Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 13945 Anno 2024
Civile Ord. Sez. U Num. 13945 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21913/2023 R.G. proposto da:
NOME, in proprio e nella qualità di difensore del RAGIONE_SOCIALE ISCHIA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 86 cod.proc.civ. rappresentato e difeso da sé medesimo;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
-resistente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE DI ISCHIA
-intimato-
Per correzione di errore materiale della SENTENZA della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE n. 24965/2017, depositata il 23/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
lAVV_NOTAIO, in proprio e nella qualità di difensore del Comune RAGIONE_SOCIALE Ischia, ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 391-bis cod proc. civ., affinché venga disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 24965/2017, delle Sezioni Unite Civili di questa Corte, pronunciata nel giudizio di legittimità, iscritto al n. 18372/2016 R.G., proposto contro il predetto Comune da NOME COGNOME;
il ricorso è stato regolarmente notificato;
NOME COGNOME resiste, con memoria, alla istanza di correzione mentre il Comune di Ischia è rimasto intimato;
il ricorrente in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio ha depositato memoria.
Considerato che
il ricorso è fondato.
risulta dal testo della sentenza n. 24965/2017 che la Corte, rigettando il ricorso proposto da NOME COGNOME, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente Comune di Ischia, omettendo però di disporre la distrazione delle stesse in favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che si era dichiarato antistatario nell’atto di controricorso;
in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali e il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne
aveva formulato specifica richiesta (tra le altre, Cass. Sez. Un, n. 31033/2019; Cass. n. 2322/2024; n. 12437/2017; n. 3566/2016);
l’avvAVV_NOTAIO COGNOME, come risulta dal controricorso del Comune di Ischia nel giudizio definito dalla sentenza delle Sezioni Unite civili di questa Corte, ha chiesto la distrazione delle spese e delle competenze professionali, così da intendersi, chiaramente, le conclusioni ivi riportate: « …. con vittoria di spese e compenso professionale di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvAVV_NOTAIO, per dichiarato anticipo.»;
la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l’esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle stesse spese (Cass. n. 8085/2006 e Cass. n. 20547/2009);
la sentenza n. 24965/2017 è affetta da errore omissivo, frutto di mera disattenzione, la cui correzione può esser chiesta dalla parte interessata e rilevata anche d’ufficio ‘in qualsiasi tempo’ (art. 391bis cod.proc.civ.) per cui il dispositivo va rettificato nel senso che le spese liquidate in favore del controricorrente Comune di Ischia devono essere distratte in favore dell’AVV_NOTAIO;
che l’omissione non è stata indotta dalla parte resistente e comunque nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391bis cod. proc. civ., secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, non è ammessa pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 26556/2023; n. 12184/2020; n. 461072017; n. 21213/2013; Cass., Sez. U., n. 9438/2002).
P.Q.M.
accoglie il ricorso e dispone che la sentenza di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 24965/2017, venga corretta, nel dispositivo, con l’aggiunta, dopo l’espressione «al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 5.000 per compensi professionali, € 200 per esborsi oltre spese forfettarie e accessori di
legge,» e prima del punto, di quanto segue: «da distrarsi in favore dell’avv.
NOME COGNOME difensore antistatario»
Manda alla Cancelleria per la prescritta annotazione sull’originale del provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 12 marzo 2024.