Distrazione Spese Legali: L’Ordinanza che Corregge l’Errore
Nel complesso mondo della procedura civile, anche una piccola omissione può avere conseguenze pratiche significative. L’istituto della distrazione spese legali è fondamentale per garantire al difensore il recupero dei costi anticipati per il proprio cliente. Ma cosa accade se il giudice, pur in presenza dei presupposti, dimentica di inserirla nel provvedimento finale? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre una risposta chiara, mostrando come sia possibile rimediare a un simile errore materiale in modo rapido ed efficace.
Il Caso: La Dimenticanza nel Dispositivo dell’Ordinanza
La vicenda trae origine da un ricorso presentato da un cittadino contro una Prefettura. All’esito del giudizio, la Corte di Cassazione emetteva un’ordinanza favorevole al ricorrente, condannando l’amministrazione al pagamento delle spese processuali. Tuttavia, nel dispositivo del provvedimento, mancava un dettaglio cruciale: la distrazione delle spese in favore dell’avvocato difensore. Quest’ultimo, infatti, si era dichiarato ‘anticipatario’, ossia aveva attestato di aver sostenuto personalmente i costi della causa, chiedendo quindi che la somma liquidata dal giudice gli fosse versata direttamente dalla parte soccombente.
Di fronte a questa omissione, l’avvocato ha presentato una sollecitazione di correzione d’ufficio, chiedendo alla Corte di integrare la sua precedente decisione per rimediare all’evidente errore materiale.
La Procedura di Correzione e l’Importanza della Distrazione Spese Legali
La Corte di Cassazione ha accolto prontamente la richiesta, riconoscendo la presenza di un mero errore materiale. La legge, infatti, prevede una procedura semplificata (disciplinata dagli articoli 287, 288 e 391 bis del codice di procedura civile) per correggere questo tipo di sviste, che non modificano la sostanza della decisione ma ne rettificano semplicemente l’espressione formale.
Il provvedimento in esame sottolinea che la dichiarazione del difensore di essere ‘anticipatario’ è il presupposto indispensabile per ottenere la distrazione. Una volta che tale dichiarazione è presente agli atti, la distrazione delle spese legali diventa un atto quasi dovuto da parte del giudice, e la sua omissione costituisce un errore rettificabile.
La Decisione della Corte
Con la nuova ordinanza, la Corte non ha modificato il merito della sua precedente decisione, ma ha semplicemente disposto un’integrazione del dispositivo. Specificamente, ha ordinato che dopo le parole ‘che liquida’ venisse aggiunta la frase ‘con distrazione in favore dell’avvocato [Nome], difensore del ricorrente’.
Questo intervento, seppur puramente formale, ha un impatto concreto notevole: garantisce al legale il diritto di ricevere direttamente dalla Prefettura le somme liquidate a titolo di spese legali, senza doverle richiedere al proprio assistito.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su principi consolidati. In primo luogo, viene riconosciuto che l’omissione della distrazione, a fronte della dichiarazione di anticipazione delle spese da parte del legale, costituisce un classico esempio di ‘errore materiale omissivo’. Questo tipo di errore non richiede un nuovo giudizio o un complesso iter di impugnazione, ma può essere sanato con la procedura di correzione.
La Corte richiama anche un precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 16037/2010), che ha chiarito come la procedura di correzione degli errori materiali sia lo strumento adeguato per ovviare a questo tipo di dimenticanze, assicurando celerità e semplicità. La decisione è quindi volta a ripristinare la corretta formulazione del provvedimento, garantendo la piena tutela dei diritti del difensore.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza della precisione nella redazione dei provvedimenti giudiziari e, al contempo, offre una chiara indicazione sulla via da seguire in caso di errori. Per gli avvocati, è un monito a verificare sempre attentamente il dispositivo delle sentenze e a ricordare di formalizzare la dichiarazione di anticipatari per poter beneficiare della distrazione delle spese legali. Per i cittadini, è la conferma che il sistema giudiziario dispone di strumenti per correggere le proprie sviste, garantendo che i diritti di tutte le parti, compresi i loro difensori, siano rispettati.
Cosa succede se un giudice dimentica di disporre la distrazione delle spese legali a favore dell’avvocato?
Se l’avvocato si è dichiarato anticipatario delle spese, l’omissione nel dispositivo costituisce un errore materiale che può essere corretto attraverso una specifica procedura semplificata, senza necessità di impugnare la decisione nel merito.
Qual è il presupposto necessario perché l’avvocato possa ottenere la distrazione delle spese?
Il presupposto indispensabile è che il difensore dichiari formalmente nel corso del giudizio di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari (dichiarazione di essere ‘anticipatario’).
Con quale strumento si corregge l’omissione della distrazione delle spese in un’ordinanza?
L’omissione viene corretta tramite la procedura di correzione degli errori materiali, disciplinata dagli articoli 287 e seguenti del codice di procedura civile, che consente al giudice di integrare o rettificare il proprio provvedimento senza modificarne il contenuto sostanziale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 9512 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 9512 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 11617/2022 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
-ricorrente –
contro
PREFETTURA DI ROMA, in persona del Prefetto pro tempore domiciliata, ex lege , presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, INDIRIZZO
-resistente –
avverso la sentenza n. 18540/2021 del TRIBUNALE di ROMA, pubblicata il 26/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Vista la sollecitazione di correzione d’ufficio d’errore materiale omissivo, per non essere stata disposta nel dispositivo dell’ordinanza n. 20403/2024 la distrazione delle spese in favore dell’avv. NOME COGNOME difensore del ricorrente NOME COGNOME dichiaratosi anticipatario;
considerato che, in effetti, per mero materiale errore, la invocata distrazione non consta essere stata disposta, pur sussistendo il presupposto della dichiarazione di cui detto e che, per ovviare al fine, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 16037 del 7/7/2010), può procedersi, come in dispositivo, con le modalità della correzione degli errori materiali (artt. 287 e 288, cod. proc. civ.), anche allo scopo di cui all’art. 391 bis, cod. proc. civ.;
P.Q.M.
dispone, a correzione di materiale errore omissivo, che nel dispositivo dell’ordinanza di questa Sezione n. 20403/2024, pubblicata il 23 luglio 2024, dopo le parole ‘che liquida’, debba aggiungersi l’espressione: ‘ con distrazione in favore dell’avvocato NOME COGNOME‘, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.