendo solo in seguito appreso dopo essersi recato presso la cancelleria di questa Corte -trattarsi di istanza per correzione di errore materiale e che sebbene al medesimo sia stata data comunicazione della fissazione di adunanza camerale per la trattazione della proposta istanza, la stessa non risultava essergli stata notificata.
Il Collegio, rilevato che ‘ il mero deposito dell’istanza di correzione di una pronuncia della Corte di cassazione, proposta dalla parte che non ne curi la notifica e gli ulteriori adempimenti, deve ritenersi inammissibile, non potendo introdursi legittimamente un «tertium genus» di procedimento rispetto a quelli previsti dall’art. 391-bis cod. proc. civ. ‘, riteneva, però, che, ‘ qualora a tale istanza abbia fatto seguito l’iscrizione a ruolo d’ufficio, la stessa si converte nel procedimento officioso di correzione, previsto dalla stessa disposizione ‘ (cfr. Cass. , Sez. I, sent. 31/05/2022, n. 17565).
Su queste basi riteneva necessario -per garantire l’effettività del contraddittorio -assicurare la comunicazione, a cura della cancelleria di questa Corte, dell’istanza suddetta depositata dalla AVV_NOTAIO (e con essa, anche della presente ordinanza) e, per tale ragione disponeva rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, disponendo che si provvedesse nei termini appena indicati.
La trattazione è stata, quindi, nuovamente fissata ai sensi dell’art. 381bis . c.p.c. in forza del n. 4bis del secondo comma dell’art. 375 c.p.c.
Nessuna delle parti ha depositato memoria ed il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
CONSIDERATO CHE:
I l Collegio rileva che effettivamente l’AVV_NOTAIO, difensore del resistente NOME COGNOME nel giudizio sul ricorso iscritto al N.R.G. 27315-2019, definito da questa Sezione con l’ordinanza n. 23471 del 2022, figurava come distrattaria e che in detta ordinanza è stata omessa, come emerge dal dispositivo, la distrazione delle spese liquidate a favore del COGNOME, non espressamente indicato come destinatario nel dispositivo, ma certamente come tale identificabile atteso il rigetto del ricorso ed il riferimento nella pag. 11 della motivazione al principio di soccombenza come regolatore delle spese.
P oiché il rimedio in ordine all’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione si identifica nel procedimento di correzione di errore materiale (Cass., Sez. Un., n. 31033 del 2019, ex multis ), l’istanza dell’AVV_NOTAIO, che era da ritenere un vero e proprio ricorso, tanto che se n’è disposta l’iscrizione a ruolo, deve accogliersi .
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 391 -bis c.p.c., dispone che l’ordinanza n. 23471 del 2022, resa nel giudizio sul ricorso iscritto al N.R.G. 27315-2019, si intenda corretta con l’aggiunta nel dispositivo alla pagina 12, dopo la parola ‘legge’ e prima del punto , di quanto segue: ‘ con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO ‘. Visto l’art. 288, secondo comma, secondo inciso, si dispone che la Cancelleria annoti la presente ordinanza sull’originale dell’ordinanza n. 23471 del 2022’ .
Così deciso in Roma, l’8 novembre 2023, nella camera di consiglio