Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10327 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10327 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr. 19713/2023 proposto da ll’AVV_NOTAIO, nella qualità di procuratore di COGNOME NOMENOME elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo AVV_NOTAIO ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Curatore dr.ssa NOME COGNOME Controricorrente c orrezione di errore materiale AVV_NOTAIO‘ordinanza di questa Corte nr. 18597/2023, depositata in data 30/6/2023
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
1.Questa Corte, con l’ ordinanza nr 18597/2023 del 30/6/2023, pronunciando sul ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE contro NOME COGNOME, nella parte dispositiva statuiva quanto segue «La Corte rigetta il ricorso e condanna il RAGIONE_SOCIALE ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 3.000 per compensi, oltre € 200 per esborsi, Iva e cpa e rimborso AVV_NOTAIOe spese generali nella misura forfettaria del 15%».
2 NOME COGNOME, nella qualità di procuratore antistatario di NOME COGNOME, ha chiesto a questa Corte la correzione d ell’errore materiale contenuto nel dispositivo AVV_NOTAIO ‘ordinanza , che non dispone il pagamento AVV_NOTAIOe spese in suo favore.
CONSIDERATO CHE
1.1 In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione AVV_NOTAIOe spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto AVV_NOTAIO‘art. 93, 2 comma, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale AVV_NOTAIOa ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 391 bis cod. proc. civ., anche nei confronti AVV_NOTAIOe pronunce AVV_NOTAIOa Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017).
1.3 Non essendosi la Corte pronunciata sull’istanza di distrazione AVV_NOTAIOe spese processuali in favore AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, difensore antistatario di NOME, va, dunque, corretto il dispositivo AVV_NOTAIO‘ordinanza disponendo in conformità AVV_NOTAIOa richiesta formulata dall’odierno ricorrente.
Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli art. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013).
PQM
La Corte dispone che il dispositivo AVV_NOTAIO‘ordinanza di questa Corte nr 18597/2023, depositata in data 30/6/2023, sia corretto aggiungendo, dopo le parole « oltre € 200 per esborsi, Iva e cpa e rimborso AVV_NOTAIOe spese generali nella misura forfettaria del 15%.», le parole « con distrazione in favore AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, difensore antistatario di NOME ».
Dispone che la correzione sia annotata, a cura AVV_NOTAIOa cancelleria, sull’originale AVV_NOTAIOa predetta ordinanza.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2024