Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 16181 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 16181 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
ORDINANZA
per correzione di errore materiale RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza Sez. 2, n. 27036/2023 pubblicata in data 21/9/2023
sul ricorso 21529 – 2023 proposto da:
AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO ABBATE in proprio, nella qualità di difensore di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, con l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e, nella qualità di difensore di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (questi ultimi tre quali eredi di COGNOME NOME), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (quale erede di COGNOME NOME), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, con l’AVV_NOTAIO, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ;
– resistente –
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 21/3/2024 dal consigliere COGNOME;
rilevato che :
-con l’istanza depositata in data 10/10/ 2023 è stata sollecitata la correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di questa Sezione seconda n. 27036/2023, pubblicata in data 21/9/2023, nella parte in cui , cassato il decreto RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Perugia n. 116/2021 del 2/3/2021, reso in sede di rinvio e decisa la causa ex art. 384 cod. proc. civ., non è stata disposta, per i gradi precedenti l’ultimo giudizio di legittimità, la distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese in favore RAGIONE_SOCIALEo stesso AVV_NOTAIO COGNOME, con AVV_NOTAIO, per i ricorrenti COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME
NOME e COGNOME NOME e, con l’AVV_NOTAIO per i ricorrenti COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (questi ultimi tre quali eredi di COGNOME NOME), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (quale erede di COGNOME NOME), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-l’AVV_NOTAIO ha sollecitato la correzione anche in favore dei codifensori COGNOME e COGNOME;
con provvedimento del 7/11/2023, il Presidente titolare di questa Seconda sezione ha disposto una nuova iscrizione a ruolo e gli incombenti conseguenti a cura RAGIONE_SOCIALEa Cancelleria, tutti ritualmente adempiuti;
con successiva memoria depositata in data 4/3/2024, lo stesso AVV_NOTAIO ha rilevato che nell’ ordinanza n. 27036/2023 non risultano neppure riconosciuti, con l’indennizzo liquidato in favore di ogni istante, anche gli interessi legali a decorrere dalla data RAGIONE_SOCIALEa domanda al saldo, come già riconosciuti dal decreto cassato e ha chiesto anche sul punto la correzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza ;
-il RAGIONE_SOCIALE , a cui è stata comunicata l’odierna trattazione in camera di consiglio, non ha svolto difese.
Considerato che :
-nell’ordinanza da correggere, n. 27036/2023 pubblicata in data 21/9/2023, risulta, al punto 2, dei «fatti di causa», che la Corte d’appello di Perugia, decidendo in rinvio, nel decreto n. 116/2021 del 2/3/2021 « ha quindi liquidato, con distrazione, per il giudizio di opposizione, euro 810,00 in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, attuali difensori nel secondo ricorso, euro 810,00 in favore degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, quest’ultimo soltanto attuale difensore nel terzo ricorso con l’ AVV_NOTAIO; ha, poi, liquidato con distrazione, per il giudizio di legittimità, euro 2.142,00 pro quota in favore di ciascun procuratore suindicato (ad eccezione di NOME COGNOME, subentrato soltanto in questo giudizio di legittimità); ha, infine, compensato le spese di rinvio»;
al successivo punto 4 RAGIONE_SOCIALEe «ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione», risulta che «non vi è stata richiesta, da parte dei difensori del secondo e terzo ricorso , di distrazione per i gradi di giudizio precedenti questa fase di legittimità (e, peraltro, non risulta se gli stessi difensori fossero costituiti per i ricorrenti in ciascun grado)»;
in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. (Cass. n. 12437 del 17/05/2017) e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
-il diritto RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO ex art. 93 cod. proc. civ. sorge per il solo fatto RAGIONE_SOCIALEa relativa dichiarazione ed il giudice non può interferire pretendendo di svolgere accertamenti sulla veridicità di essa, permanendo l’istanza di correzione nell’alveo del medesimo processo in cui si è realizzata la fattispecie legittimante (cfr. da ultimo, Cass. Sez. L, n. 15302 del 31/05/2023);
