Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20072 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20072 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ordinanza
sul ricorso n. 4320/2024 proposto da:
NOME NOME, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliato a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-resistente-
RAGIONE_SOCIALE, difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, domiciliata a Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
-resistente- avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 4251/2024 del 16/02/2024.
Udita la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa e ragioni della decisione
AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME nel giudizio iscritto al n. 4110 del Ruolo generale per il 2020, promosso da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE e definito da questa Corte con ordinanza n. 4251/2024 del 16/02/2024 di rigetto del ricorso, ha chiesto la correzione di tale
provvedimento, in quanto la Corte, pur condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite, ha omesso di disporne la distrazione in favore del difensore del controricorrente, come da richiesta formulata dal medesimo nel controricorso. Con provvedimento del 23/2/2024, il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio per l’adozione del provvedimento su tale istanza. Gli originari ricorrenti sono rimasti intimati.
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa e sulla base di un’interpretazione orientata alle conseguenze, è il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c. Infatti, nel prevedere l’istanza di distrazione, l’art. 93 c.p.c. facoltizza l’AVV_NOTAIO a chiedere al giudice di indicarlo ex art. 1188 c.c. come destinatario del pagamento delle spese processuali. Si tratta quindi di un mero accessorio rispetto alla domanda di condanna alle spese. Inoltre, il procedimento di correzione, oltre ad essere in armonia con l’ art. 93 co. 2 c.p.c. -che lo richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore -consente di conciliare nel modo migliore la ragionevole durata del processo con il rispetto del principio del contraddittorio, garantendo con rapidità maggiore la soddisfazione dell’interesse del difensore distrattario ad ottenere un titolo esecutivo. Infine, esso è un rimedio applicabile ex art. 391-bis c.p.c. anche alle pronunce della Corte di cassazione (Cass. SU 16037/2010, Cass. 12437/2017).
In considerazione di ciò, l’istanza di correzione è ammissibile e nel caso di specie è accolta, poiché nel controricorso il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore.
P.Q.M.
La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 4251/2024 del 16/02/2024 sia apportata la seguente correzione di errore materiale: nel dispositivo, a p. 7, dopo le parole «per legge» e prima del segno di interpunzione, sia aggiunta la frase: « , da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME, antistatario»; dispone inoltre che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento da correggere.
Così deciso a Roma, il 3/7/2024.