Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1953 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1953 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5964/2025 R.G., promosso d’Ufficio con decreto presidenziale del 18/03/2025, nel procedimento vertente tra le parti :
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-già ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-già controricorrente- nonché
NOME COGNOME
-già intimata- relativamente alla ordinanza di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 34282/2024, depositata il 24/12/2024;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con ricorso ex artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, difensori di RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE, già controricorrente nel giudizio iscritto al n. R.G. 22593/2023, hanno chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 34282/2024, che lo ha definito, laddove il ricorrente NOME è stato condannato alla refusione delle spese del giudizio, senza distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore dei predetti difensori, dichiaratisi antistatari, nonostante l’apposita richiesta formulata nelle conclusioni del controricorso.
-Con provvedimento del 18.3.2025 la Presidente titolare della Prima Sezione Civile ha disposto la trasmissione dell’istanza alla Cancelleria centrale civile per la sua iscrizione a nuovo ruolo e la restituzione alla stessa sezione per l’ulteriore corso, con conseguente apertura d’ufficio del procedimento di correzione del segnalato errore materiale in cui è incorsa la predetta ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Sussistono i presupposti per la correzione dell’errore materiale, segnalato con atto sollecitatorio di parte ed assunto a ragione di apertura d’ufficio del procedimento ex art. 391-bis cod. proc. civ., in quanto nel controricorso i difensori de ll’allora controricorrente avevano chiesto la distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ. (che fa riferimento agli onorari non riscossi e alle spese che si dichiarino anticipate).
-Va dunque disposta la correzione del dispositivo della ordinanza n. 34282/2024, nella parte recante la condanna alle spese, prendendo atto che non si è dato corso alla richiesta di distrazione ex art. 93 cod. proc. civ.
-Non sussistono i presupposti per una statuizione sulle spese dell’attuale procedimento, già per il suo promuovimento d’ufficio, oltre che per la natura del medesimo, come ricostruita di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U., n. 29432/2024).
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 34282/2024, pubblicata il 24/12/2024, sia corretto nel senso che, dopo le parole «condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio», si aggiungano le parole «con distrazione in favore dei difensori antistatari, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME», fermo il resto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/12/2025
Il Presidente
NOME COGNOME