Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10844 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10844 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
correzione di errore materiale, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso tale sentenza;
lAVV_NOTAIO, nella qualità di difensore di NOME COGNOME, ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della suddetta ordinanza, deducendo che la Corte aveva omesso di disporre la distrazione RAGIONE_SOCIALE suddette spese in suo favore.
CONSIDERATO CHE
la richiesta è fondata, risultando dalla memoria depositata in data 12.9.2024 l ‘istanza di distrazione in favore del l’AVV_NOTAIO, che si era dichiarata antistataria;
2 . il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 cod. proc. civ. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra
l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass., Sez. L, n. 16877 dell’11 agosto 2020);
è dunque evidente che è frutto di una mera svista l’omissione, contenuta nella parte dispositiva, della distrazione RAGIONE_SOCIALE spese in favore dell’AVV_NOTAIO;
va pertanto disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ ordinanza n. 27509/2024 , nel senso che segue: dopo la locuzione ‘ e accessori di legge’ vanno aggiunte le parole: ‘da distrar re in favore dell’AVV_NOTAIO‘ ;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. S.U. n. 29432 del 14/11/2024; cui adde Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
PQM
La Corte dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 27509/2024 di questa Corte nel senso che segue: dopo la locuzione ‘ e accessori di legge’ vanno aggiunte le parole: ‘da distrar re in favore dell’AVV_NOTAIO‘ ;
Manda alla Cancelleria per le annotazioni.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 3 aprile 2025.
La Presidente NOME COGNOME