Distrazione Spese Legali: La Cassazione Chiarisce il Rimedio per l’Omessa Pronuncia
Un avvocato vince una causa per il proprio cliente e, avendo anticipato le spese, chiede la distrazione spese legali a suo favore. Tuttavia, il giudice, nella redazione del provvedimento finale, dimentica di inserire questa clausola. Cosa fare? Un nuovo, lungo e costoso giudizio di impugnazione? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ribadisce che la via maestra è un’altra, molto più semplice e veloce: la correzione dell’errore materiale.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da un’istanza presentata da una società di costruzioni. Quest’ultima, risultata vittoriosa in un precedente giudizio, ha evidenziato come il dispositivo dell’ordinanza emessa dalla stessa Corte di Cassazione fosse viziato da un errore materiale. Nello specifico, mancava la statuizione sulla distrazione delle spese processuali in favore dei suoi avvocati, nonostante questi si fossero regolarmente dichiarati antistatari sia nel controricorso che nella memoria difensiva. L’omissione, sebbene apparentemente una mera formalità, ha un impatto sostanziale, poiché impedisce ai legali di ottenere un titolo esecutivo per riscuotere le proprie competenze direttamente dalla parte soccombente, in questo caso un Ministero.
La Procedura Corretta per la Distrazione Spese Legali Omessa
La questione centrale affrontata dalla Corte è quale sia il rimedio esperibile in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese. La Suprema Corte, richiamando suoi precedenti consolidati (tra cui le Sezioni Unite), ha affermato un principio di diritto fondamentale: la soluzione non risiede nei mezzi di impugnazione ordinari, ma nel procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli articoli 287 e 288 del codice di procedura civile.
La richiesta di distrazione, infatti, non costituisce una domanda autonoma, ma una mera modalità di pagamento delle spese di lite. Di conseguenza, la sua omissione non è un errore di giudizio che incide sul merito della decisione, ma una svista formale. Optare per la correzione dell’errore materiale risponde a esigenze di economia processuale e al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantendo al difensore di ottenere rapidamente il titolo esecutivo di cui ha diritto.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto l’istanza della società pienamente fondata. La dichiarazione dei legali di essere antistatari era presente agli atti e, pertanto, l’omissione nel dispositivo costituiva un palese errore materiale. Il Collegio ha sottolineato come la procedura di correzione, disciplinata anche dall’art. 391-bis c.p.c. per le pronunce della Cassazione, sia il rimedio più adeguato. Essa è in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, c.p.c., che regola proprio l’istituto della distrazione.
La scelta di questo strumento processuale, anziché di un mezzo di impugnazione, consente di tutelare più efficacemente e rapidamente il diritto del difensore distrattario. Si evita di appesantire il sistema giudiziario con ulteriori gradi di giudizio per una questione che non tocca la sostanza della controversia, ma solo un aspetto accessorio relativo al pagamento delle spese. La Corte ha quindi disposto la correzione della propria precedente ordinanza, aggiungendo la frase mancante e sanando così l’errore.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica per gli avvocati. Stabilisce in modo inequivocabile che, di fronte a un’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese, il difensore non deve intraprendere un complesso percorso di impugnazione. È sufficiente avvalersi del più snello e celere procedimento di correzione dell’errore materiale. Questa soluzione non solo fa risparmiare tempo e risorse a tutte le parti coinvolte, ma rafforza anche la tutela del credito professionale dell’avvocato, consentendogli di ottenere il proprio compenso in tempi ragionevoli e con minori formalità.
Cosa succede se un giudice dimentica di pronunciarsi sulla richiesta di distrazione delle spese legali?
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, il rimedio corretto non è l’impugnazione ordinaria, ma il procedimento di correzione degli errori materiali.
Perché si usa la procedura di correzione dell’errore materiale e non un’impugnazione?
La procedura di correzione è considerata più rapida ed efficiente, in linea con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Permette al difensore di ottenere un titolo esecutivo in tempi brevi, dato che la richiesta di distrazione non è considerata una domanda autonoma ma accessoria alla condanna alle spese.
La procedura di correzione per omessa distrazione delle spese si applica anche alle decisioni della Corte di Cassazione?
Sì, la Corte afferma che il rimedio della correzione dell’errore materiale, ai sensi dell’art. 391-bis del codice di procedura civile, è applicabile anche nei confronti delle proprie pronunce.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19619 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19619 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/07/2024
ORDINANZA
Sul l’istanza iscritta al n. 2164/2023 R.G. proposta da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-istante- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-intimato –
avverso l’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 726/2023 depositata il 12/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO
che la RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 726/2023 del 12.1.2023, pronunciata dalla I Sezione Civile di questa Corte;
-che, in particolare, è stato evidenziato dall’istante che il predetto dispositivo è affetto da errore materiale atteso che non contiene la distrazione delle spese processuali al difensore nonostante che lo stesso si fosse dichiarato antistatario;
che tale istanza è fondata, essendo la dichiarazione del legale contenuta sia nel controricorso che nella memoria ex art. 380 bis1. c.p.c;
che, infatti, questa Corte (vedi Cass. S.U. n. 16037/2010; conf. Cass. n. 12962/2012) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui ‘In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio
applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione’; che, pertanto, deve provvedersi alla correzione del dedotto errore materiale nei termini di cui in dispositivo;
P.Q.M.
Corregge il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 726/2023 del 12.1.2023, aggiungendo, dopo le parole ‘accessori di legge’, alla fine del 4° ed ultimo rigo, le seguenti parole: ‘da distrarsi in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME
Lacirignola, dichiaratisi antistatari’.
Così deciso in Roma in data 10.7.2024 nella camera di consiglio