Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 10844 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 10844 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/04/2025
correzione di errore materiale, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso tale sentenza;
l’Avv. NOME COGNOME nella qualità di difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale della suddetta ordinanza, deducendo che la Corte aveva omesso di disporre la distrazione delle suddette spese in suo favore.
CONSIDERATO CHE
la richiesta è fondata, risultando dalla memoria depositata in data 12.9.2024 l ‘istanza di distrazione in favore del l’Avv. NOME COGNOME che si era dichiarata antistataria;
2 . il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 cod. proc. civ. è esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra
l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Cass., Sez. L, n. 16877 dell’11 agosto 2020);
è dunque evidente che è frutto di una mera svista l’omissione, contenuta nella parte dispositiva, della distrazione delle spese in favore dell’Avv. NOME COGNOME;
va pertanto disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ ordinanza n. 27509/2024 , nel senso che segue: dopo la locuzione ‘ e accessori di legge’ vanno aggiunte le parole: ‘da distrar re in favore dell’Avv. NOME COGNOME‘ ;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. S.U. n. 29432 del 14/11/2024; cui adde Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438; Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213).
PQM
La Corte dispone la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 27509/2024 di questa Corte nel senso che segue: dopo la locuzione ‘ e accessori di legge’ vanno aggiunte le parole: ‘da distrar re in favore dell’Avv. NOME COGNOME ;
Manda alla Cancelleria per le annotazioni.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 3 aprile 2025.
La Presidente NOME COGNOME