l’art. 93 cod. proc. civ., nel prevedere che il difensore con procura possa chiedere che il giudice distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipato, contempla un caso di sostituzione processuale, agendo il difensore che chiede la distrazione anche per gli altri difensori RAGIONE_SOCIALEo stesso cliente in nome e per conto proprio, quanto agli onorari e le spese che gli spettano e in nome proprio e per conto altrui, per gli onorari e le spese degli altri difensori; tuttavia, la distrazione può essere disposta se sia stata chiesta all’interno del singolo grado, dovendosi escludere che la distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese di un determinato grado sia domandata per la prima volta in un grado successivo. (Cass. Sez. 6 – 1, n. 16244 del 18/06/2019);
costituisce errore materiale soltanto quello che non riguarda l’individuazione e la valutazione degli elementi rilevanti RAGIONE_SOCIALEa causa e la successiva formazione del giudizio, ma soltanto l’espressione esteriore del giudizio stesso, così da poter essere emendato attraverso un intervento di tipo amministrativo che ripristini la corrispondenza fra quanto la sentenza ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato (Cass. Sez. U. n. 1104 del 14/2/1983; Sez. U. n. 4353 del 13/02/2023);
-ribaditi, in diritto, i suesposti principi, integra, dunque, effettivamente, errore materiale – e può essere in tal senso corretta -soltanto l’omessa pronuncia di distrazione in favore degli avvocati COGNOME e NOME COGNOME per la difesa di NOME, NOME
NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME e in favore degli avvocati COGNOME e NOME COGNOME per COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (questi ultimi tre quali eredi di COGNOME NOME), COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (quale erede di COGNOME NOME), COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, limitatamente, per tutti, alla sola fase di rinvio; nel decreto che ha deciso in rinvio, infatti, gli avvocati COGNOME e COGNOME e COGNOME e COGNOME risultano costituiti per gli stessi due gruppi dei ricorrenti che hanno poi proposto i ricorsi iscritti al n. 23947/2021, decisi con l’ordinanza da correggere e risultano aver chiesto in quel giudizio di rinvio la distrazione; questo dato è stato riportato, come detto, al punto 2 dei «fatti di causa» RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza da correggere;
al contrario, per i gradi precedenti il giudizio di rinvio, non ricorre un’ipotesi di errore materiale perché , come pure qui riportato, questa Corte , nell’ordinanza di cui si chiede la correzione, ha esplicitamente affermato, al punto 4 RAGIONE_SOCIALEe «ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione»,
che «non risulta se gli stessi difensori fossero costituiti per i ricorrenti in ciascun grado»; in effetti, nel decreto reso in sede di rinvio n. 116/2021 del 2/3/2021, poi cassato, è stata resa, quanto al primo giudizio di legittimità, un’unica condanna nei confronti di tutte le parti e con distrazione in favore di tutti i difensori costituiti in rinvio, senza alcuna distinzione tra i singoli ricorsi e ciascun gruppo di ricorrenti; infine, nella ordinanza di cassazione con rinvio, n. 23941/2019, resa da questa Corte nel primo giudizio di legittimità, per il gruppo di ricorrenti con capolista NOME non risulta costituita l’AVV_NOTAIO, né l’AVV_NOTAIO risulta costituito per il gruppo con capolista COGNOME NOME;
-non integra neppure, in disparte ogni considerazione sull’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘istanza come proposta con successiva memoria e in assenza di contraddittorio sul punto con il RAGIONE_SOCIALE, l’istanza di correzione relativa all’ asserita omessa pronuncia sugli interessi, perché in alcuna parte RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata risulta sul punto degli interessi una mancata corrispondenza tra valutazione, motivazione e successiva statuizione;
conclusivamente, l’ ordinanza di questa Corte n. 27036/2023, pubblicata in data 21/9/2023 deve essere limitatamente corretta secondo quanto disposto in dispositivo;
non vi è luogo a statuizione sulle spese;
P.Q.M.
La Corte dispone che l’ ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Sez. 2 n. 27036/2023, pubblicata in data 21/9/2023, sia corretta nel senso che, dopo «P.Q.M.»:
al rigo 15 di pagina 14, dopo le parole «agli accessori di legge», debba intendersi anche scritto «con distrazione in favore degli avvocati COGNOME e COGNOME, limitatamente al solo giudizio di rinvio»;
– al rigo 6 di pagina 15, dopo le parole «agli accessori di legge», debba intendersi anche scritto «con distrazione in favore degli avvocati COGNOME, limitatamente al solo giudizio di rinvio».
Manda alla cancelleria per la prescritta annotazione sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda