Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12147 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12147 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
Oggetto: correzione errore
materiale
ORDINANZA
sul ricorso ex art. 287-288-391 bis c.p.c. iscritto al n. RNUMERO_DOCUMENTO proposto da NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (EMAIL) domiciliato ai fini del presente ricorso presso lo studio del medesimo, in Roma, INDIRIZZO, giusta procura ed elezione di domicilio poste in calce al presente atto nonché per l’ AVV_NOTAIO COGNOME (PEC: EMAIL) rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 c.p.c. e domiciliato ai fini del presente giudizio presso il proprio studio, in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrenti –
Contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-controricorrente –
avverso l’ordinanza di questa Corte di Cassazione, n. 5845/23, depositata il 27 febbraio 2023, pronunciata il 23/11/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2024 dal RAGIONE_SOCIALEigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
-i ricorrenti chiedono la correzione dell’errore materiale commesso nel l’ordinanza ridetta, che individuano nella parte del provvedimento in cui si è mancato di disporre la distrazione RAGIONE_SOCIALE spese a favore del procuratore della parte;
RAGIONE_SOCIALEiderato che:
-l’errore materiale emerge ictu oculi dagli atti quanto alla mancata indicazione della distrazione RAGIONE_SOCIALE spese, sì che tale omissione concreta una mera svista;
-pertanto, può darsi corso alla correzione nel senso che là ove è scritto, nel dispositivo, ‘ Condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese, liquidate in €. 4.100, €. 200 per esborsi, spese generali nella misura forfetaria del 15%, e accessori di legge’ deve leggersi ed intendersi ‘ Condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese, liquidate in €. 4.100, €. 200 per esborsi, spese generali nella misura forfetaria del 15%, e accessori di legge da distrarsi in favore del difensore della parte controricorrente che si è dichiarato antistatario ‘ ;
P.Q.M.
la Corte dispone la correzione dell’ ordinanza di questa Corte di Cassazione, n. 5845/23, depositata il 27 febbraio 2023, pronunciata il 23/11/2022, nel senso che là ove è scritto, nel dispositivo, ‘ Condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese, liquidate in €. 4.100, €. 200 per esborsi, spese generali nella misura forfetaria del 15%, e accessori di legge’ deve leggersi ed intendersi ‘ Condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese, liquidate in €. 4.100, €. 200 per esborsi, spese generali nella misura forfetaria del 15%, e accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore della parte controricorrente che si è dichiarato antistatario’;
RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE. AVV_NOTAIO COGNOME – 2
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e per l’annotazione del presente provvedimento in calce all’originale dell’ordinanza. Così deciso in Roma il 16 febbraio 2024.