Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33258 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33258 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11192/2024 R.G., proposto da
AVV_NOTAIO , in qualità di difensore e procuratore speciale antistatario di NOME , controricorrente nel proc. iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO Reg Gen., definito da questa Corte con ordinanza 15 aprile 2024, n. 10161;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME; NOME COGNOME ; NOME COGNOME ;
-intimati-
per la c orrezione dell’errore materiale conten u to nell’ordinanza della Corte di cassazione n. 10161/2024, depositata in data 15 aprile 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
AVV_NOTAIO, quale difensore e procuratore speciale di NOME COGNOME ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 10161/2024, emessa da questa Corte in data 15 aprile 2024, nella parte in cui non ha disposto, nel dispositivo, nel liquidare le spese del giudizio in favore del controricorrente NOME COGNOME, la distrazione a favore del difensore, AVV_NOTAIO, il quale si era dichiarato antistatario, facendone richiesta nel controricorso.
Ritenuto che:
il ricorso è fondato;
in caso di omessa pronuncia sull ‘ istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell ‘ errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell ‘ art. 93, comma 2, cod. proc. civ. (che ad esso si richiama per l ‘ ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell’art. 391bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ( ex aliis , Cass. nn. 12437 del 2017 e 5082 del 2024);
nella specie, come detto, il difensore del controricorrente NOME COGNOME aveva richiesto la distrazione delle spese nel controricorso, ma la Corte, nel provvedere sulle spese a favore della parte assistita dal medesimo difensore, per mera svista le aveva liquidate a NOME COGNOME omettendo di disporre la richiesta distrazione;
pertanto, va disposta la correzione del predetto errore materiale, come da dispositivo.
Per Questi Motivi
La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo del l’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, n. 10161/2024, depositata il 16 aprile 2024, nel senso che alla statuizione ivi contenuta, nel primo capoverso, del tenore ‘ Condanna i ricorrenti a rimborsare a ciascun controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore di NOME COGNOME e di NOME COGNOME in Euro 8.000,00 ciascuno per compensi e, in favore di NOME COGNOME, in Euro 6.200,00 per compensi, oltre, per ciascun controricorrente, alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. ‘, sia aggiunto il seguente periodo: ‘ Dispone che le spese liquidate al controricorrente NOME COGNOME siano distratte in favore del suo difensore, AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario ‘.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME