Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1199 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1199 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2025
ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE
Su istanza iscritta al n. 15286/2024 R.G. proposta da ll’avv.to NOME COGNOME nel procedimento n. R.G. 19246 del 2020 tra: NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOMECOGNOME NOME elettivamente domiciliate in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrenti –
Per la correzione dell’ ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 17776/2024 depositata il 27/06/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RILEVATO CHE
L’avvocato NOME COGNOME in qualità di difensore di NOME e NOME COGNOME nel giudizio recante R.G. 19246 del 2020 chiedeva «di voler disporre la correzione materiale della ordinanza n. 17776 del 2024 emessa nel procedimento sopraindicato (R.G. 19246 del 2020) aggiungendo al P.Q.M. la distrazione delle spese di lite liquidate in favore de ll’avv.to NOME COGNOME ;
RITENUTO CHE
effettivamente, risulta che l’avv.to COGNOME aveva chiesto, nel controricorso e nella memoria, la distrazione in suo favore, ex art. 93 cod. proc. civ., delle spese legali, dichiarandosi antistatario;
come già più volte rimarcato da questa Corte, in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, comma 2, cod. proc. civ. che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -consente il migliore
rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 -bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; 10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578);
l’istanza , quindi, va accolta, disponendo che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 17776 del 2024 emessa nel procedimento sopraindicato (R.G. 19246 del 2020) sia corretto mediante l’aggiunta nel p.q.m. delle parole con distrazione in favore dell’avv. NOME COGNOME ex art. 93 cod. proc. civ. » prima delle parole ‘ Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente ‘ e dopo le parole ‘ che liquida in €. 5.000,00 più €. 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al ‘ 15% IVA e CPA come per legge ‘ ;
per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento;
in proposito deve richiamarsi il recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno affermato il seguente principio di diritto: Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all’istanza
di rettifica (Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744 – 01).
P. Q. M.
La Corte dispone che il dispositivo della ordinanza della seconda sezione di questa Corte n. 17776 del 2024 emessa nel procedimento R.G. 19246 del 2020 sia corretto mediante l’aggiunta delle parole con distrazione in favore dell’avv. NOME COGNOME ex art. 93 cod. proc. civ. » prima delle parole ‘ Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente ‘ e dopo le parole ‘ che liquida in €. 5.000,00 più €. 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al ‘ 15% IVA e CPA come per legge ‘ ;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda