Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25589 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25589 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO proposto da:
NOME COGNOME, difensore antistatario della RAGIONE_SOCIALE, nel procedimento R.G. n. 17833/2022, con domicilio digitale, ex lege ;
– ricorrente –
contro
STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI DOTT. NOME COGNOME – DOTT.SSA COGNOME NOME; RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 350/2025 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE depositata in data 8/1/2025;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/5/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
ritenuto che,
AVV_NOTAIO, quale difensore della RAGIONE_SOCIALE nel procedimento R.G. n. 17833/2022 di questa Corte, ha proposto ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 350/2025 della Corte Suprema di cassazione depositata in data 8/1/2025, con cui questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto dallo RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 791/2022 depositata il 16/5/2022, ha condannato lo studio associato ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore delle società controricorrenti, omettendo tuttavia, con riguardo alla RAGIONE_SOCIALE, di distrarle in favore del relativo difensore che ne aveva fatto regolare istanza;
lo RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEssa NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese in questa sede;
considerato che ,
AVV_NOTAIO, quale difensore della RAGIONE_SOCIALE nel procedimento R.G. n. 17833/2022 di questa Corte, aveva chiesto, nel controricorso depositato agli atti del giudizio di cassazione, la distrazione ex art. 93 c.p.c., in suo favore, delle spese di lite, dichiarandosi antistataria;
sul punto, varrà osservare come, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, c.p.c. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 5082 del 26/02/2024, Rv. 670334 -01; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010, Rv. 613868 – 01);
il ricorso va, quindi, accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza n. 350/2025 della Corte Suprema di cassazione depositata in data 8/1/2025, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «e agli accessori come per legge», la frase «, da distrarsi, quanto alla RAGIONE_SOCIALE, in favore dell’AVV_NOTAIO ex art. 93 cod. proc. civ.»;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002, Rv. 555429 – 01);
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 350/2025 della Corte Suprema di cassazione depositata in data 8/1/2025, sia corretto aggiungendo, dopo le parole «e agli accessori come per legge», la frase «, da distrarsi, quanto alla RAGIONE_SOCIALE, in favore dell’AVV_NOTAIO ex art. 93 cod. proc. civ.».
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 26 maggio 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME