Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 9310 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 9310 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
Oggetto: Correzione errore materiale d’ufficio – Distrazione spese di lite
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25906/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME e dell’avvocato NOME COGNOME del foro di Caserta, con procura in calce al controricorso ed elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC de i difensori iscritti nel REGINDE;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex
lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 32101/2022 pubblicata il 31 ottobre 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE rilevato che:
-nell’ordinanza n. 32101/2022, depositata in data 31 ottobre 2022, con cui questa Corte ha rigettato il ricorso n. 17780/2021 proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 1436/2021 della Corte d’appello di Napoli, pronunciando condanna alle spese del giudizio di legittimità;
-rilevato che gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori del controricorrente NOME COGNOME, hanno segnalato che nel pronunciare la condanna della ricorrente, la Corte ha omesso di disporre la distrazione RAGIONE_SOCIALE spese in loro favore, sebbene tale richiesta fosse contenuta nel controricorso;
considerato che dal menzionato atto processuale emerge in maniera inequivoca la richiesta di distrazione avanzata dai
difensori della parte e pertanto debba disporsi la correzione dell’omissione della distrazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite ;
rilevato, inoltre, che è sufficiente che il difensore abbia formulato specifica richiesta di distrazione nel corso del giudizio, senza che sia necessaria l’esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione RAGIONE_SOCIALE spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Cass., Sez. Un., n. 31033 del 2019);
-infine, che si è recentemente chiarito che il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della corte di cassazione, per omessa pronuncia sulla distrazione RAGIONE_SOCIALE spese, non deve essere notificato anche alla parte difesa dall’avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c.,
in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione “in proprio” dell’istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all’originaria procura (v. Cass. n. 15302 del 2023);
-nulla occorre statuire sulle spese processuali, poiché il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 391-bis c.p.c. non configura di regola ipotesi di soccombenza, per la sua natura sostanzialmente amministrativa (Cass., Sez.
Un., n. 9438 del 2002; Cass., Sez. Un., n. 10203 del 2009; Cass. n. 27196 del 2018; Cass. n. 26566 del 2023).
P.Q.M.
La Corte dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 32101/2022, pubblicata il 31.10.2022, venga corretta, in dispositivo, aggiungendo, a pag. 5 , le parole ‘con distrazione in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ‘ dopo la frase ‘che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario RAGIONE_SOCIALE spese generali, nella misura del 15%, IVA, Cassa Avvocati ed accessori tutti come per legge’, e prima dell a frase ‘ Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto ‘.
Dispone la conseguente annotazione sull’originale della detta ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione