Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 29964 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 29964 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/10/2023
ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE
sul ricorso iscritto al n. 28523/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente
–
contro
MINISTERO RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE, QUESTORE RAGIONE_SOCIALEa PROVINCIA di TORINO – intimati – avverso l’ordinanza n. 32570/2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione depositata il 4/11/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/9/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Questa Corte, con ordinanza n. 32570/2022 depositata il 4 novembre 2022, ha definito il giudizio di legittimità iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G., promosso da NOME COGNOME contro il AVV_NOTAIO e il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, accogliendo il ricorso, cassando senza rinvio il provvedimento impugnato e condannando le amministrazioni intimate al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
NOME COGNOME COGNOME chiesto la correzione RAGIONE_SOCIALEa menzionata ordinanza, poiché questa Corte, nel condannare le amministrazioni intimate al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, ha omesso disporne la distrazione in favore RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, come da richie sta formulata dal difensore all’interno d el ricorso.
Il AVV_NOTAIO e il RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese.
Considerato che:
3. Il ricorso deve essere accolto.
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma.
La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 93, comma 2, cod. proc. civ. – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese -, consente il migliore rispetto del principio costituzionale RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 391bis cod. proc. civ, anche nei confronti RAGIONE_SOCIALEe pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione (Cass., Sez. U., 16037/2010; nello stesso senso Cass. 12437/2017).
In considerazione di quanto sopra l’istanza di correzione può essere accolta, atteso che all’interno RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso il difensore aveva richiesto la distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese in proprio favore.
P.Q.M.
La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 32570 del 2022, depositata il 4 novembre 2022, siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nella parte motiva, a pag. 2, riga 23,
dopo le parole “seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo” e prima de ll’ interpunzione siano aggiunte le parole “e devono essere distratte in favore del difensore del ricorrente AVV_NOTAIO, che ne ha fatto richiesta.”; nel dispositivo, a pag. 3 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza, riga 3, dopo l’ interpunzione che segue alle parole ‘nella misura del 15%’, sia aggiunta la frase “Ordina la distrazione RAGIONE_SOCIALEe spese stesse a favore del difensore del ricorrente AVV_NOTAIO“.
Dispone che la correzione sia annotata sull’originale del provvedimento corretto.
Così deciso in Roma in data 15 settembre 2023.