Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14534 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 14534 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
Oggetto: Correzione errore materiale d’ufficio – Distrazione spese di lite
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11981/2023 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del foro di Roma, con procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio del difensore;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
-intimata – avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 2015/2023 pubblicata il 23 gennaio 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
rilevato che:
-nell’ordinanza n. 2 015/2023, depositata in data 23 gennaio 2023, con cui questa Corte ha accolto il ricorso n. 29549/2021 proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza n. 12838/2021 del Tribunale di Roma, pronunciando condanna alle spese del giudizio di legittimità;
rilevato che l’ AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 287 e 391 bis c.p.c. segnalando che nel pronunciare la condanna della controricorrente RAGIONE_SOCIALE, la Corte ha omesso di disporre la distrazione RAGIONE_SOCIALE spese in suo favore, sebbene tale richiesta fosse contenuta nel ricorso;
considerato che dal menzionato atto processuale emerge in maniera inequivoca la richiesta di distrazione avanzata dal difensore della parte e pertanto debba disporsi la correzione dell’omissione della distrazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite;
rilevato, inoltre, che è sufficiente che il difensore abbia formulato specifica richiesta di distrazione nel corso del giudizio, senza che sia necessaria l’esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione RAGIONE_SOCIALE spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Cass., Sez. Un., n. 31033 del 2019);
-infine, che si è recentemente chiarito che il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della corte di cassazione, per omessa pronuncia sulla distrazione RAGIONE_SOCIALE spese, non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’AVV_NOTAIO antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione “in proprio” dell’istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in
rappresentanza di parte e in base all’originaria procura (v. Cass. n. 15302 del 2023);
-nulla occorre statuire sulle spese processuali, poiché il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391bis c.p.c. non configura di regola ipotesi di soccombenza, per la sua natura sostanzialmente amministrativa (Cass., Sez. Un., n. 9438 del 2002; Cass., Sez. Un., n. 10203 del 2009; Cass. n. 27196 del 2018; Cass. n. 26566 del 2023).
P.Q.M.
La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 2 015/2023, pubblicata il 23.01.2023, venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 3 , le parole ‘ entrambe le fasi con distrazione in favore de ll’ AVV_NOTAIO ‘ dopo la frase ‘ al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di appello, liquidate in euro 1.364,50, di cui euro 64,200 per esborsi, nonché alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali ‘, e prima dell a frase ‘ Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione civile addì 17